IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) -
Carta della governance multilivello in Europa;
Viste le linee guida per la Strategia di audit 2014/2020
(EGESIF_14-0011-02);
Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici», come modificato dal decreto-legge 21 maggio
2025, n. 73, recante «Misure urgenti per garantire la continuita'
nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di
contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di
trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio
portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e
trasporti»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio
2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle Istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024,
n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il
rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»;
Considerato che nella descrizione della misura M2C4-I2.1a riportata
nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID)
del 2 maggio 2024:
si prevede che gli interventi individuati dal Commissario
straordinario ricadano in particolare nelle Province di Ascoli
Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena,
Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino:
a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la
protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono
prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e
possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle
alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura
del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del
suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei
suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti
climatici;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli
interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi
i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;
c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi
l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari;
ci si attende che questa misura non arrechera' un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli
interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel
Piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno
significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede
l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di
veicoli;
Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1a, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze del
Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli
interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la
protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di
ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale
pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei
trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli
interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;
Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede il conseguimento entro il
30 giugno 2025 della notifica dell'aggiudicazione di tutti gli
appalti pubblici relativi agli interventi in materia di gestione e
riduzione dei rischi idrogeologici, oggetto di richiesta di posticipo
al 31 dicembre 2025;
Visto il traguardo M2C4-11ter, di cui e' stata richiesta la
modifica, che attualmente prevede, nell'ambito della misura
M2C4-I2.1a, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:
a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi
d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane,
individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un
certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario
straordinario;
c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli
edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i
centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario
straordinario;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato
l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti,
allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e
luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei
servizi essenziali;
Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n.
2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali
provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa
idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1°
maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n.
2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali
provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in
sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture
stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a
far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo
decreto-legge convertito;
Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale
si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al
finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da
attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli
eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai
sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Visto l'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e
successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono indicati i
soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e
ai beni culturali;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 in corso di
conversione in legge, che ha modificato e integrato il richiamato
decreto-legge n. 61 del 2023, prevedendo, tra l'altro, che le
disposizioni di cui agli articoli da 20-ter a 20-duodecies del
medesimo decreto-legge si applichino, a decorrere dal 15 maggio 2025,
anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione
Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei
mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e
degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2,
lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1
del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del
medesimo codice;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con
particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis,
nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi anche di
natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di
recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati
membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe
intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR),
presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio
2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare
riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene
specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi
previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni
individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla
normativa nazionale ed europea vigente»;
Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente
partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;
Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno
significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato
con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023,
ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36;
Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e'
destinatario della misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la
gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio
idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la
riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2
Mld euro di «progetti in essere» individuati e regolamentati da
ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario
straordinario d'intesa con le regioni interessate;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea
in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in
data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del
Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse
finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante:
«Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2024, n. 111;
Viste le note metodologiche trasmesse alle regioni con le
comunicazioni del 22 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024, con cui il
Commissario straordinario ha disposto, nell'ambito dei programmi
infrastrutturali di cui alle richiamate ordinanze, l'individuazione
degli interventi da ricomprendere nella citata misura;
Vista la convenzione quadro con SOGESID S.p.a. in data 10 gennaio
2024 e il successivo Addendum in data 6 dicembre 2024;
Vista la convenzione quadro con CONSAP S.p.a. in data 25 ottobre
2024 e il successivo Addendum in data 27 febbraio 2025;
Vista la convenzione quadro con Rete Ferroviaria italiana S.p.a. in
data 23 dicembre 2024;
Vista la convenzione quadro con ANAS S.p.a. in data 27 dicembre
2024;
Visto l'art. 20-ter, comma 8-bis, del citato decreto-legge n. 61
del 2023, introdotto in forza del citato decreto-legge n. 65 del
2025, che prevede che «ai fini dell'allineamento delle attivita'
oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione
dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da
20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'art.
20-bis, comma 1-bis, nonche' per assicurare la coerenza tra gli
impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative,
sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni
disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi»;
Visto l'art. 20-novies del citato decreto-legge n. 61 del 2023,
come, da ultimo, modificato dal citato decreto-legge n. 65 del 2025
e, in particolare:
il comma 2-ter, che prevede che «le attivita' svolte dagli
organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b) e dalle societa'
e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in
apposite convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni
eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8,
ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere
all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle
effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo
disponibili a legislazione vigente»;
il comma 3-bis, che, riferendosi alla convenzione in essere con
la societa' RFI S.p.a., prevede, tra l'altro, che «eventuali atti
aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la
definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI
S.p.a., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di
rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di
successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente
riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.a., dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024, foglio
n. 2554, con la quale e' stato approvato il finanziamento di
ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di
causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024, ammessa
alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024,
foglio n. 2560, emanata per la disciplina delle modalita' mediante le
quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza - disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE)
2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa
e la resilienza (Next Generation UE) - all'attuazione e
rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4-I2.1a per le
piu' urgenti necessita', segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la
riduzione del rischio idrogeologico, e riepilogati nel «Piano degli
interventi destinatari della Misura», allegato alla medesima
ordinanza;
Vista l'ordinanza n. 37/2024 in data 28 ottobre 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, foglio n.
2850, con la quale sono state approvate le «Linee guida per i
soggetti attuatori» del PNRR;
Vista l'ordinanza n. 38/2024 in data 14 novembre 2024, con la quale
e' stato approvato il «Documento descrittivo del sistema di gestione
e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e riforme
di pertinenza» in attuazione del PNRR;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio,
dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023;
Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del richiamato decreto-legge n.
61 del 2023, che ha prorogato al 31 maggio 2026 il termine
dell'incarico di Commissario straordinario previsto dal comma 1 del
medesimo art. 20-ter;
Viste le ordinanze n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in data 14
febbraio 2025, con le quali il Commissario straordinario, prevede che
il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, il
Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della
Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualita' di sub-commissari
per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter,
comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, operino in stretta
sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento
alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni,
assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai sensi
delle ordinanze commissariali n. 1, n. 2 e n. 3 del 31 luglio 2023;
Vista l'ordinanza n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo 2025, foglio n.
599, con la quale sono state approvate le rimodulazioni ed il
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e
riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi
alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e
Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi
Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di
protezione civile»;
Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante «Misure
urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di
infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il
corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su
strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche'
l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in
materia di infrastrutture e trasporti», con particolare riguardo alle
previsioni di cui all'art. 14, in cui viene sancito che il
Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la
programmazione gia' adottata ai soli fini della rendicontazione PNRR,
con ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione
delle infrastrutture stradali di interesse nazionale che rientrano
nella competenza della societa' ANAS S.p.a., finanziati a valere sul
fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e riguardano i territori colpiti dagli eventi alluvionali
indicati all'art. 20-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n.
61/2023, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
Vista l'ordinanza n. 45/2025 con la quale sono state approvate le
rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di
ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti
necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli
eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in funzione
delle specifiche segnalazioni pervenute dalla Regione Emilia-Romagna;
Vista l'ordinanza n. 47/2025 con la quale sono state approvate le
rimodulazioni ed il finanziamento di ulteriori interventi di
ricostruzione, ripristino e riparazione per le piu' urgenti
necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli
eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in funzione
delle specifiche segnalazioni pervenute dalle Regioni Emilia-Romagna
Toscana e Marche;
Considerato che, al fine di assicurare il conseguimento del
traguardo intermedio previsto dalla Milestone M2C4-11 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base del rilievo
formulato dalla Commissione europea con la «First Observation Letter»
relativa alla settima tranche di finanziamento - trasmesso
dall'Ispettorato generale per il PNRR del MEF in data 24 gennaio 2025
- si e' reso necessario incrementare il quadro esigenziale degli
interventi gia' approvati con l'ordinanza n. 35 del 25 settembre
2024;
Considerato che, su impulso della predetta Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stata,
pertanto, avviata una nuova attivita' di ricognizione, finalizzata
all'individuazione di ulteriori interventi coerenti con la misura
M2C4 - Investimento 2.1a;
Considerato che tale attivita' ha comportato una rimodulazione
complessiva del quadro esigenziale gia' disciplinato dalla citata
ordinanza n. 35/2024, il cui aggiornamento e' oggetto della presente
ordinanza, ai fini della relativa rendicontazione nell'ambito del
PNRR;
Preso atto che i soggetti attuatori hanno attestato formalmente,
per gli interventi gia' approvati con l'ordinanza n. 35 del 25
settembre 2024 nonche' per quelli oggetto della presente ordinanza,
la conformita' alle condizionalita' previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), inclusa la conformita' al principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'art.
17 del regolamento (UE) 2020/852, e che la relativa documentazione,
gia' trasmessa per via istituzionale, costituisce presupposto
essenziale per il recepimento e la rendicontazione degli interventi
nell'ambito della misura M2C4-I2.1a;
Rilevato che, in coerenza con il principio di non arrecare un danno
significativo all'ambiente (DNSH), di cui all'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, nonche' con quanto previsto dal regolamento (UE)
2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza, gli interventi elencati nell'allegato alla presente
ordinanza:
non prevedono in alcun modo la fornitura, l'installazione o la
sostituzione di caldaie alimentate a combustibili fossili, incluse
quelle a gas, che sono espressamente escluse dal novero degli
investimenti ammissibili ai sensi della normativa PNRR;
non includono l'acquisto, la fornitura o l'impiego di veicoli o
mezzi di trasporto di qualsiasi genere, in quanto tali voci non
rientrano tra le tipologie di spesa ammesse per la Misura M2C4 -
Investimento 2.1a e, piu' in generale, per gli interventi rientranti
nei target ambientali del PNRR,
e che tale esclusione e' stata adottata in coerenza con la
decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 2
maggio 2024, che, nell'ambito della modifica del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia, ha confermato che gli interventi a
valere sulla Misura M2C4-I2.1a non devono prevedere investimenti in
tecnologie basate su combustibili fossili ne' l'acquisto di veicoli,
cosi' da garantire la piena adesione al principio Do No Significant
Harm (DNSH), come chiarito anche nella circolare n. 22 del 14 maggio
2024 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata la perdurante sussistenza dell'interesse pubblico alla
rendicontazione degli interventi di cui trattasi nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la conseguente
necessita' di recepire formalmente le necessarie variazioni richieste
dai soggetti attuatori interessati;
Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone» e «target»
(M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di
ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti
complementari, come da ultimo modificati e nelle more delle
ulteriori, necessarie revisioni;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
Acquisito il parere del Ministro per gli affari europei, il PNRR e
le politiche di coesione;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza recepisce, sulla base di quanto illustrato
in premessa, le variazioni e le rimodulazioni segnalate dai soggetti
attuatori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in
relazione a quanto richiesto dalla Struttura di missione presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alle esigenze
urgenti di gestione del rischio alluvioni e di riduzione del rischio
idrogeologico, alla luce degli eventi climatici estremi verificatisi
a partire dal mese di maggio 2023.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, come modificato dai
decreti-legge 11 giugno 2024, n. 76, e 2 aprile 2025, n. 65, la
presente ordinanza approva le modifiche ai programmi generali di
intervento gia' disciplinati dall'ordinanza n. 35 del 25 settembre
2024, come riepilogato nell'allegato alla presente.