Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  Cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1º aprile 2023 e divenuto efficace il
1º luglio 2023, come integrato e modificato dal  decreto  legislativo
31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
secondo quanto stabilito da periodo transitorio fissato nel  medesimo
decreto legislativo n. 36 del 2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche ed integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 35 del 20 maggio 2022,  ex  art.  11,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  76  del   2020,   «Interventi   di
ricostruzione degli immobili del Comune di Fiastra» e, in particolare
l'art. 1, comma 1, n. 7), che prevede  la  realizzazione  di  un'area
commerciale, meglio descritta dall'allegato 1 alla medesima ordinanza
speciale quanto a singole opere e lavori previsti, ubicazione, natura
e tipologia di intervento ed oneri complessivi, comprensivi anche  di
quelli afferenti all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento  e  delle
altre spese tecniche; 
  Considerato che,  successivamente,  l'amministrazione  comunale  ha
riconsiderato la distribuzione degli  spazi  prevedendo  di  ospitare
nuove attivita' che richiedono di sviluppare il progetto diversamente
da quanto  inizialmente  previsto  e,  in  particolare,  ha  ritenuto
necessario  realizzare  l'intervento  anche  nel   piano   interrato,
inizialmente considerato non necessario per  contenere  le  attivita'
previste,  essendo   stata   ritenuta   sufficiente   la   superficie
disponibile al piano terra; 
  Vista la richiesta del Comune di Fiastra acquisita  alla  struttura
commissariale con prot. CGRTS n. 5321 del 14 febbraio 2025  con  cui,
in virtu' degli approfondimenti  tecnici  svolti  dall'aggiudicatario
dei servizi di ingegneria e architettura, che hanno messo in luce  la
necessita' di superfici non al grezzo per poter utilizzare  i  locali
utili alle attivita' commerciali previste, e'  stato  prospettato  un
nuovo uso  degli  spazi  ed  e'  stata  conseguentemente  chiesta  la
modifica dei costi parametrici di finanziamento per  includere  anche
le finiture del piano interrato; 
  Considerata  la  relazione  del  sub  commissario   ing.   Gianluca
Loffredo, acquisita al protocollo della struttura  commissariale  con
il n. CGRTS-0013400-A-08/04/2025  e  riportata  all'allegato  1  alla
presente ordinanza; 
  Ritenuto  che  l'estensione  dell'area  commerciale   richieda   di
rimodulare il costo parametrico previsto per le superfici  del  piano
interrato nel suddetto allegato 1 e, al contempo, in forza del  fatto
che  la  suddetta  variazione  e'  attualmente   ad   isorisorse   in
considerazione dell'attuazione in stralci e delle possibili  economie
generate dai ribassi di gara, salvo diversa valutazione a valle della
validazione del livello esecutivo di progetto; 
  Considerato che  l'utilizzo  di  tale  ulteriore  superficie  e  la
rivalutazione dei costi parametrici rendono necessario modificare  la
relazione sub allegato 1 all'ordinanza speciale n. 35 del  20  maggio
2022, che individua nel dettaglio l'intervento suddetto; 
  Ritenuto  pertanto  di  modificare  l'allegato   1   dell'ordinanza
speciale n. 35  del  20  maggio  2022  modificare,  limitatamente  al
paragrafo 5.7 «Realizzazione area commerciale»; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo  di  dare  immediato  impulso  alle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione nel Comune di Fiastra; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile  2025
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'allegato 1 all'ordinanza speciale n. 35 del  20  maggio
  2022, «Interventi di ricostruzione degli  immobili  del  Comune  di
  Fiastra» 
 
  1. L'allegato 1 dell'ordinanza speciale n. 35 del 20  maggio  2022,
ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, «Interventi di
ricostruzione degli immobili del Comune  di  Fiastra»  e'  modificato
limitatamente al paragrafo 5.7 «Realizzazione area commerciale», come
da relazione sub allegato 1 alla presente ordinanza.