IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto.»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare
l'articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la
produzione di biometano nonche' l'impiego di prodotti energetici
alternativi;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante
attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027 e in particolare l'articolo
1, comma 81, lettera b);
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza
di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari
spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei
redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano un'attivita'
artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,»
sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I
rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel
territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b),
le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla
formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui
al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni,
costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e
societa' che esercitano un'attivita' artistica o professionale, ivi
comprese quelle in societa' tra professionisti e in altre societa'
per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema
ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi
diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese,
sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»;
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilita' delle spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle
sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad
altri lavoratori autonomi, nonche' delle medesime spese rimborsate
analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri
lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante
ai sensi delle disposizioni del presente Capo, e' ammessa a
condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni
altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'»
sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di
ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa'»
sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel
territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono
soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel
territorio dello Stato, nonche' i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano
stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel
territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai
lavoratori autonomi, nonche' i rimborsi analitici relativi alle
medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma
5-bis.».
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al
presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni
ricevute.».
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre
2024, n. 207, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle
spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio
1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1),
lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d),
e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la
deducibilita' delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per
le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di
incarichi, nonche' la disposizione del comma 2, si applicano alle
spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al
primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio,
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonche' alle spese
di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c),
numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione
dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e
lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta
successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano
anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le
decorrenze di cui ai commi 7 e 8.