Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3  e  modifica  all'articolo
  435 del codice penale  in  materia  di  delitti  con  finalita'  di
  terrorismo e contro l'incolumita' pubblica 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalita' di
terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli  270-bis
e 270-quinquies,  consapevolmente  si  procura  o  detiene  materiale
contenente istruzioni  sulla  preparazione  o  sull'uso  di  congegni
bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge  18
aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o  di  sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' su ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di  atti  di  violenza  ovvero  di
sabotaggio  di  servizi  pubblici  essenziali,   con   finalita'   di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,  un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da  due  a
sei anni»; 
    b) all'articolo 435 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui  al  primo  comma,
chiunque,  con   qualsiasi   mezzo,   anche   per   via   telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o  pubblicizza  materiale  contenente
istruzioni sulla preparazione o sull'uso  delle  materie  o  sostanze
indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per
il compimento di taluno dei delitti non colposi di  cui  al  presente
titolo puniti con la reclusione non inferiore nel  massimo  a  cinque
anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  270-quinquies.2,
          270-bis e 270-quinquies del codice penale: 
                «Art. 270-quinquies.2 (Sottrazione di beni  o  denaro
          sottoposti a sequestro).  -  Chiunque  sottrae,  distrugge,
          disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti  a
          sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con
          finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies,  e'
          punito con la reclusione da due a sei anni e con  la  multa
          da euro 3.000 a euro 15.000.» 
                «Art.  270-bis   (Associazioni   con   finalita'   di
          terrorismo anche internazionale o di eversione  dell'ordine
          democratico). - Chiunque promuove, costituisce,  organizza,
          dirige  o  finanzia  associazioni  che  si  propongono   il
          compimento di atti di violenza con finalita' di  terrorismo
          o di eversione dell'ordine democratico  e'  punito  con  la
          reclusione da sette a quindici anni. 
                Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito  con
          la reclusione da cinque a dieci anni. 
                Ai  fini  della  legge  penale,   la   finalita'   di
          terrorismo ricorre anche quando gli atti di  violenza  sono
          rivolti  contro  uno  Stato  estero,  un'istituzione  o  un
          organismo internazionale. 
                Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria
          la confisca delle cose che servirono o furono  destinate  a
          commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo,  il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» 
                «Art. 270-quinquies (Addestramento ad  attivita'  con
          finalita' di terrorismo anche internazionale). -  Chiunque,
          al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis,  addestra
          o  comunque  fornisce  istruzioni  sulla   preparazione   o
          sull'uso di materiali esplosivi, di  armi  da  fuoco  o  di
          altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o
          pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo  per  il
          compimento di atti di  violenza  ovvero  di  sabotaggio  di
          servizi pubblici essenziali, con finalita'  di  terrorismo,
          anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione  o
          un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
          cinque  a  dieci  anni.  La  stessa  pena  si  applica  nei
          confronti della persona addestrata, nonche'  della  persona
          che avendo acquisito, anche  autonomamente,  le  istruzioni
          per il compimento degli atti di cui al primo periodo,  pone
          in  essere  comportamenti  univocamente  finalizzati   alla
          commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. 
                Le pene previste dal presente articolo sono aumentate
          se il  fatto  di  chi  addestra  o  istruisce  e'  commesso
          attraverso strumenti informatici o telematici.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  18
          aprile 1975,  n.  110  recante:  «Norme  integrative  della
          disciplina vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle
          munizioni e degli esplosivi»: 
                «Art. 1 (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni
          da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di
          pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
          regolamentari in materia sono armi da  guerra  le  armi  di
          ogni specie che, per  la  loro  spiccata  potenzialita'  di
          offesa,  sono  o  possono  essere  destinate   al   moderno
          armamento delle truppe nazionali  o  estere  per  l'impiego
          bellico, nonche' le bombe di  qualsiasi  tipo  o  parti  di
          esse, gli aggressivi  chimici,  biologici,  radioattivi,  i
          congegni  bellici  micidiali  di   qualunque   natura,   le
          bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. 
                Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel  secondo   comma
          dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur  non
          rientrando tra le armi da  guerra,  possono  utilizzare  lo
          stesso  munizionamento  delle  armi  da   guerra   o   sono
          predisposte al funzionamento  automatico  per  l'esecuzione
          del tiro a raffica o presentano caratteristiche  balistiche
          o di impiego comuni con le armi  da  guerra.  Agli  effetti
          della legge penale sono, altresi',  considerate  armi  tipo
          guerra le armi  da  fuoco  camuffate  di  cui  all'articolo
          1-bis, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 527. 
                Sono munizioni da guerra le  cartucce  e  i  relativi
          bossoli,  i  proiettili  o  parti  di  essi  destinati   al
          caricamento delle armi da guerra. Le munizioni  di  calibro
          9x19 destinate alle Forze armate o ai  Corpi  armati  dello
          Stato devono recare  il  marchio  NATO  o  altra  marcatura
          idonea a individuarne la specifica destinazione.» 
              - Si riporta l'articolo 435  del  codice  penale,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 435  (Fabbricazione  o  detenzione  di  materie
          esplodenti). - Chiunque, al fine di attentare alla pubblica
          incolumita', fabbrica, acquista o detiene dinamite o  altre
          materie  esplodenti,  asfissianti,  accecanti,  tossiche  o
          infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione
          o alla fabbricazione di esse, e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
              Fuori dei casi di concorso nel reato di  cui  al  primo
          comma,  chiunque,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per   via
          telematica, distribuisce, divulga, diffonde  o  pubblicizza
          materiale  contenente  istruzioni  sulla   preparazione   o
          sull'uso delle materie  o  sostanze  indicate  al  medesimo
          comma, o  su  qualunque  altra  tecnica  o  metodo  per  il
          compimento di taluno dei delitti  non  colposi  di  cui  al
          presente titolo puniti con la reclusione non inferiore  nel
          massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione  da  sei
          mesi a quattro anni.».