IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 33 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  204,  recante
«Disposizioni  per  il  coordinamento,   la   programmazione   e   la
valutazione  della   politica   nazionale   relativa   alla   ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  recante  «Disposizioni
riguardanti il settore universitario  e  della  ricerca  scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 16  gennaio  2006,  n.  18,  recante  «Riordino  del
Consiglio universitario nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,   recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici  di  ricerca  ai
sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'articolo 61; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge  7  maggio  2024,  n.  60,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di  politiche  di  coesione»,  e,  in
particolare, l'articolo 31, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024,  n.  160,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre  2024,  n.  199,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di lavoro,  universita',  ricerca  e
istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 830; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   165,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca  e  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Vista la Raccomandazione  su  un  quadro  europeo  per  attrarre  e
trattenere   i   talenti   della    ricerca,    dell'innovazione    e
dell'imprenditorialita' in  Europa  del  Consiglio  europeo,  del  18
dicembre 2023, C/2023/1640; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  stabilire
misure che  assicurino  l'effettivita'  delle  politiche  di  ricerca
pubblica; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
garantire la continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa  in
materia di universita' e ricerca e  di  assicurare  il  completamento
tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC); 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per assicurare il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2025/2026; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni  urgenti  per  il  rafforzamento  dell'organizzazione  e
dell'azione amministrativa del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, degli enti pubblici di  ricerca  vigilati,  degli  organismi
consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro   dell'universita'   e   della   ricerca,    del    Ministro
dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita'  scientifica
            e tecnologica degli enti pubblici di ricerca 
 
  1. L'articolo 19, comma 5,  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016,  n.  218,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.   Il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  promuove  e  sostiene   in   via
sperimentale l'incremento qualitativo  dell'attivita'  scientifica  e
tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei  Piani
triennali di attivita' e di specifici  programmi  e  progetti,  anche
congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le  aggregazioni
e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti
delle risorse e' definita con decreto del Ministro dell'universita' e
ricerca, che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.». 
  2. Per l'attuazione delle finalita'  di  cui  al  comma  1  in  via
sperimentale e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,  2026
e  2027  mediante  corrispondente  riduzione   del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026
e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234; 
    c)  quanto  a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2025  mediante
corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo  61  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
    d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  312,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.