IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, a
norma del quale il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge;
Visti, altresi', gli articoli 11, 16, 17 e 19 della citata legge n.
111 del 2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante
«Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11
marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156, recante
«Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante
«Disposizioni in materia di contenzioso tributario»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di
adempimenti tributari»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante
«Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale»;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante
«Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 recante
«Testo unico della giustizia tributaria»;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti
legislativi, adottati in attuazione della legge delega n. 111 del
2023, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti
tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e
sistema sanzionatorio tributario;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2025;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 17 aprile 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del
reddito
dei contribuenti forfetari
1. Fino alla approvazione dei nuovi coefficienti di redditivita'
elaborati sulla base della classificazione delle attivita' economiche
ATECO 2025, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, continuano a determinare il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi
percepiti il coefficiente di redditivita' previsto nell'allegato 4
alla citata legge n. 190 del 2014, individuato sulla base del codice
corrispondente all'attivita' esercitata secondo la classificazione
ATECO 2007.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 1, 11, 16, 17 e 19 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo
per la riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023:
«Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del
sistema tributario e termini di attuazione). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con i Ministri competenti per
materia, uno o piu' decreti legislativi recanti la
revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di
cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei
principi costituzionali nonche' dell'ordinamento
dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla
base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli
articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
di cui agli articoli da 4 a 20.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che indica altresi' gli effetti che ne
derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti
territoriali e per la relativa distribuzione territoriale,
e sulla pressione tributaria a legislazione vigente,
nonche' della relazione sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione e sono trasmessi, ove suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso di schemi suscettibili di
produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti
locali, la trasmissione alle Camere ha luogo dopo
l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente
della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il
termine per l'espressione del parere, qualora cio' risulti
necessario per la complessita' della materia o per il
numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi.
Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o
quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati. Qualora il Governo, a
seguito dei pareri parlamentari, non osservi quanto
previsto dall'intesa acquisita in sede di Conferenza
unificata, predispone una relazione e la trasmette alla
medesima Conferenza.
3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e di
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari sono
espressi entro dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 6 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni
che regolano le materie interessate dai decreti medesimi,
abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge e le
altre leggi dello Stato.
6. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi
medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine
di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la
procedura di cui al presente articolo.».
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina doganale). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva
altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione della disciplina doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.».
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1
non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per
il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette
sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del
mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e
dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il
divieto di vendita a distanza, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.».
«Art. 17 (Principi e criteri direttivi in materia di
procedimento accertativo, di adesione e di adempimento
spontaneo). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i seguenti
principi e criteri direttivi specifici per la revisione
dell'attivita' di accertamento, anche con riferimento ai
tributi degli enti territoriali:
a) semplificare il procedimento accertativo, anche
mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, con
conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico
dei contribuenti;
b) applicare in via generalizzata il principio del
contraddittorio, a pena di nullita', fuori dei casi dei
controlli automatizzati e delle ulteriori forme di
accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, e
prevedere una disposizione generale sul diritto del
contribuente a partecipare al procedimento tributario,
secondo le seguenti caratteristiche:
1) previsione di una disciplina omogenea
indipendentemente dalle modalita' con cui si svolge il
controllo;
2) assegnazione di un termine non inferiore a
sessanta giorni a favore del contribuente per formulare
osservazioni sulla proposta di accertamento;
3) previsione dell'obbligo, a carico dell'ente
impositore, di formulare espressa motivazione sulle
osservazioni formulate dal contribuente;
4) estensione del livello di maggiore tutela
previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n.
212 del 2000;
c) razionalizzare e riordinare le disposizioni
normative concernenti le attivita' di analisi del rischio,
nel rispetto della normativa in materia di tutela della
riservatezza e di accesso agli atti, evitando pregiudizi
alle garanzie nei riguardi dei contribuenti;
d) introdurre, in attuazione del principio di
economicita' dell'azione amministrativa, specifiche forme
di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere
che effettuano attivita' di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi in materia tributaria e
previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei
confronti dei contribuenti e delle loro attivita'
economiche;
e) rivedere, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di
giustizia dell'Unione europea, anche attraverso la
promozione di accordi di cooperazione tra le
amministrazioni dei Paesi membri e di forme di
collaborazione tra le amministrazioni nazionali
territorialmente competenti, le disposizioni finalizzate
alla prevenzione, al controllo e alla repressione
dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che
consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento
dell'importazione nell'Unione europea, come previsto
all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, anche al
fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione
europea nonche' del regime dei dazi;
f) potenziare l'utilizzo di tecnologie digitali,
anche con l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale,
al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilita'
tra le banche di dati, la disponibilita' delle informazioni
rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo per:
1) realizzare interventi volti a prevenire gli
errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere
l'attivita' di controllo nei confronti di soggetti a piu'
alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e
sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi;
3) perseguire la riduzione dei fenomeni di
evasione e di elusione fiscale, massimizzando i livelli di
adempimento spontaneo dei contribuenti;
g) introdurre misure che incentivino l'adempimento
spontaneo dei contribuenti attraverso:
1) il potenziamento del regime dell'adempimento
collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 128, volto a:
1 .1) accelerare il processo di progressiva
riduzione della soglia di accesso all'applicazione
dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo
incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
1.2) consentire l'accesso all'applicazione del
regime dell'adempimento collaborativo anche a societa',
prive dei requisiti di ammissibilita', che appartengono ad
un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto possiede
i requisiti di ammissibilita', a condizione che il gruppo
adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo
unitario per tutte le societa' del gruppo;
1.3) introdurre la possibilita' di certificazione
da parte di professionisti qualificati dei sistemi
integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo
del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformita'
ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria;
1.4) prevedere la possibilita' di gestire
nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo anche
questioni riferibili a periodi d'imposta precedenti
all'ammissione al regime;
1. 5) introdurre nuove e piu' penetranti forme di
contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, con
particolare riguardo alla risposta alle istanze di
interpello o agli altri pareri, comunque denominati,
richiesti dai contribuenti aderenti al regime
dell'adempimento collaborativo, prevedendo anche la
necessita' di un'interlocuzione preventiva rispetto alla
notificazione di un parere negativo;
1.6) prevedere procedure semplificate per la
regolarizzazione della posizione del contribuente in caso
di adesione a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che
comportino la necessita' di effettuare ravvedimenti
operosi;
1.7) prevedere l'emanazione di un codice di
condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell'amministrazione e dei contribuenti;
1.8) prevedere che l'esclusione dal regime
dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni
fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco
affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il
contribuente, sia preceduta da un periodo transitorio di
osservazione, al termine del quale si determina la
fuoriuscita o la permanenza nel regime;
1.9) potenziare gli effetti premiali connessi
all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo
prevedendo, in particolare:
1.9.1) l'ulteriore riduzione, fino all'eventuale
esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie per
tutti i rischi di natura fiscale comunicati
preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, nei
confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di
rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio
fiscale sia certificato da professionisti qualificati anche
in ordine alla conformita' ai principi contabili, fatti
salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da
condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.2) l'esclusione, ferme restando le
disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
lettera b), delle sanzioni penali tributarie, con
particolare riguardo a quelle connesse al reato di
dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti
aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno
tenuto comportamenti collaborativi e comunicato
preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi
rischi fiscali;
1.9.3) la riduzione di almeno due anni dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti dei
contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione,
misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia
certificato da professionisti qualificati, anche in ordine
alla loro conformita' ai principi contabili, fatti salvi i
casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte
simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il
reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e
il contribuente;
1.9.4) istituti speciali di definizione, in un
predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario
circoscritto, in presenza di apposite certificazioni
rilasciate da professionisti qualificati che attestano la
correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti;
2) per i soggetti di minore dimensione,
l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di
impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:
2.1) l'impegno del contribuente, previo
contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e
a rispettare la proposta per la definizione biennale della
base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche
utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua
disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori
sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono
applicabili;
2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui
redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali
obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi
imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi
restando gli obblighi contabili e dichiarativi;
2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole
ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione
telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;
2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui,
a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non
ha correttamente documentato, negli anni oggetto del
concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi
per un importo superiore in misura significativa rispetto
al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali
di non lieve entita';
3) l'introduzione di un regime di adempimento
collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia nonche' per quelle che la
mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta
persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un
reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a
imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo
d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di
euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del numero 1), anche in merito alla semplificazione degli
adempimenti e agli effetti ai fini delle sanzioni
amministrative e penali;
h) assicurare la certezza del diritto tributario,
attraverso:
1) la previsione della decorrenza del termine di
decadenza per l'accertamento a partire dal periodo
d'imposta nel quale si e' verificato il fatto generatore,
per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di
esercizio, per evitare un'eccessiva dilatazione di tale
termine nonche' di quello relativo all'obbligo di
conservazione delle scritture contabili e dei supporti
documentali, fermi restando i poteri di controllo
dell'Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei
rimborsi eventualmente richiesti;
2) la revisione dei termini di accertamento
dell'imposta sui premi di assicurazione, al fine di
allinearli a quelli delle altre imposte indirette, del
relativo apparato sanzionatorio, nonche' delle modalita' e
dei criteri di applicazione dell'imposta, nell'ottica della
razionalizzazione delle relative aliquote;
3) la limitazione della possibilita' di fondare
la presunzione di maggiori componenti reddituali positivi e
di minori componenti reddituali negativi sulla base del
valore di mercato dei beni e dei servizi oggetto delle
transazioni ai soli casi in cui sussistono altri elementi
rilevanti a tal fine;
4) la limitazione della possibilita' di presumere
la distribuzione ai soci del reddito accertato nei riguardi
delle societa' di capitali a ristretta base partecipativa
ai soli casi in cui e' accertata, sulla base di elementi
certi e precisi, l'esistenza di componenti reddituali
positivi non contabilizzati o di componenti negativi
inesistenti, ferma restando la medesima natura di reddito
finanziario conseguito dai predetti soci.
2. I principi e criteri direttivi specifici di cui al
presente articolo non si applicano ai fini della riforma
dell'attivita' di accertamento prevista dalla disciplina
doganale e da quella in materia di accisa e delle altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; i medesimi principi e
criteri direttivi non si applicano altresi' ai fini della
riforma dell'istituto della revisione dell'accertamento
doganale.».
«Art. 19 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario). - 1. Nell'esercizio della delega
di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresi' i
seguenti principi e criteri direttivi specifici per la
revisione della disciplina e l'organizzazione del
contenzioso tributario:
a) coordinare con la nuova disciplina di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera h), altri istituti a
finalita' deflativa operanti nella fase antecedente la
costituzione in giudizio di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ai fini del massimo
contenimento dei tempi di conclusione della controversia
tributaria;
b) ampliare e potenziare l'informatizzazione della
giustizia tributaria mediante:
1) la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo;
2) l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti
per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei
provvedimenti giurisdizionali;
3) la disciplina delle conseguenze processuali
derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle
modalita' telematiche;
4) la previsione che la discussione da remoto possa
essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel
processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo
restando il diritto di queste ultime di partecipare in
presenza;
c) modificare l'articolo 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
prevedendo che le opposizioni regolate dagli articoli 615,
secondo comma, e 617 del codice di procedura civile siano
proponibili dinanzi al giudice tributario, con le modalita'
e le forme previste dal citato decreto legislativo n. 546
del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero
dell'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50, comma
2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
602 del 1973;
d) rafforzare il divieto di produrre nuovi
documenti nei gradi processuali successivi al primo;
e) prevedere la pubblicazione e la successiva
comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti
giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di
merito, salva la possibilita' di depositare la sentenza nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
dispositivo;
f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare
anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
g) prevedere l'impugnabilita' dell'ordinanza che
accoglie o respinge l'istanza di sospensione
dell'esecuzione dell'atto impugnato;
h) prevedere interventi di deflazione del
contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi
compreso quello dinanzi alla Corte di cassazione, favorendo
la definizione agevolata delle liti pendenti;
i) al fine di assicurare la parita' delle parti in
giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le
sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle
banche di dati della giurisprudenza delle corti di
giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini;
l) ridefinire l'assetto territoriale delle corti di
giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni
staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo
grado anche mediante accorpamenti delle sedi esistenti,
sulla base dell'estensione del territorio, dei carichi di
lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero degli
abitanti della circoscrizione, degli enti impositori e
della riscossione;
m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei
magistrati e dei giudici tributari e del personale
amministrativo interessati al riordino dell'assetto
territoriale di cui alla lettera l), al fine di garantire
la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo grado alle quali sono
trasferite le funzioni degli uffici accorpati o soppressi,
assicurando ai magistrati e ai giudici tributari
l'attribuzione delle medesime funzioni gia' esercitate
presso le corti accorpate o soppresse.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 6 ottobre
1973.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986.
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 8 gennaio 1998.
- Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
recante: «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto
2015.
- Il decreto legislativo 25 settembre 2015, n. 156,
recante: «Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione
degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b),
della legge 11 marzo 2014, n. 23» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220,
recante: «Disposizioni in materia di contenzioso
tributario» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
gennaio 2024.
- Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante:
«Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia
di adempimenti tributari» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 2 gennaio 2024, n. 9.
- Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
recante: «Disposizioni in materia di accertamento
tributario e di concordato preventivo biennale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio
2024.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87,
recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario,
ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
111» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio 2025.
- Il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141,
recante «Disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio
in materia di accise e altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024.
- Il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173,
recante: «Testo unico delle sanzioni tributarie
amministrative e penali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024.
- Il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175
recante: «Testo unico della giustizia tributaria» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre
2024.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'articolo 1:
- Si riporta il testo del comma 54, dell'articolo 1, e
dell'allegato 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro
85.000;58
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori
dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo
la modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo
53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.».
Parte di provvedimento in formato grafico