Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo
435 del codice penale in materia di delitti con finalita' di
terrorismo e contro l'incolumita' pubblica
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di
terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis
e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale
contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni
bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18
aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da due a
sei anni»;
b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma,
chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente
istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze
indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per
il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente
titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 270-quinquies.2,
270-bis e 270-quinquies del codice penale:
«Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni o denaro
sottoposti a sequestro). - Chiunque sottrae, distrugge,
disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a
sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e'
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da euro 3.000 a euro 15.000.»
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con
la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di
terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono
rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»
«Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con
finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque,
al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra
o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di
altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di
servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o
un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei
confronti della persona addestrata, nonche' della persona
che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni
per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla
commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18
aprile 1975, n. 110 recante: «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi»:
«Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di
ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego
bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di
esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i
congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma
dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non
rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione
del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche
o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti
della legge penale sono, altresi', considerate armi tipo
guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo
1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 527.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi
bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al
caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro
9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello
Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura
idonea a individuarne la specifica destinazione.»
- Si riporta l'articolo 435 del codice penale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 435 (Fabbricazione o detenzione di materie
esplodenti). - Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre
materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o
infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione
o alla fabbricazione di esse, e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo
comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza
materiale contenente istruzioni sulla preparazione o
sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo
comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il
compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al
presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni.».