IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
                       E LE POLITICHE DEL MARE 
 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 8 settembre 2021, n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 dalla legge 8 novembre  2021,  n.
155, recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi  e
altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare:  l'art.
1, comma 2 che prevede che il Dipartimento  della  protezione  civile
della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   provvede   alla
ricognizione e valutazione di  cui  al  comma  1  avvalendosi  di  un
comitato tecnico, costituito con decreto del  Capo  del  Dipartimento
medesimo,  del  quale  fanno  parte  qualificati  rappresentanti  dei
Ministeri dell'interno, della difesa, delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  dell'economia   e   delle   finanze,   della
transizione  ecologica,  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali e della cultura, del  Dipartimento  per  la  trasformazione
digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  della  struttura  della
Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui
all'art. 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle  regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano  e  dei  comuni  designati
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281; l'art.  1,  comma  3  che  dispone  che  «con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  adottare  di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,  dell'economia  e
delle  finanze,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione
digitale, per il sud e la coesione  territoriale,  della  transizione
ecologica, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali e per gli affari  regionali  e  le  autonomie,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e'  approvato  il  Piano
nazionale  di  coordinamento  per   l'aggiornamento   tecnologico   e
l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», di validita'
triennale, redatto  sulla  base  degli  esiti  della  ricognizione  e
valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare:  l'art.  1,
comma 473 che dispone che per la realizzazione del Piano nazionale di
coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della
capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e'  istituito
un apposito fondo da trasferire alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di
40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022  al  2024  destinati  alle  regioni;
l'art. 1, comma 474 che prevede che ai fini dell'adozione  del  primo
Piano  nazionale  relativo  alle  annualita'  2022-2024,   ai   sensi
dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre  2021,  n.
120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui  al  comma
473,  tenuto  conto  anche  delle  risorse  iscritte  sui  pertinenti
capitoli del  bilancio  del  Ministero  dell'interno  finalizzate  al
rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei
velivoli e all'aumento della capacita' operativa  delle  squadre  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1163 del 3 maggio  2022  che  ha  istituito  il  Comitato  tecnico
previsto dall'art. 1 del decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,
recante «Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 di  cui  si  avvale  il  predetto
Dipartimento ai fini  dell'attivita'  avente  cadenza  triennale,  di
ricognizione  e  valutazione  delle  attivita'  e  degli   interventi
necessari per il contrasto degli incendi boschivi ai sensi di  quanto
previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
ottobre 2022 che ha provveduto al riparto delle risorse del fondo per
l'annualita' 2022 per la realizzazione del piano nazionale azioni  di
previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare del 16 luglio 2024 che ha  provveduto  al  riparto
delle risorse del fondo per l'annualita' 2023  per  la  realizzazione
del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta  contro
gli incendi boschivi; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,
recante «Misure urgenti in materia di  agevolazioni  fiscali  di  cui
agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
altre  misure  urgenti  in  materia  fiscale  e  connesse  a   eventi
eccezionali,  nonche'   relative   all'amministrazione   finanziaria»
convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n.  67,  che
ha specificato che il comma 473 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti  destinatari
di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli  anni
dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto,  sono  comprese
anche le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 2707 del 30 luglio 2024, recante «Monitoraggio e modalita' di
rendicontazione delle attivita' svolte, in attuazione dell'art. 1 del
decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante  "Disposizioni  per  il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione
civile"»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore
Nello Musumeci, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  protezione
civile e le politiche del mare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro  senza
portafoglio senatore Nello Musumeci, le funzioni del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  ivi  indicate,  con  particolare  riferimento
all'art. 2 concernente la delega di funzioni in materia di protezione
civile; 
  Considerati gli esiti  della  istruttoria  del  Dipartimento  della
protezione civile, compiuta in  base  alla  ricognizione  delle  piu'
urgenti necessita' per l'anno 2024, prevista, ai sensi  del  comma  2
dell'art. 1 del  decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120,  e  con
l'ausilio del comitato tecnico, costituito con decreto del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 1163 del 3 maggio 2022; 
  Ritenuto necessario, ai  fini  dell'adozione  del  Piano  nazionale
previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 8 settembre 2021,  n.
120, provvedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 1,
comma 473 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 60 milioni  di
euro per l'anno 2024; 
  Considerato che i fondi resi disponibili per  l'anno  2024  per  la
realizzazione delle misure urgenti previste all'art. 1, comma  1  del
decreto-legge n. 120 del 2021, sono inferiori rispetto ai  potenziali
fabbisogni complessivamente espressi dalle amministrazioni centrali e
dalle regioni e province autonome e che si rende pertanto  necessario
provvedere  ad  una  ripartizione  delle  risorse   disponibili   per
finanziare le misure di cui al citato art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), b-bis, c) e d) per l'anno 2024, sulla  base  della  capienza  del
fondo istituito dall'art. 1, comma 473 della legge n. 234/2021,  pari
a 60 milioni di euro, di  cui  20  milioni  di  euro  destinati  alle
regioni e province autonome; 
  Vista la riunione del 3 ottobre 2024 del Comitato tecnico di cui al
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1163 del
3 maggio 2022, convocata con nota DPC-DPC_0047303  del  23  settembre
2024, nel corso della quale  sono  state  definite  le  modalita'  di
ricognizione dei fabbisogni per l'annualita' 2024, in particolare per
quelli espressi dalle regioni e dalle province autonome, per le quali
la Commissione protezione civile della  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome ha svolto funzione di coordinamento; 
  Vista  la   nota   del   Dipartimento   della   protezione   civile
DPC-DPC_Generale-38099 del 22 luglio 2024,  con  la  quale  e'  stata
avviata la ricognizione dei fabbisogni 2024, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1 del  decreto-legge  n.  120/2021,  convertito  con  legge  n.
155/2021; 
  Vista la nota di riscontro della Conferenza delle regioni  e  delle
province   autonome    -    Commissione    protezione    civile    n.
639357/21.1-2024-16 del  22  agosto  2024  nella  quale  la  medesima
Commissione  ha  rappresentato  l'opportunita'  per  l'anno  2024  di
mantenere lo stesso criterio di riparto utilizzato per l'anno 2023  e
ha trasmesso la tabella con la proposta di riparto tra le regioni dei
20 milioni di euro di cui  all'art.  1,  comma  473  della  legge  n.
234/2021; 
  Vista  la  nota  di  riscontro  dell'Arma   dei   carabinieri,   n.
1855/144-551971 del 25 ottobre 2024, acquisita con prot. entrata  DPC
n. 54535 del 25 ottobre 2024, con la quale  sono  stati  trasmessi  i
fabbisogni dell'Arma dei carabinieri per l'annualita' 2024; 
  Vista la  nota  di  riscontro  del  Comando  operativo  di  vertice
interforze del 4 novembre 2024, acquisita con prot.  entrata  DPC  n.
56156 del 5 novembre 2024,  con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i
fabbisogni per l'annualita' 2024  di  Esercito,  Marina  militare  ed
Aeronautica militare; 
  Vista la nota di riscontro del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco
dipvvf n. 31581 del 5 agosto 2024, acquisita con prot. entrata DPC n.
40050, con la quale sono  stati  trasmessi  i  fabbisogni  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per l'annualita' 2024; 
  Considerata l'esigenza di procedere alla ripartizione delle risorse
finanziarie  relative  all'annualita'  2024  nei  termini  e  con  le
modalita' che maggiormente  possano  agevolarne  l'impiego  in  tempi
rapidi; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27
marzo 2025; 
  Di  concerto  con  l'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di
innovazione tecnologica e transizione digitale, i  Ministri  per  gli
affari regionali e le autonomie; per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione; dell'interno; della  difesa;  dell'economia  e
delle finanze; dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle
foreste; dell'ambiente e della sicurezza energetica; dell'universita'
e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Riparto delle risorse dell'annualita' 2024 
 
  1. Ai fini della realizzazione del Piano nazionale di coordinamento
per l'aggiornamento tecnologico  e  l'accrescimento  della  capacita'
operativa nelle azioni di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva
contro gli incendi boschivi,  previsto  dall'art.  1,  comma  3,  del
decreto-legge   8   settembre   2021,   n.   120,   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2021,  n.
155, sulla base della ricognizione  delle  piu'  urgenti  necessita',
effettuata  dal  Dipartimento  della  protezione  civile  avvalendosi
Comitato tecnico di cui in premessa, si provvede, ai sensi  dell'art.
1, comma 474 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al  riparto  delle
risorse del Fondo di  cui  al  comma  473  della  medesima  legge  di
bilancio, pari a complessivi 60  milioni  di  euro  per  l'annualita'
2024, di cui 40 milioni tra le amministrazioni centrali e 20  milioni
tra le regioni e province autonome, come  da  allegate  tabelle,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto.