IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei
comuni, di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27
dicembre 2019, n. 160, definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 30 dicembre 2023,
n. 213 secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarieta'
comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della citata legge 24
dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta
municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei rapporti finanziari, e' stabilita in euro
6.760.590.365 per l'anno 2025, di cui 2.768.800.000 assicurata
attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente
variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti
finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni
interessati del Fondo stesso;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quater), lettera
d-septies), e lettere dalla d-novies) alla d-duodecies), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo modificato dall'art. 1,
comma 495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'art. 1, comma
753 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale il Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 448, per l'anno 2025, e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.279.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello di riferimento.
La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per
cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della
predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
propone la metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. L'ammontare
complessivo della capacita' fiscale perequabile dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e' determinato in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare
sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, modificato in misura corrispondente alla variazione
della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo
e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma - pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente eventualmente rettificato - variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui,
tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da
a) a d-bis) presentino un valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In
caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarieta' comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata
all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e
2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784
milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni
di euro annui a decorrere dal 2030 a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta'. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1
della medesima legge n. 232 del 2016;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del
Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro
1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro
120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli
alunni con disabilita';
d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro
763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna, in proporzione ai
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la
funzione «Servizi sociali»;
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in
favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a
d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 75.996.252 per
effetto dell'art. 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162;
Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale stabilisce che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota
del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard approvati
entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il
30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il
quale stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di
riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione
delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4
per cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle
risorse storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo
finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di
riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi
valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di
solidarieta' comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di
riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e'
calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione
della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui
alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse
rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni
che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il
quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno,
previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il
quale prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento
sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni
di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni
derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del
fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui
al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai
comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione
dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e che restano altresi' fermi gli effetti delle
previgenti disposizioni in materia di IMU e TASI sul Fondo di
solidarieta' comunale;
Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarieta'
comunale da ripartire con il presente provvedimento e' pari a
6.760.590.365;
Vista la nota di aggiornamento della metodologia dei fabbisogni
standard dei comuni per il 2025 approvata dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, con
modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di
solidarieta' comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Vista la nota tecnica concernente l'adozione della stima della
capacita' fiscale per l'anno 2025 dei comuni delle regioni a statuto
ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard nella seduta del 17 settembre 2024, con modificazioni
apportate nella seduta del 1° ottobre 2024;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard del 1° ottobre 2024 espresso sulla nota metodologica che
descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2025;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali il 28 novembre 2024, ai sensi del comma 451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta' comunale
per l'anno 2025
1. Per l'anno 2025 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a
2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto
della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita
esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro
25.000.000;
d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter), della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater),
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies),
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.
2. Per l'anno 2025 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera
a) e' prededotto il contributo, sino all'importo di euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.