IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dall'art. 1,
comma 388 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'istituzione di
un apposito Fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli
assetti ad alta e altissima prontezza operativa, al fine di
assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionali con una
dotazione iniziale pari 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardante il «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» (tabella 12) che, tra l'altro,
rifinanzia la dotazione del menzionato Fondo per ulteriori 150
milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
Vista la legge 31 ottobre 2024, n. 168, che modifica la legge 21
luglio 2016, n. 145, introducendo, dopo il comma 2 dell'art. 2, il
comma 2.1 che prevede che «[...] Con le deliberazioni di cui al comma
1, il Governo puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima
prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi
o situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita'
di personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario,
nell'ambito delle disponibilita' complessive dei fondi di cui
all'art. 4 della citata legge, ovvero all'art. 620-bis di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [...]»;
Considerati la normativa nazionale, il diritto internazionale, gli
impegni assunti nei diversi consessi in cui l'Italia e' rappresentata
(ONU, UE, NATO), da cui discende la necessita' di disporre di uno
strumento militare che sia in grado di proteggere gli interessi
nazionali e contribuire al mantenimento del quadro di sicurezza
internazionale, attraverso l'impiego di assetti ad alta ed altissima
prontezza operativa;
Tenuto conto del «Documento di pianificazione di lungo termine
dello strumento militare» che, per l'assolvimento delle missioni
militari discendenti dai macro-scenari «ALPHA» (sicurezza degli spazi
nazionali) e «BRAVO» (partecipazione ad operazioni di coalizione di
«reazione immediata»), richiede la disponibilita' permanente di Forze
ad alta ed altissima prontezza operativa, valutate e certificate
secondo standard predefiniti;
Tenuto conto che la generazione e l'approntamento degli assetti ad
alta e altissima prontezza operativa si basano su un'attivita'
ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di
prontezza operativa (fase di «stand-by») e che gli stessi saranno in
grado di fornire una risposta rapida e flessibile a eventuali scenari
di crisi, non solo per specifiche esigenze nazionali e a supporto
dell'Alleanza Atlantica, ma anche per alimentare il bacino degli
assetti facenti parte dello European Battle Group (EUBG);
Valutati gli impegni nazionali e internazionali delle unita' della
difesa inserite nel bacino degli assetti ad alta e altissima
prontezza;
Considerata la necessita' di definire, per l'anno finanziario 2025,
le diverse finalita' d'impiego delle risorse, annualmente
disponibili, di cui allo stato di previsione della spesa del
dicastero della difesa per il «Fondo da ripatire per provvedere
all'approntamento e all'impiego degli assetti ad alta e altissima
prontezza operativa», iscritto sul capitolo 1420;
Considerata la necessita' di garantire la copertura finanziaria per
l'anno 2026 delle esigenze per l'eventuale impiego delle forze ad
alta e altissima prontezza operativa, di cui al nuovo comma 2.1
dell'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145, che non trovano
adeguata copertura finanziaria nel fondo di cui all'art. 4 della
medesima legge;
Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 2 aprile 2025 sulla ripartizione tra le diverse finalita'
d'impiego delle risorse attestate sul Fondo, cosi' come previsto
dall'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»;
Decreta:
Art. 1
«Fondo da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego
degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa»
La dotazione del fondo di cui all'art. 620-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare», introdotto dall'art. 1, comma 388 della legge 30 dicembre
2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»,
e' finalizzata a consentire di far fronte agli oneri di
approntamento, addestramento, impiego e mantenimento del livello di
prontezza delle unita' operative, nonche', al richiamato novellato
art. 2, comma 2.1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, che stabilisce
che con le deliberazioni di cui al comma 1 della medesima legge, il
Governo «[...] puo' altresi' individuare forze ad alta e altissima
prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi di crisi
o situazioni di emergenza [...]» nell'ambito delle disponibilita'
complessive sia della dotazione del fondo missioni internazionali di
cui all'art. 4 della predetta legge quadro sulle missioni
internazionali, sia del sopra citato art. 620-bis del Codice
dell'ordinamento militare.