IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
d), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante «Disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante
«Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
universita', a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.
419»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del
Consiglio universitario nazionale»;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante
«Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante
«Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l'articolo 61;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», e, in
particolare, l'articolo 31, comma 1;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante
«Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e
istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» e, in particolare, l'articolo 5, comma 1;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo
1, comma 830;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Vista la Raccomandazione su un quadro europeo per attrarre e
trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e
dell'imprenditorialita' in Europa del Consiglio europeo, del 18
dicembre 2023, C/2023/1640;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di stabilire
misure che assicurino l'effettivita' delle politiche di ricerca
pubblica;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
garantire la continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa in
materia di universita' e ricerca e di assicurare il completamento
tempestivo dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC);
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico
2025/2026;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e
dell'azione amministrativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi
consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'universita' e della ricerca, del Ministro
dell'istruzione e del merito e del Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita' scientifica
e tecnologica degli enti pubblici di ricerca
1. L'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 218, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministero
dell'universita' e della ricerca promuove e sostiene in via
sperimentale l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica e
tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani
triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti, anche
congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni
e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli enti
delle risorse e' definita con decreto del Ministro dell'universita' e
ricerca, che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.».
2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 in via
sperimentale e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026
e 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204;
b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026
e 2027 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234;
c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 312,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.