LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante
«Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52» (di seguito, «TUF»);
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive
modificazioni, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari», che indica i principi a cui
devono, tra l'altro, uniformarsi i procedimenti sanzionatori della
Consob;
Vista la delibera Consob n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato il «Regolamento
generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi
dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive
modificazioni» (di seguito, «Regolamento sanzionatorio»);
Vista la delibera Consob n. 19654 del 5 luglio 2016 e successive
modificazioni, con la quale e' stato adottato il «Regolamento
concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione
generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262
e successive modificazioni»;
Vista la delibera Consob n. 23203 del 12 luglio 2024, recante
«Ridefinizione dell'assetto organizzativo della Consob e definizione
delle funzioni e dei compiti demandati alle unita' organizzative» che
ha, tra l'altro, disposto la ridenominazione dell'Ufficio sanzioni
amministrative in Servizio sanzioni amministrative;
Visto l'art. 23 della legge 5 marzo 2024, n. 21 e successive
modificazioni, che ha introdotto l'art. 196-ter del TUF,
disciplinante, per le violazioni di competenza della Consob,
l'istituto degli impegni, consentendo al destinatario di un
procedimento sanzionatorio dell'Autorita' di presentare impegni tali
da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli
investitori e del mercato oggetto della contestazione;
Considerato che il sopra richiamato art. 196-ter del TUF, al comma
4, attribuisce alla Consob il compito di definire «con proprio
provvedimento generale, in conformita' con l'ordinamento dell'Unione
europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole
procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli
impegni»;
Ritenuto, quindi, necessario procedere alla revisione del
regolamento sanzionatorio al fine di disciplinare la procedura per la
presentazione e la valutazione degli impegni, in ossequio a quanto
disposto dal citato art. 196-ter, comma 4, del TUF;
Considerata, inoltre, la complessiva verifica d'impatto delle
disposizioni contenute nel regolamento sanzionatorio, svolta ai sensi
dell'art. 8 del citato regolamento concernente i procedimenti per
l'adozione di atti di regolazione generale di cui alla delibera
Consob n. 19654 del 5 luglio 2016 e successive modificazioni;
Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti della verifica d'impatto,
effettuare ulteriori interventi al regolamento sanzionatorio
funzionali, in particolare, a fornire chiarimenti, nonche' ad
apportarvi miglioramenti in termini di efficienza, efficacia e
tempestivita' dell'azione amministrativa nel suo complesso;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di
consultazione pubblicato in data 27 gennaio 2025, recante la proposta
di revisione del regolamento sanzionatorio, come rappresentate nella
relazione illustrativa pubblicata sul sito internet della Consob;
Delibera:
Art. 1
Adozione del regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della
Consob e sulla procedura per la presentazione e la valutazione
degli impegni
1. E' approvato l'accluso «Regolamento generale sui procedimenti
sanzionatori della Consob, ai sensi dell'art. 24 della legge 28
dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura
per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi
dell'art. 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni».