IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma  6,  a
norma del quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge; 
  Visti, altresi', gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n.
111 del 2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti l'imposta di registro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  472,  recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3,  comma  133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23»; 
  Visto il decreto legislativo 25 settembre  2015,  n.  156,  recante
«Misure per la revisione della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  220,  recante
«Disposizioni in materia di contenzioso tributario»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  gennaio  2024,  n.  1,  recante
«Razionalizzazione  e  semplificazione  delle  norme  in  materia  di
adempimenti tributari»; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,  recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e  di  concordato
preventivo biennale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  giugno  2024,  n.  87,  recante
«Revisione   del   sistema   sanzionatorio   tributario,   ai   sensi
dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 26 settembre  2024,  n.  141,  recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale  dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di  accise  e  altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; 
  Visto il decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.  173,  recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; 
  Visto il decreto legislativo  14  novembre  2024,  n.  175  recante
«Testo unico della giustizia tributaria»; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  modifiche  ai  citati  decreti
legislativi, adottati in attuazione della legge  delega  n.  111  del
2023, relativamente  alle  disposizioni  in  materia  di  adempimenti
tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso  tributario  e
sistema sanzionatorio tributario; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2025; 
  Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata  di  cui
all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 17 aprile 2025; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2025; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
Disposizioni in materia di coefficienti  per  la  determinazione  del
                               reddito 
                     dei contribuenti forfetari 
 
  1. Fino alla approvazione dei nuovi  coefficienti  di  redditivita'
elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche
ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54,  della  legge
23 dicembre  2014,  n.  190,  continuano  a  determinare  il  reddito
imponibile  applicando  all'ammontare  dei  ricavi  o  dei   compensi
percepiti il coefficiente di redditivita'  previsto  nell'allegato  4
alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del  codice
corrispondente all'attivita' esercitata  secondo  la  classificazione
ATECO 2007. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 1, 11, 16, 17  e  19  della
          legge 9 agosto 2023, n. 111, recante:  «Delega  al  Governo
          per  la  riforma  fiscale»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023: 
                «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema tributario  e  termini  di  attuazione).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  quanto  di
          competenza, del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   la
          revisione del sistema tributario. I decreti legislativi  di
          cui al presente articolo sono adottati,  nel  rispetto  dei
          principi    costituzionali     nonche'     dell'ordinamento
          dell'Unione europea e  del  diritto  internazionale,  sulla
          base dei principi e criteri direttivi generali di cui  agli
          articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
          di cui agli articoli da 4 a 20. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono corredati di relazione  tecnica,  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196,  che  indica  altresi'  gli  effetti  che  ne
          derivano sul  gettito,  anche  per  i  tributi  degli  enti
          territoriali e per la relativa distribuzione  territoriale,
          e  sulla  pressione  tributaria  a  legislazione   vigente,
          nonche' della  relazione  sull'analisi  dell'impatto  della
          regolamentazione e  sono  trasmessi,  ove  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per   il
          raggiungimento dell'intesa ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
          acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali  il  Governo
          puo' comunque procedere. Gli  schemi  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Nel caso di  schemi  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali,  la  trasmissione  alle  Camere   ha   luogo   dopo
          l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
          Le Commissioni parlamentari possono chiedere al  Presidente
          della rispettiva Camera di prorogare  di  venti  giorni  il
          termine per l'espressione del parere, qualora cio'  risulti
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  di  decreti  legislativi  trasmessi.
          Decorso il termine previsto per l'espressione del parere  o
          quello  eventualmente  prorogato,  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati.  Qualora  il  Governo,  a
          seguito  dei  pareri  parlamentari,  non   osservi   quanto
          previsto  dall'intesa  acquisita  in  sede  di   Conferenza
          unificata, predispone una relazione  e  la  trasmette  alla
          medesima Conferenza. 
                3. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri delle Commissioni parlamentari di cui  al  comma  2,
          trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  proprie
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione   e   di
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi  entro  dieci  giorni  dalla  data   della   nuova
          trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  legislativi
          possono essere comunque adottati. 
                4. Qualora i termini  per  l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  2  e  3  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 6 o successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
                5. Nei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o  l'integrazione  delle  disposizioni
          che regolano le materie interessate dai  decreti  medesimi,
          abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
          il  coordinamento  formale  e  sostanziale  tra  i  decreti
          legislativi adottati ai sensi della  presente  legge  e  le
          altre leggi dello Stato. 
                6. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del  termine
          di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  previsti  dalla  presente  legge  e  secondo  la
          procedura di cui al presente articolo.». 
                «Art.  11  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione della disciplina doganale). -  1.  Nell'esercizio
          della delega di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva
          altresi' i seguenti principi e criteri direttivi  specifici
          per la revisione della disciplina doganale: 
                  a) procedere al riassetto del quadro  normativo  in
          materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
          delle disposizioni attualmente vigenti, in  conformita'  al
          diritto dell'Unione europea in materia doganale; 
                  b) completare la telematizzazione delle procedure e
          degli  istituti  doganali  allo  scopo  di  incrementare  e
          migliorare l'offerta di servizi per gli utenti; 
                  c) accrescere la qualita'  dei  controlli  doganali
          migliorando il coordinamento tra le autorita'  doganali  di
          cui al numero 1) dell'articolo 5 del  regolamento  (UE)  n.
          952/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  9
          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale
          dell'Unione, e  semplificare  le  verifiche  inerenti  alle
          procedure   doganali   anche   attraverso    un    maggiore
          coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
          lo Sportello unico doganale e dei controlli; 
                  d)  riordinare  le   procedure   di   liquidazione,
          accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione  di
          cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
                  e) rivedere l'istituto della controversia  doganale
          previsto dal titolo II, capo  IV,  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43.». 
                «Art.  16  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione generale  degli  adempimenti  tributari  e  degli
          adempimenti  in  materia  di  accise  e  di  altre  imposte
          indirette  sulla  produzione   e   sui   consumi).   -   1.
          Nell'esercizio  della  delega  di  cui  all'articolo  1  il
          Governo osserva altresi'  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi  specifici  per  la  revisione   generale   degli
          adempimenti tributari, anche  con  riferimento  ai  tributi
          degli enti territoriali: 
                  a) razionalizzare, in  un  quadro  di  reciproca  e
          leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
          gli obblighi  dichiarativi,  riducendone  gli  adempimenti,
          anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
          semplificazione, della razionalizzazione e della  revisione
          degli indici sintetici di affidabilita', per  rendere  meno
          gravosa la gestione da parte dei contribuenti; 
                  b)  armonizzare   i   termini   degli   adempimenti
          tributari,   anche   dichiarativi,   e    di    versamento,
          razionalizzandone  la   scansione   temporale   nel   corso
          dell'anno, con particolare  attenzione  per  quelli  aventi
          scadenza nel mese di agosto; 
                  c) escludere la decadenza da benefici  fiscali  nel
          caso di inadempimenti formali o di minore gravita'; 
                  d)  rafforzare  i   regimi   premiali   attualmente
          vigenti,  inclusa  la  possibile  riduzione  dei  tempi  di
          rimborso  dei  crediti  fiscali,  per  i  contribuenti  che
          presentano alti livelli di affidabilita' fiscale,  misurati
          anche  sulla  base  degli  indicatori  statistico-economici
          utilizzati per la definizione  degli  indici  sintetici  di
          affidabilita' fiscale; 
                  e)  semplificare  la  modulistica  prescritta   per
          l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di  versamento,
          prevedendo che i modelli, le  istruzioni  e  le  specifiche
          tecniche  siano  resi  disponibili  con  un  anticipo   non
          inferiore a sessanta  giorni  rispetto  all'adempimento  al
          quale si riferiscono; 
                  f) ampliare le forme di pagamento,  consentendo  la
          facolta'  al  contribuente  di   utilizzare   un   rapporto
          interbancario  diretto  (RID)  ovvero  altro  strumento  di
          pagamento elettronico; 
                  g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
          delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
          contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
          telematici   per   i   soggetti   con   minore   attitudine
          all'utilizzo   degli   strumenti    informatici,    nonche'
          incentivare   le   attivita'   di   certificazione    delle
          dichiarazioni fiscali; 
                  h)  semplificare  le  modalita'  di   accesso   dei
          contribuenti    ai    servizi    messi    a    disposizione
          dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
          le modalita' per il rilascio delle deleghe anche  esclusive
          ai professionisti abilitati; 
                  i) incrementare i servizi digitali  a  disposizione
          dei  cittadini  utilizzando  la  piattaforma  digitale  per
          l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
          dati, prevedendo che agli adempimenti si possa  ottemperare
          anche direttamente per via telematica; 
                  l) rafforzare i contenuti conoscitivi del  cassetto
          fiscale; 
                  m) prevedere misure volte a incentivare,  anche  in
          prospettiva e garantendone  la  gratuita',  l'utilizzo  dei
          pagamenti elettronici, l'ammodernamento  dei  terminali  di
          pagamento e  la  digitalizzazione  delle  piccole  e  medie
          imprese; 
                  n)  prevedere  il  potenziamento  di  strumenti   e
          modelli organizzativi che favoriscano la  condivisione  dei
          dati e dei documenti,  in  via  telematica,  tra  l'Agenzia
          delle entrate e i competenti uffici dei  comuni,  anche  al
          fine di  facilitare  e  accelerare  l'individuazione  degli
          immobili non censiti e degli immobili abusivi; 
                  o) prevedere, ferma restando  la  salvaguardia  dei
          termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto  e
          dicembre di ciascun anno, dell'invio  delle  comunicazioni,
          degli  inviti  e  delle  richieste  di   atti,   documenti,
          registri, dati  e  notizie  da  parte  dell'Amministrazione
          finanziaria; 
                  p) prevedere la sospensione, nel  mese  di  agosto,
          dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
          istanze di interpello; 
                  q)  armonizzare   progressivamente   i   tassi   di
          interesse      applicabili      alle      somme      dovute
          dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti; 
                  r) rafforzare la specializzazione e  la  formazione
          professionale continua del  personale  dell'Amministrazione
          finanziaria, con particolare riferimento alle attivita'  di
          contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
          delle  nuove  tecnologie  digitali,  anche  applicate  alle
          attivita'  economiche,  all'utilizzo  dei  big  data  e  al
          relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
          modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                2. I principi e criteri direttivi di cui al  comma  1
          non si applicano ai fini della revisione degli  adempimenti
          previsti dalla disciplina doganale e da quella  in  materia
          di accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione
          e sui consumi previste dal titolo III del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per  la
          revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
          delle altre predette imposte indirette,  nell'ambito  della
          generale revisione  degli  adempimenti  e  delle  procedure
          amministrative,  il  Governo  osserva,  in  particolare,  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a) rivedere il sistema generale delle cauzioni  per
          il pagamento dell'accisa e delle  altre  imposte  indirette
          sulla produzione e sui consumi e introdurre un  sistema  di
          qualificazione dei  soggetti  obbligati  al  pagamento  dei
          predetti tributi, basato sull'individuazione  di  specifici
          livelli   di   affidabilita'   e   solvibilita',   per   la
          concessione, ai medesimi soggetti, di benefici  consistenti
          nella semplificazione degli  adempimenti  amministrativi  e
          nell'esonero,   anche    parziale,    dall'obbligo    della
          prestazione delle predette cauzioni; 
                  b) rivedere  le  procedure  amministrative  per  la
          gestione della rete di vendita dei prodotti del  tabacco  e
          dei prodotti di cui agli articoli 62-quater  e  62-quater.1
          del testo unico di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504; 
                  c)  prevedere,  con  finalita'  di  contrasto   del
          mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori  e
          dei minori nonche' di tutela  delle  entrate  erariali,  il
          divieto  di  vendita  a  distanza,   ai   consumatori   che
          acquistano nel territorio  dello  Stato,  dei  prodotti  da
          inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
          contenenti nicotina,  di  cui  all'articolo  62-quater  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,
          n. 504.». 
                «Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia  di
          procedimento accertativo,  di  adesione  e  di  adempimento
          spontaneo).  -  1.  Nell'esercizio  della  delega  di   cui
          all'articolo 1  il  Governo  osserva  altresi'  i  seguenti
          principi e criteri direttivi  specifici  per  la  revisione
          dell'attivita' di accertamento, anche  con  riferimento  ai
          tributi degli enti territoriali: 
                  a) semplificare il procedimento accertativo,  anche
          mediante  l'utilizzo   delle   tecnologie   digitali,   con
          conseguente riduzione degli oneri amministrativi  a  carico
          dei contribuenti; 
                  b) applicare in via generalizzata il principio  del
          contraddittorio, a pena di nullita',  fuori  dei  casi  dei
          controlli  automatizzati  e  delle   ulteriori   forme   di
          accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato,  e
          prevedere  una  disposizione  generale  sul   diritto   del
          contribuente  a  partecipare  al  procedimento  tributario,
          secondo le seguenti caratteristiche: 
                    1)  previsione   di   una   disciplina   omogenea
          indipendentemente dalle modalita'  con  cui  si  svolge  il
          controllo; 
                    2) assegnazione di un  termine  non  inferiore  a
          sessanta giorni a favore  del  contribuente  per  formulare
          osservazioni sulla proposta di accertamento; 
                    3) previsione dell'obbligo,  a  carico  dell'ente
          impositore,  di  formulare   espressa   motivazione   sulle
          osservazioni formulate dal contribuente; 
                    4) estensione  del  livello  di  maggiore  tutela
          previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata  legge  n.
          212 del 2000; 
                  c)  razionalizzare  e  riordinare  le  disposizioni
          normative concernenti le attivita' di analisi del  rischio,
          nel rispetto della normativa in  materia  di  tutela  della
          riservatezza e di accesso agli  atti,  evitando  pregiudizi
          alle garanzie nei riguardi dei contribuenti; 
                  d)  introdurre,  in  attuazione  del  principio  di
          economicita' dell'azione amministrativa,  specifiche  forme
          di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed  estere
          che  effettuano  attivita'  di   controllo   sul   corretto
          adempimento  degli  obblighi  in   materia   tributaria   e
          previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
          confronti  dei  contribuenti   e   delle   loro   attivita'
          economiche; 
                  e)   rivedere,   nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione  europea  e  delle  pronunce  della  Corte   di
          giustizia  dell'Unione   europea,   anche   attraverso   la
          promozione   di   accordi   di    cooperazione    tra    le
          amministrazioni  dei   Paesi   membri   e   di   forme   di
          collaborazione    tra    le    amministrazioni    nazionali
          territorialmente competenti,  le  disposizioni  finalizzate
          alla  prevenzione,  al   controllo   e   alla   repressione
          dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
          consente l'esenzione  dal  pagamento  dell'IVA  al  momento
          dell'importazione  nell'Unione   europea,   come   previsto
          all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della  direttiva
          2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,  anche  al
          fine della tutela  del  bilancio  nazionale  e  dell'Unione
          europea nonche' del regime dei dazi; 
                  f) potenziare l'utilizzo  di  tecnologie  digitali,
          anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
          al fine di ottenere, attraverso la piena  interoperabilita'
          tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
          rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per: 
                    1) realizzare interventi volti  a  prevenire  gli
          errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 
                    2) operare azioni mirate, idonee a  circoscrivere
          l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti  a  piu'
          alto rischio fiscale, con minore impatto  sui  cittadini  e
          sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 
                    3)  perseguire  la  riduzione  dei  fenomeni   di
          evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli  di
          adempimento spontaneo dei contribuenti; 
                  g) introdurre misure che incentivino  l'adempimento
          spontaneo dei contribuenti attraverso: 
                    1) il potenziamento del  regime  dell'adempimento
          collaborativo di cui al titolo III del decreto  legislativo
          5 agosto 2015, n. 128, volto a: 
                    1  .1)  accelerare  il  processo  di  progressiva
          riduzione  della   soglia   di   accesso   all'applicazione
          dell'istituto,  provvedendo  a  dotare,   con   progressivo
          incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse; 
                    1.2) consentire  l'accesso  all'applicazione  del
          regime dell'adempimento  collaborativo  anche  a  societa',
          prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono  ad
          un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto  possiede
          i requisiti di ammissibilita', a condizione che  il  gruppo
          adotti un sistema integrato  di  rilevazione,  misurazione,
          gestione e controllo del rischio fiscale  gestito  in  modo
          unitario per tutte le societa' del gruppo; 
                    1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
          da  parte  di  professionisti   qualificati   dei   sistemi
          integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
          del rischio fiscale anche in ordine alla  loro  conformita'
          ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                    1.4)  prevedere  la   possibilita'   di   gestire
          nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
          questioni  riferibili  a   periodi   d'imposta   precedenti
          all'ammissione al regime; 
                    1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
          contraddittorio  preventivo  ed   endoprocedimentale,   con
          particolare  riguardo  alla  risposta   alle   istanze   di
          interpello  o  agli  altri  pareri,  comunque   denominati,
          richiesti   dai    contribuenti    aderenti    al    regime
          dell'adempimento   collaborativo,   prevedendo   anche   la
          necessita' di un'interlocuzione  preventiva  rispetto  alla
          notificazione di un parere negativo; 
                    1.6)  prevedere  procedure  semplificate  per  la
          regolarizzazione della posizione del contribuente  in  caso
          di adesione a indicazioni dell'Agenzia  delle  entrate  che
          comportino  la  necessita'   di   effettuare   ravvedimenti
          operosi; 
                    1.7)  prevedere  l'emanazione  di  un  codice  di
          condotta  che  disciplini  i   diritti   e   gli   obblighi
          dell'amministrazione e dei contribuenti; 
                    1.8)  prevedere  che  l'esclusione   dal   regime
          dell'adempimento  collaborativo,  in  caso  di   violazioni
          fiscali non gravi, tali da non  pregiudicare  il  reciproco
          affidamento  tra   l'Amministrazione   finanziaria   e   il
          contribuente, sia preceduta da un  periodo  transitorio  di
          osservazione,  al  termine  del  quale  si   determina   la
          fuoriuscita o la permanenza nel regime; 
                    1.9) potenziare  gli  effetti  premiali  connessi
          all'adesione  al  regime   dell'adempimento   collaborativo
          prevedendo, in particolare: 
                    1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino  all'eventuale
          esclusione, delle sanzioni  amministrative  tributarie  per
          tutti   i   rischi    di    natura    fiscale    comunicati
          preventivamente, in  modo  tempestivo  ed  esauriente,  nei
          confronti dei contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di
          rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio
          fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
          in ordine alla conformita'  ai  principi  contabili,  fatti
          salvi  i  casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da
          condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.2)   l'esclusione,    ferme    restando    le
          disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20,  comma  1,
          lettera  b),  delle   sanzioni   penali   tributarie,   con
          particolare  riguardo  a  quelle  connesse  al   reato   di
          dichiarazione  infedele,  nei  confronti  dei  contribuenti
          aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
          tenuto    comportamenti    collaborativi    e    comunicato
          preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
          rischi fiscali; 
                    1.9.3)  la  riduzione  di  almeno  due  anni  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti  dall'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  nei  confronti  dei
          contribuenti  il  cui  sistema  integrato  di  rilevazione,
          misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale  sia
          certificato da professionisti qualificati, anche in  ordine
          alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi  i
          casi  di  violazioni  fiscali  caratterizzate  da  condotte
          simulatorie  o  fraudolente,  tali   da   pregiudicare   il
          reciproco affidamento tra l'Amministrazione  finanziaria  e
          il contribuente; 
                    1.9.4) istituti speciali di  definizione,  in  un
          predeterminato lasso  temporale,  del  rapporto  tributario
          circoscritto,  in  presenza  di   apposite   certificazioni
          rilasciate da professionisti qualificati che  attestano  la
          correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti; 
                    2)  per  i   soggetti   di   minore   dimensione,
          l'introduzione del concordato  preventivo  biennale  a  cui
          possono accedere i  contribuenti  titolari  di  reddito  di
          impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: 
                    2.1)   l'impegno   del    contribuente,    previo
          contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare  e
          a rispettare la proposta per la definizione biennale  della
          base  imponibile  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
          dell'IRAP,  formulata  dall'Agenzia  delle  entrate   anche
          utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie  a  sua
          disposizione  ovvero  anche  sulla  base  degli  indicatori
          sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si  rendono
          applicabili; 
                    2.2) l'irrilevanza, ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e dell'IRAP nonche'  dei  contributi  previdenziali
          obbligatori,  di  eventuali  maggiori  o   minori   redditi
          imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato,  fermi
          restando gli obblighi contabili e dichiarativi; 
                    2.3) l'applicazione dell'IVA  secondo  le  regole
          ordinarie,  comprese  quelle  riguardanti  la  trasmissione
          telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica; 
                    2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
          a seguito di accertamento, risulti che il contribuente  non
          ha  correttamente  documentato,  negli  anni  oggetto   del
          concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
          per un importo superiore in misura  significativa  rispetto
          al dichiarato ovvero ha commesso altre  violazioni  fiscali
          di non lieve entita'; 
                    3) l'introduzione di  un  regime  di  adempimento
          collaborativo per le persone fisiche che  trasferiscono  la
          propria residenza in  Italia  nonche'  per  quelle  che  la
          mantengono all'estero ma possiedono, anche  per  interposta
          persona o tramite trust,  nel  territorio  dello  Stato  un
          reddito complessivo, comprensivo di quelli  assoggettati  a
          imposte  sostitutive  o  ritenute  alla  fonte   a   titolo
          d'imposta, mediamente pari o  superiore  a  un  milione  di
          euro. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
          del numero 1), anche in merito alla  semplificazione  degli
          adempimenti  e  agli  effetti  ai   fini   delle   sanzioni
          amministrative e penali; 
                  h) assicurare la certezza del  diritto  tributario,
          attraverso: 
                    1) la previsione della decorrenza del termine  di
          decadenza  per  l'accertamento  a   partire   dal   periodo
          d'imposta nel quale si e' verificato il  fatto  generatore,
          per i componenti a efficacia pluriennale, e la  perdita  di
          esercizio, per evitare  un'eccessiva  dilatazione  di  tale
          termine  nonche'  di   quello   relativo   all'obbligo   di
          conservazione delle  scritture  contabili  e  dei  supporti
          documentali,  fermi  restando   i   poteri   di   controllo
          dell'Amministrazione  finanziaria   sulla   spettanza   dei
          rimborsi eventualmente richiesti; 
                    2)  la  revisione  dei  termini  di  accertamento
          dell'imposta  sui  premi  di  assicurazione,  al  fine   di
          allinearli a quelli  delle  altre  imposte  indirette,  del
          relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita'  e
          dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
          razionalizzazione delle relative aliquote; 
                    3) la limitazione della possibilita'  di  fondare
          la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
          di minori componenti reddituali  negativi  sulla  base  del
          valore di mercato dei beni  e  dei  servizi  oggetto  delle
          transazioni ai soli casi in cui sussistono  altri  elementi
          rilevanti a tal fine; 
                    4) la limitazione della possibilita' di presumere
          la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
          delle societa' di capitali a ristretta  base  partecipativa
          ai soli casi in cui e' accertata, sulla  base  di  elementi
          certi  e  precisi,  l'esistenza  di  componenti  reddituali
          positivi  non  contabilizzati  o  di  componenti   negativi
          inesistenti, ferma restando la medesima natura  di  reddito
          finanziario conseguito dai predetti soci. 
                2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
          presente articolo non si applicano ai  fini  della  riforma
          dell'attivita' di accertamento  prevista  dalla  disciplina
          doganale e da quella in materia di  accisa  e  delle  altre
          imposte indirette sulla produzione e sui  consumi  previste
          dal  titolo  III  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi  e
          criteri direttivi non si applicano altresi' ai  fini  della
          riforma  dell'istituto  della  revisione  dell'accertamento
          doganale.». 
                «Art.  19  (Principi  e  criteri  direttivi  per   la
          revisione   della   disciplina   e   l'organizzazione   del
          contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio  della  delega
          di  cui  all'articolo  1  il  Governo  osserva  altresi'  i
          seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici  per  la
          revisione   della   disciplina   e   l'organizzazione   del
          contenzioso tributario: 
                  a)  coordinare  con  la  nuova  disciplina  di  cui
          all'articolo 4, comma  1,  lettera  h),  altri  istituti  a
          finalita' deflativa  operanti  nella  fase  antecedente  la
          costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini  del  massimo
          contenimento dei tempi di  conclusione  della  controversia
          tributaria; 
                  b) ampliare e potenziare l'informatizzazione  della
          giustizia tributaria mediante: 
                    1) la semplificazione della normativa processuale
          funzionale alla completa digitalizzazione del processo; 
                    2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
          per la redazione degli atti processuali, dei verbali e  dei
          provvedimenti giurisdizionali; 
                    3) la disciplina  delle  conseguenze  processuali
          derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
          modalita' telematiche; 
                  4) la previsione che la discussione da remoto possa
          essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
          processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
          restando il diritto di  queste  ultime  di  partecipare  in
          presenza; 
                  c)  modificare  l'articolo  57  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli  615,
          secondo comma, e 617 del codice di procedura  civile  siano
          proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
          e le forme previste dal citato decreto legislativo  n.  546
          del 1992, se il ricorrente assume  la  mancata  o  invalida
          notificazione   della   cartella   di   pagamento    ovvero
          dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
          2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n.
          602 del 1973; 
                  d)  rafforzare  il  divieto   di   produrre   nuovi
          documenti nei gradi processuali successivi al primo; 
                  e)  prevedere  la  pubblicazione  e  la  successiva
          comunicazione alle parti del dispositivo dei  provvedimenti
          giurisdizionali entro sette giorni dalla  deliberazione  di
          merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
          trenta   giorni   successivi   alla    comunicazione    del
          dispositivo; 
                  f) accelerare lo svolgimento della  fase  cautelare
          anche nei gradi di giudizio successivi al primo; 
                  g) prevedere  l'impugnabilita'  dell'ordinanza  che
          accoglie    o    respinge    l'istanza    di    sospensione
          dell'esecuzione dell'atto impugnato; 
                  h)   prevedere   interventi   di   deflazione   del
          contenzioso tributario in tutti i gradi  di  giudizio,  ivi
          compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
          la definizione agevolata delle liti pendenti; 
                  i) al fine di assicurare la parita' delle parti  in
          giudizio  e  il  diritto  alla  difesa,  garantire  che  le
          sentenze tributarie  presenti,  in  forma  digitale,  nelle
          banche  di  dati  della  giurisprudenza  delle   corti   di
          giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; 
                  l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
          giustizia  tributaria  di  primo  grado  e  delle   sezioni
          staccate delle corti di  giustizia  tributaria  di  secondo
          grado anche mediante  accorpamenti  delle  sedi  esistenti,
          sulla base dell'estensione del territorio, dei  carichi  di
          lavoro e degli indici di sopravvenienza, del  numero  degli
          abitanti della  circoscrizione,  degli  enti  impositori  e
          della riscossione; 
                  m) disciplinare le modalita'  di  assegnazione  dei
          magistrati  e  dei  giudici  tributari  e   del   personale
          amministrativo   interessati   al   riordino   dell'assetto
          territoriale di cui alla lettera l), al fine  di  garantire
          la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
          corti  di  primo  e  di  secondo  grado  alle  quali   sono
          trasferite le funzioni degli uffici accorpati o  soppressi,
          assicurando  ai   magistrati   e   ai   giudici   tributari
          l'attribuzione  delle  medesime  funzioni  gia'  esercitate
          presso le corti accorpate o soppresse.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre 1973, n. 600, recante:  «Disposizioni  comuni  in
          materia di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268  del  6  ottobre
          1973. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  aprile
          1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico  delle
          disposizioni  concernenti   l'imposta   di   registro»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          1986. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          dicembre 1986, n. 917,  recante:  «Approvazione  del  testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986. 
              - Il decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          recante: «Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'articolo 3, comma 133, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5
          del 8 gennaio 1998. 
              -  Il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,
          recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici,  in  attuazione  dell'articolo  9,
          comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
          2015. 
              - Il decreto legislativo 25  settembre  2015,  n.  156,
          recante: «Misure per la revisione  della  disciplina  degli
          interpelli e  del  contenzioso  tributario,  in  attuazione
          degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e  b),
          della legge 11 marzo  2014,  n.  23»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015. 
              - Il decreto legislativo  30  dicembre  2023,  n.  220,
          recante:   «Disposizioni   in   materia   di    contenzioso
          tributario» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3
          gennaio 2024. 
              - Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante:
          «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
          di adempimenti  tributari»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 2 gennaio 2024, n. 9. 
              - Il decreto  legislativo  12  febbraio  2024,  n.  13,
          recante:   «Disposizioni   in   materia   di   accertamento
          tributario  e  di  concordato   preventivo   biennale»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del  21  febbraio
          2024. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2024,  n.  87,
          recante: «Revisione del sistema  sanzionatorio  tributario,
          ai sensi dell'articolo 20 della legge  9  agosto  2023,  n.
          111» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  23  del  29
          gennaio 2025. 
              - Il decreto legislativo 26  settembre  2024,  n.  141,
          recante «Disposizioni  nazionali  complementari  al  codice
          doganale dell'Unione e revisione del sistema  sanzionatorio
          in materia  di  accise  e  altre  imposte  indirette  sulla
          produzione e sui  consumi»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024. 
              - Il decreto  legislativo  5  novembre  2024,  n.  173,
          recante:   «Testo   unico   delle    sanzioni    tributarie
          amministrative  e  penali»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024. 
              - Il decreto  legislativo  14  novembre  2024,  n.  175
          recante:  «Testo  unico  della  giustizia  tributaria»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28  novembre
          2024. 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione  ed  ampliamento
          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202  del  30
          agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'articolo 1: 
              - Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1,  e
          dell'allegato 4  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190
          recante:  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300  del  29
          dicembre 2014: 
              «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
          d'impresa,  arti  o   professioni   applicano   il   regime
          forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55  a  89
          del  presente   articolo   se,   al   contempo,   nell'anno
          precedente: 
              a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito
          compensi,  ragguagliati  ad  anno,  non  superiori  a  euro
          85.000;58 
              b)   hanno   sostenuto   spese   per    un    ammontare
          complessivamente non superiore ad  euro  20.000  lordi  per
          lavoro  accessorio  di  cui  all'articolo  70  del  decreto
          legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  per  lavoratori
          dipendenti e per  collaboratori  di  cui  all'articolo  50,
          comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti  secondo
          la modalita' riconducibile a un  progetto  ai  sensi  degli
          articoli 61 e seguenti del citato  decreto  legislativo  n.
          276 del 2003, comprese le  somme  erogate  sotto  forma  di
          utili da partecipazione agli associati di cui  all'articolo
          53, comma 2, lettera c), e  le  spese  per  prestazioni  di
          lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          1986.». 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico