IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto  dall'art.  1,
comma  388  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione  di
un apposito Fondo per finanziare l'approntamento  e  l'impiego  degli
assetti  ad  alta  e  altissima  prontezza  operativa,  al  fine   di
assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi  al
mantenimento della pace e  della  sicurezza  internazionali  con  una
dotazione iniziale pari 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardante  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» (tabella 12) che, tra l'altro,
rifinanzia la  dotazione  del  menzionato  Fondo  per  ulteriori  150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025; 
  Vista la legge 31 ottobre 2024, n. 168, che modifica  la  legge  21
luglio 2016, n. 145, introducendo, dopo il comma 2  dell'art.  2,  il
comma 2.1 che prevede che «[...] Con le deliberazioni di cui al comma
1, il Governo puo' altresi' individuare forze  ad  alta  e  altissima
prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di  crisi
o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo  delle  unita'
di  personale  e  il  limite  massimo  del  fabbisogno   finanziario,
nell'ambito  delle  disponibilita'  complessive  dei  fondi  di   cui
all'art. 4 della citata legge, ovvero  all'art.  620-bis  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [...]»; 
  Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale,  gli
impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia e' rappresentata
(ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita'  di  disporre  di  uno
strumento militare che sia  in  grado  di  proteggere  gli  interessi
nazionali e contribuire  al  mantenimento  del  quadro  di  sicurezza
internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed  altissima
prontezza operativa; 
  Tenuto conto del «Documento  di  pianificazione  di  lungo  termine
dello strumento militare»  che,  per  l'assolvimento  delle  missioni
militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi
nazionali) e «BRAVO» (partecipazione ad operazioni di  coalizione  di
«reazione immediata»), richiede la disponibilita' permanente di Forze
ad alta ed altissima  prontezza  operativa,  valutate  e  certificate
secondo standard predefiniti; 
  Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti  ad
alta e  altissima  prontezza  operativa  si  basano  su  un'attivita'
ciclica che prevede un periodo  di  approntamento  e  un  periodo  di
prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno  in
grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari
di crisi, non solo per specifiche esigenze  nazionali  e  a  supporto
dell'Alleanza Atlantica, ma anche  per  alimentare  il  bacino  degli
assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG); 
  Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita'  della
difesa  inserite  nel  bacino  degli  assetti  ad  alta  e  altissima
prontezza; 
  Considerata la necessita' di definire, per l'anno finanziario 2025,
le   diverse   finalita'   d'impiego   delle   risorse,   annualmente
disponibili,  di  cui  allo  stato  di  previsione  della  spesa  del
dicastero della difesa per  il  «Fondo  da  ripatire  per  provvedere
all'approntamento e all'impiego degli assetti  ad  alta  e  altissima
prontezza operativa», iscritto sul capitolo 1420; 
  Considerata la necessita' di garantire la copertura finanziaria per
l'anno 2026 delle esigenze per l'eventuale  impiego  delle  forze  ad
alta e altissima prontezza operativa,  di  cui  al  nuovo  comma  2.1
dell'art. 2 della legge 21 luglio  2016,  n.  145,  che  non  trovano
adeguata copertura finanziaria nel fondo  di  cui  all'art.  4  della
medesima legge; 
  Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 2 aprile  2025  sulla  ripartizione  tra  le  diverse  finalita'
d'impiego delle risorse attestate  sul  Fondo,  cosi'  come  previsto
dall'art. 620-bis del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Visto l'art.  3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
«Fondo da ripartire per provvedere  all'approntamento  e  all'impiego
  degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa» 
 
  La  dotazione  del  fondo  di  cui  all'art.  620-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare», introdotto dall'art. 1, comma 388 della legge 30  dicembre
2021,  n.  234  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
e'  finalizzata  a  consentire  di   far   fronte   agli   oneri   di
approntamento, addestramento, impiego e mantenimento del  livello  di
prontezza delle unita' operative, nonche',  al  richiamato  novellato
art. 2, comma 2.1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, che  stabilisce
che con le deliberazioni di cui al comma 1 della medesima  legge,  il
Governo «[...] puo' altresi' individuare forze ad  alta  e  altissima
prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di  crisi
o situazioni di emergenza  [...]»  nell'ambito  delle  disponibilita'
complessive sia della dotazione del fondo missioni internazionali  di
cui  all'art.  4  della  predetta   legge   quadro   sulle   missioni
internazionali,  sia  del  sopra  citato  art.  620-bis  del   Codice
dell'ordinamento militare.