IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei
comuni, di cui all'art. 1,  commi  738  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2019, n.  160,  definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie
locali; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
come modificato dall'art. 1, comma 494 della legge 30 dicembre  2023,
n. 213 secondo il  quale  la  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della  citata  legge  24
dicembre 2012, n. 228, al  netto  dell'eventuale  quota  dell'imposta
municipale propria  (IMU)  di  spettanza  dei  comuni  connessa  alla
regolazione  dei  rapporti   finanziari,   e'   stabilita   in   euro
6.760.590.365  per  l'anno  2025,  di  cui  2.768.800.000  assicurata
attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente
variata  della  quota  derivante  dalla  regolazione   dei   rapporti
finanziari connessi con  la  metodologia  di  riparto  tra  i  comuni
interessati del Fondo stesso; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quater), lettera
d-septies), e lettere dalla d-novies) alla d-duodecies), della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, come  da  ultimo  modificato  dall'art.  1,
comma 495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dall'art.  1,  comma
753 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale  il  Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 448, per l'anno 2025, e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.279.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54  dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni  2018  e  2019,  da  distribuire  tra  i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento. 
    La quota di cui al periodo precedente e' incrementata del  5  per
cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100  per
cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione  della
predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,
di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016.  L'ammontare
complessivo della capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinato in misura pari al  50  per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare
sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta  quota  e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, modificato  in  misura  corrispondente  alla  variazione
della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al  primo
periodo; 
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a  ciascun  comune  una  somma   -   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente eventualmente rettificato -  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo; 
    d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui,
tra i  comuni  che  presentano,  successivamente  all'attuazione  del
correttivo di  cui  al  comma  450,  una  variazione  negativa  della
dotazione  del   Fondo   di   solidarieta'   comunale   per   effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; 
    d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis) presentino un valore negativo del fondo  di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza  delle  risorse  e'  destinata
all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
    d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel  2020,  200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,  380  milioni
di euro nel 2023 e 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024  e
2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784
milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dal  2030  a  specifiche  esigenze  di
correzione  nel  riparto  del  Fondo  di   solidarieta'.   I   comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al periodo  precedente  sono  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1
della medesima legge n. 232 del 2016; 
    d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a   decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico  del
Comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e  aggregato  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di  Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 marzo 2018, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018; 
    d-novies)  destinato,  a  decorrere  dall'anno  2029,  per   euro
1.100.000.000 ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido; 
    d-decies)  destinato,  a  decorrere  dall'anno  2029,  per   euro
120.000.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al  trasporto  degli
alunni con disabilita'; 
    d-undecies) destinato,  a  decorrere  dall'anno  2031,  per  euro
763.923.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna,  in  proporzione  ai
fabbisogni  standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la
funzione «Servizi sociali»; 
    d-duodecies) a  decorrere  dall'anno  2030,  le  assegnazioni  in
favore di ciascun comune, come  risultanti  dalle  lettere  da  a)  a
d-undecies), sono ridotte  in  misura  pari  a  euro  75.996.252  per
effetto dell'art. 19, comma  8,  lettera  f),  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162; 
  Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale stabilisce che la lettera c) del comma 449  dell'art.  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la  quota
del Fondo di solidarieta' comunale  e'  ripartita  sulla  base  della
differenza tra capacita'  fiscali  e  fabbisogni  standard  approvati
entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il
30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  il
quale stabilisce che: «Con riferimento  ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, nel caso in  cui  l'applicazione  dei  criteri  di
riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione
delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore  a  +4
per cento o inferiore a -4 per  cento  rispetto  all'ammontare  delle
risorse storiche di riferimento,  si  puo'  applicare  un  correttivo
finalizzato  a  limitare  le  predette  variazioni.  Le  risorse   di
riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi
valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta  del  Fondo  di
solidarieta' comunale. Per  il  calcolo  delle  risorse  storiche  di
riferimento la dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale  e'
calcolata considerando pari a zero  la  percentuale  di  applicazione
della differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui
alla lettera c) del comma 449. Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate»; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  il
quale prevede che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere tecnico della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del  Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma  449.  In  caso  di  mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al periodo precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  il
quale prevede che con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 451, puo' essere previsto un  accantonamento
sul Fondo di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni
di euro, da  destinare  per  eventuali  conguagli  a  singoli  comuni
derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del
fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo  di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata  legge  27
dicembre 2019, n. 160, ai fini del riparto del Fondo di  solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449,  lettera
a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia  di  ristoro  ai
comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante  dall'applicazione
dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1  della  legge  28  dicembre
2015, n.  208,  e  che  restano  altresi'  fermi  gli  effetti  delle
previgenti disposizioni in  materia  di  IMU  e  TASI  sul  Fondo  di
solidarieta' comunale; 
  Considerato, pertanto, che  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale da  ripartire  con  il  presente  provvedimento  e'  pari  a
6.760.590.365; 
  Vista la nota di aggiornamento  della  metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2025 approvata dalla  Commissione  tecnica
per i fabbisogni standard nella seduta del  17  settembre  2024,  con
modificazioni apportate nella seduta del 1° ottobre 2024; 
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
«raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del   Fondo   di
solidarieta' comunale approvata nella  seduta  del  13  ottobre  2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 
  Vista la nota tecnica  concernente  l'adozione  della  stima  della
capacita' fiscale per l'anno 2025 dei comuni delle regioni a  statuto
ordinario, approvata  dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard nella  seduta  del  17  settembre  2024,  con  modificazioni
apportate nella seduta del 1° ottobre 2024; 
  Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard del 1° ottobre 2024 espresso  sulla  nota  metodologica  che
descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2025; 
  Visto l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali  il  28  novembre  2024,  ai  sensi  del  comma  451
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Composizione del Fondo di solidarieta' comunale 
                           per l'anno 2025 
 
  1. Per l'anno 2025 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: 
    a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale  propria  (IMU),  di  spettanza   dei   comuni,   pari   a
2.768.800.000,00 euro, di cui all'art. 1, comma 448, della  legge  11
dicembre 2016, n. 232,  incrementata  dell'ulteriore  quota  dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; 
    b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al  netto
della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della  diminuita
esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI; 
      c) dalla quota di cui all'art. 1, comma  449,  lettera  d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel  limite  massimo  di  euro
25.000.000; 
    d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter),  della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000; 
    e) dalla quota di cui l'art. 1,  comma  449,  lettera  d-quater),
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000; 
    f) dalla quota di cui l'art. 1, comma  449,  lettera  d-septies),
della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000. 
  2. Per l'anno 2025 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a)  e'  prededotto  il   contributo,   sino   all'importo   di   euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.