Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1º aprile 2023 e divenuto efficace il
1º luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
secondo quanto stabilito da periodo transitorio fissato nel medesimo
decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 35 del 20 maggio 2022, ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Interventi di
ricostruzione degli immobili del Comune di Fiastra» e, in particolare
l'art. 1, comma 1, n. 7), che prevede la realizzazione di un'area
commerciale, meglio descritta dall'allegato 1 alla medesima ordinanza
speciale quanto a singole opere e lavori previsti, ubicazione, natura
e tipologia di intervento ed oneri complessivi, comprensivi anche di
quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle
altre spese tecniche;
Considerato che, successivamente, l'amministrazione comunale ha
riconsiderato la distribuzione degli spazi prevedendo di ospitare
nuove attivita' che richiedono di sviluppare il progetto diversamente
da quanto inizialmente previsto e, in particolare, ha ritenuto
necessario realizzare l'intervento anche nel piano interrato,
inizialmente considerato non necessario per contenere le attivita'
previste, essendo stata ritenuta sufficiente la superficie
disponibile al piano terra;
Vista la richiesta del Comune di Fiastra acquisita alla struttura
commissariale con prot. CGRTS n. 5321 del 14 febbraio 2025 con cui,
in virtu' degli approfondimenti tecnici svolti dall'aggiudicatario
dei servizi di ingegneria e architettura, che hanno messo in luce la
necessita' di superfici non al grezzo per poter utilizzare i locali
utili alle attivita' commerciali previste, e' stato prospettato un
nuovo uso degli spazi ed e' stata conseguentemente chiesta la
modifica dei costi parametrici di finanziamento per includere anche
le finiture del piano interrato;
Considerata la relazione del sub commissario ing. Gianluca
Loffredo, acquisita al protocollo della struttura commissariale con
il n. CGRTS-0013400-A-08/04/2025 e riportata all'allegato 1 alla
presente ordinanza;
Ritenuto che l'estensione dell'area commerciale richieda di
rimodulare il costo parametrico previsto per le superfici del piano
interrato nel suddetto allegato 1 e, al contempo, in forza del fatto
che la suddetta variazione e' attualmente ad isorisorse in
considerazione dell'attuazione in stralci e delle possibili economie
generate dai ribassi di gara, salvo diversa valutazione a valle della
validazione del livello esecutivo di progetto;
Considerato che l'utilizzo di tale ulteriore superficie e la
rivalutazione dei costi parametrici rendono necessario modificare la
relazione sub allegato 1 all'ordinanza speciale n. 35 del 20 maggio
2022, che individua nel dettaglio l'intervento suddetto;
Ritenuto pertanto di modificare l'allegato 1 dell'ordinanza
speciale n. 35 del 20 maggio 2022 modificare, limitatamente al
paragrafo 5.7 «Realizzazione area commerciale»;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo
scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla
ricostruzione nel Comune di Fiastra;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 35 del 20 maggio
2022, «Interventi di ricostruzione degli immobili del Comune di
Fiastra»
1. L'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 35 del 20 maggio 2022,
ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Interventi di
ricostruzione degli immobili del Comune di Fiastra» e' modificato
limitatamente al paragrafo 5.7 «Realizzazione area commerciale», come
da relazione sub allegato 1 alla presente ordinanza.