IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  alla ricostruzione nel territorio 
           delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati, che abroga  la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio  2023»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 
  Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01)  -
Carta della governance multilivello in Europa; 
  Viste  le  linee  guida  per  la  Strategia  di   audit   2014/2020
(EGESIF_14-0011-02); 
  Visto il decreto legislativo n. 286 del  30  luglio  1999,  recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo n. 123 del  30  giugno  2011,  recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici», come modificato dal decreto-legge 21  maggio
2025, n. 73, recante «Misure urgenti  per  garantire  la  continuita'
nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di
contratti  pubblici,  il  corretto  funzionamento  del   sistema   di
trasporti ferroviari e su strada,  l'ordinata  gestione  del  demanio
portuale  e  marittimo,   nonche'   l'attuazione   di   indifferibili
adempimenti connessi al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza  e
alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e
trasporti»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  10  febbraio
2022, n. 9, avente  ad  oggetto  la  «Trasmissione  delle  Istruzioni
tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e  controllo  delle
amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; 
  Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024,
n. 22, avente  ad  oggetto  «Aggiornamento  Guida  operativa  per  il
rispetto  del  principio  di   non   arrecare   danno   significativo
all'ambiente (cd. DNSH)»; 
  Considerato che nella descrizione della misura M2C4-I2.1a riportata
nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID)
del 2 maggio 2024: 
    si  prevede  che  gli  interventi  individuati  dal   Commissario
straordinario  ricadano  in  particolare  nelle  Province  di  Ascoli
Piceno,  Bologna,  Ferrara,  Fermo,  Firenze,  Forli-Cesena,  Modena,
Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino: 
      a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e  aumentare  la
protezione dalle alluvioni  e  dalle  frane.  Gli  interventi  devono
prevedere per  quanto  possibile  soluzioni  basate  sulla  natura  e
possono contemplare il riutilizzo  dei  materiali  trasportati  dalle
alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura
del possibile, l'adozione di pratiche  sostenibili  di  gestione  del
suolo e dei terreni per favorire la resilienza a  lungo  termine  dei
suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti  dei  cambiamenti
climatici; 
      b) interventi di  ripristino  della  rete  dei  trasporti.  Gli
interventi possono riguardare infrastrutture complementari  (compresi
i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate; 
      c) interventi di ripristino degli  edifici  pubblici,  compresi
l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari; 
    ci  si  attende  che  questa  misura  non  arrechera'  un   danno
significativo agli obiettivi ambientali ai  sensi  dell'art.  17  del
regolamento (UE) 2020/852,  tenendo  conto  della  descrizione  degli
interventi in questione e delle misure di mitigazione  stabilite  nel
Piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti
tecnici  sull'applicazione  del  principio  «non  arrecare  un  danno
significativo»    (2021/C58/01).    L'investimento    non     prevede
l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di
veicoli; 
  Visto il traguardo M2C4-11 che prevede,  nell'ambito  della  misura
M2C4-I2.1a, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze  del
Commissario straordinario devono individuare  l'elenco  esatto  degli
interventi volti a  ripristinare  i  corsi  d'acqua  e  aumentare  la
protezione  dalle  alluvioni  e  dalle  frane,  degli  interventi  di
ripristino degli edifici pubblici, compresi  l'edilizia  residenziale
pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km  di  rete  dei
trasporti  da  ripristinare.  Il  valore  del  numero  totale   degli
interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro; 
  Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede il conseguimento entro il
30 giugno  2025  della  notifica  dell'aggiudicazione  di  tutti  gli
appalti pubblici relativi agli interventi in materia  di  gestione  e
riduzione dei rischi idrogeologici, oggetto di richiesta di posticipo
al 31 dicembre 2025; 
  Visto il  traguardo  M2C4-11ter,  di  cui  e'  stata  richiesta  la
modifica,  che  attualmente   prevede,   nell'ambito   della   misura
M2C4-I2.1a, entro il 30 giugno 2026, il completamento di: 
    a) almeno il  90%  degli  interventi  per  ripristinare  i  corsi
d'acqua e aumentare la protezione  dalle  alluvioni  e  dalle  frane,
individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario; 
    b) interventi di ripristino della  rete  dei  trasporti,  per  un
certo numero  di  km  individuati  dalle  ordinanze  del  Commissario
straordinario; 
    c) almeno il  90%  degli  interventi  volti  a  ripristinare  gli
edifici pubblici,  compresi  l'edilizia  residenziale  pubblica  e  i
centri  sanitari,  individuati  nelle   ordinanze   del   Commissario
straordinario; 
  Considerato che i territori in rassegna sono stati  interessati  da
fenomeni meteorologici di elevata intensita', che  hanno  determinato
una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone,  la
perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro
abitazioni; 
  Considerato   che   i   summenzionati   eventi   hanno    provocato
l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,
allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle
infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati,  ad  edifici  e
luoghi di culto, alle opere di difesa  idraulica  ed  alla  rete  dei
servizi essenziali; 
  Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n.
2679, con la quale si disciplinano le  modalita'  mediante  le  quali
provvedere al finanziamento del  piano  degli  interventi  di  difesa
idraulica da  attuare  nei  territori  della  Regione  Emilia-Romagna
interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data  dal  1°
maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n.
2861, con la quale si disciplinano le  modalita'  mediante  le  quali
provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di  messa  in
sicurezza  e  ripristino  della   viabilita'   delle   infrastrutture
stradali, da attuare  nei  territori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a
far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis  del  medesimo
decreto-legge convertito; 
  Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale
si  disciplinano  le  modalita'  mediante  le  quali  provvedere   al
finanziamento degli interventi di difesa  idraulica  segnalati  dalla
Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del  piano  di
cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data  28  settembre  2023,  da
attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati  dagli
eventi alluvionali verificatisi a far data dal  1°  maggio  2023,  ai
sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; 
  Visto l'art. 20-novies del decreto-legge n. 61 del 1° giugno  2023,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.  100  e
successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono  indicati  i
soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere  pubbliche  e
ai beni culturali; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 in  corso  di
conversione in legge, che ha modificato  e  integrato  il  richiamato
decreto-legge n.  61  del  2023,  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le
disposizioni di cui  agli  articoli  da  20-ter  a  20-duodecies  del
medesimo decreto-legge si applichino, a decorrere dal 15 maggio 2025,
anche alle attivita' di ricostruzione  nei  territori  della  Regione
Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi  nei
mesi di settembre e ottobre 2024,  ad  eccezione  delle  attivita'  e
degli interventi di protezione civile di cui all'art.  25,  comma  2,
lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto  legislativo  n.  1
del 2018, che  sono  disciplinati  e  realizzati,  fino  al  relativo
completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e  25  del
medesimo codice; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in   materia   di   pubblica   amministrazione»,   con
particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis,
nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi  anche  di
natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che
dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di
progetti  di  investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza   dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1046 in data  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio  2021,  che  istituisce  lo  strumento  di
recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati
membri il  sostegno  finanziario  al  fine  di  conseguire  le  tappe
intermedie  e  gli  obiettivi  delle  riforme  e  degli  investimenti
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 
  Visto  il  «Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza»   (PNRR),
presentato alla  Commissione  in  data  30  giugno  2021  e  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN in  data  13  luglio
2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale  del  Consiglio
con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione  e  snellimento  delle  procedure»,   con   particolare
riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui  viene
specificato  che  «alla  realizzazione  operativa  degli   interventi
previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni,
le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,  sulla
base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della  diversa
titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie
strutture,  ovvero  avvalendosi   di   soggetti   attuatori   esterni
individuati  nel  PNRR,  ovvero  con  le  modalita'  previste   dalla
normativa nazionale ed europea vigente»; 
  Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del  citato
decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  «al  fine  di   assicurare
l'efficace e tempestiva attuazione  degli  interventi  del  PNRR,  le
amministrazioni di cui al comma  1  possono  avvalersi  del  supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR  da  societa'  a  prevalente
partecipazione  pubblica,  rispettivamente,  statale,   regionale   e
locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»; 
  Visto l'art. 17 del regolamento  UE  2020/852,  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant  harm»)  e  la  comunicazione
della Commissione UE  2021/C  58/01,  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione   del   principio   "non    arrecare    un    danno
significativo", a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Tenuto conto del protocollo di  vigilanza  collaborativa  stipulato
con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15  settembre  2023,
ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del  decreto  legislativo
31 marzo 2023, n. 36; 
  Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel
territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e   Marche   e'
destinatario della misura M2C4 - Investimento 2.1a -  Misure  per  la
gestione  del  rischio  alluvioni  e   la   riduzione   del   rischio
idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni  e  la
riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a  1,2
Mld euro di «progetti  in  essere»  individuati  e  regolamentati  da
ordinanze,  oggetto  di  ricognizione  e  definiti  dal   Commissario
straordinario d'intesa con le regioni interessate; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione  europea
in data 2 maggio 2024, che modifica la  decisione  di  esecuzione  in
data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione  del
Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia; 
  Visto il decreto n.  164  in  data  3  maggio  2024  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, recante  «Assegnazione  delle  risorse
finanziarie previste per  l'attuazione  degli  interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di  traguardi
e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  11   giugno   2024,   n.   76,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  ricostruzione  post-calamita',   per
interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi
internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto
2024, n. 111; 
  Viste  le  note  metodologiche  trasmesse  alle  regioni   con   le
comunicazioni del 22 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024, con cui il
Commissario straordinario  ha  disposto,  nell'ambito  dei  programmi
infrastrutturali di cui alle richiamate  ordinanze,  l'individuazione
degli interventi da ricomprendere nella citata misura; 
  Vista la convenzione quadro con SOGESID S.p.a. in data  10  gennaio
2024 e il successivo Addendum in data 6 dicembre 2024; 
  Vista la convenzione quadro con CONSAP S.p.a. in  data  25  ottobre
2024 e il successivo Addendum in data 27 febbraio 2025; 
  Vista la convenzione quadro con Rete Ferroviaria italiana S.p.a. in
data 23 dicembre 2024; 
  Vista la convenzione quadro con ANAS S.p.a.  in  data  27  dicembre
2024; 
  Visto l'art. 20-ter, comma 8-bis, del citato  decreto-legge  n.  61
del 2023, introdotto in forza del  citato  decreto-legge  n.  65  del
2025, che prevede che  «ai  fini  dell'allineamento  delle  attivita'
oggetto  delle  convenzioni  di  cui  al  comma  8  con  l'estensione
dell'ambito di applicazione delle misure  di  cui  agli  articoli  da
20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'art.
20-bis, comma 1-bis, nonche'  per  assicurare  la  coerenza  tra  gli
impegni originariamente previsti e le effettive  esigenze  operative,
sulla  base  dell'aggiornamento  dei  dati   e   delle   informazioni
disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi»; 
  Visto l'art. 20-novies del citato decreto-legge  n.  61  del  2023,
come, da ultimo, modificato dal citato decreto-legge n. 65  del  2025
e, in particolare: 
    il comma 2-ter,  che  prevede  che  «le  attivita'  svolte  dagli
organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b) e dalle societa'
e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d),  sono  definite  in
apposite convenzioni, ovvero  in  atti  aggiuntivi  alle  convenzioni
eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter,  comma  8,
ove  risulti  necessario  aggiornare   le   convenzioni   in   essere
all'evoluzione  del  processo  di  ricostruzione  e  allinearle  alle
effettive  esigenze,  entro  il   limite   delle   risorse   all'uopo
disponibili a legislazione vigente»; 
    il comma 3-bis, che, riferendosi alla convenzione in  essere  con
la societa' RFI S.p.a., prevede, tra  l'altro,  che  «eventuali  atti
aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro  il  limite  delle
risorse  finanziarie  di  cui  al  primo  periodo,  disciplinano   la
definizione degli ulteriori interventi  affidati  alla  societa'  RFI
S.p.a.,  dei  relativi  oneri  finanziari  e   delle   modalita'   di
rendicontazione e  monitoraggio  nonche'  degli  eventuali  oneri  di
successiva gestione e manutenzione degli interventi non  strettamente
riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.a., dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 settembre 2024,  foglio
n. 2554,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  finanziamento  di
ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di
causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 35/2024 in data  25  settembre  2024,  ammessa
alla registrazione alla Corte dei conti in data  30  settembre  2024,
foglio n. 2560, emanata per la disciplina delle modalita' mediante le
quali provvedere,  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza - disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE)
2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa
e  la  resilienza   (Next   Generation   UE)   -   all'attuazione   e
rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4-I2.1a per  le
piu' urgenti  necessita',  segnalati  dalle  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche, per la gestione del  rischio  alluvioni  e  per  la
riduzione del rischio idrogeologico, e riepilogati nel  «Piano  degli
interventi  destinatari  della  Misura»,   allegato   alla   medesima
ordinanza; 
  Vista l'ordinanza n. 37/2024 in data 28 ottobre 2024, ammessa  alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, foglio n.
2850, con la quale  sono  state  approvate  le  «Linee  guida  per  i
soggetti attuatori» del PNRR; 
  Vista l'ordinanza n. 38/2024 in data 14 novembre 2024, con la quale
e' stato approvato il «Documento descrittivo del sistema di  gestione
e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e riforme
di pertinenza» in attuazione del PNRR; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  gennaio  2025,
ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16  gennaio
2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere  Fabrizio  Curcio,
dirigente generale dei  ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025  e  fino
al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione  ai
sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023; 
  Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del richiamato  decreto-legge  n.
61  del  2023,  che  ha  prorogato  al  31  maggio  2026  il  termine
dell'incarico di Commissario straordinario previsto dal comma  1  del
medesimo art. 20-ter; 
  Viste le ordinanze n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025 in  data  14
febbraio 2025, con le quali il Commissario straordinario, prevede che
il Presidente della Regione Emilia-Romagna  Michele  de  Pascale,  il
Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente  della
Regione Marche, Francesco Acquaroli, in  qualita'  di  sub-commissari
per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito  dall'art.  20-ter,
comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, operino in stretta
sinergia con il Commissario straordinario, con specifico  riferimento
alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni,
assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai  sensi
delle ordinanze commissariali n. 1, n. 2 e n. 3 del 31 luglio 2023; 
  Vista l'ordinanza n. 43/2025 in data 18 febbraio 2025, ammessa alla
registrazione alla Corte dei conti in data 6 marzo  2025,  foglio  n.
599, con la  quale  sono  state  approvate  le  rimodulazioni  ed  il
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino  e
riparazione per urgenti necessita' delle Regioni Toscana e Marche; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2025,  n.  65,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  per   affrontare   gli   straordinari   eventi
alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna,  Toscana  e
Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico  nell'area  dei  Campi
Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia  di
protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 21  maggio  2025,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti  per  garantire  la  continuita'   nella   realizzazione   di
infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il
corretto funzionamento del  sistema  di  trasporti  ferroviari  e  su
strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche'
l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione  europea  in
materia di infrastrutture e trasporti», con particolare riguardo alle
previsioni  di  cui  all'art.  14,  in  cui  viene  sancito  che   il
Commissario   straordinario   e'   autorizzato   a    integrare    la
programmazione gia' adottata ai soli fini della rendicontazione PNRR,
con ulteriori interventi di riparazione, ripristino  e  ricostruzione
delle infrastrutture stradali di interesse  nazionale  che  rientrano
nella competenza della societa' ANAS S.p.a., finanziati a valere  sul
fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e  riguardano  i  territori  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
indicati all'art. 20-bis, comma  1,  del  medesimo  decreto-legge  n.
61/2023, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana; 
  Vista l'ordinanza n. 45/2025 con la quale sono state  approvate  le
rimodulazioni  ed  il  finanziamento  di  ulteriori   interventi   di
ricostruzione,  ripristino  e  riparazione  per   le   piu'   urgenti
necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con  gli
eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in  funzione
delle specifiche segnalazioni pervenute dalla Regione Emilia-Romagna; 
  Vista l'ordinanza n. 47/2025 con la quale sono state  approvate  le
rimodulazioni  ed  il  finanziamento  di  ulteriori   interventi   di
ricostruzione,  ripristino  e  riparazione  per   le   piu'   urgenti
necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con  gli
eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, in  funzione
delle specifiche segnalazioni pervenute dalle Regioni  Emilia-Romagna
Toscana e Marche; 
  Considerato  che,  al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  del
traguardo intermedio  previsto  dalla  Milestone  M2C4-11  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR),  sulla  base  del  rilievo
formulato dalla Commissione europea con la «First Observation Letter»
relativa  alla  settima  tranche   di   finanziamento   -   trasmesso
dall'Ispettorato generale per il PNRR del MEF in data 24 gennaio 2025
- si e' reso necessario  incrementare  il  quadro  esigenziale  degli
interventi gia' approvati con l'ordinanza  n.  35  del  25  settembre
2024; 
  Considerato che, su impulso della predetta  Struttura  di  missione
PNRR presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e'  stata,
pertanto, avviata una nuova attivita'  di  ricognizione,  finalizzata
all'individuazione di ulteriori interventi  coerenti  con  la  misura
M2C4 - Investimento 2.1a; 
  Considerato che tale  attivita'  ha  comportato  una  rimodulazione
complessiva del quadro esigenziale  gia'  disciplinato  dalla  citata
ordinanza n. 35/2024, il cui aggiornamento e' oggetto della  presente
ordinanza, ai fini della  relativa  rendicontazione  nell'ambito  del
PNRR; 
  Preso atto che i soggetti attuatori  hanno  attestato  formalmente,
per gli interventi gia'  approvati  con  l'ordinanza  n.  35  del  25
settembre 2024 nonche' per quelli oggetto della  presente  ordinanza,
la conformita' alle condizionalita' previste dal Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), inclusa la conformita' al  principio  di
non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi  dell'art.
17 del regolamento (UE) 2020/852, e che la  relativa  documentazione,
gia'  trasmessa  per  via  istituzionale,   costituisce   presupposto
essenziale per il recepimento e la rendicontazione  degli  interventi
nell'ambito della misura M2C4-I2.1a; 
  Rilevato che, in coerenza con il principio di non arrecare un danno
significativo all'ambiente (DNSH), di cui all'art. 17 del regolamento
(UE) 2020/852, nonche'  con  quanto  previsto  dal  regolamento  (UE)
2021/241  che  istituisce  il  dispositivo  per  la  ripresa   e   la
resilienza,  gli  interventi  elencati  nell'allegato  alla  presente
ordinanza: 
  non prevedono in alcun modo  la  fornitura,  l'installazione  o  la
sostituzione di caldaie alimentate a  combustibili  fossili,  incluse
quelle a  gas,  che  sono  espressamente  escluse  dal  novero  degli
investimenti ammissibili ai sensi della normativa PNRR; 
  non includono l'acquisto, la fornitura o  l'impiego  di  veicoli  o
mezzi di trasporto di qualsiasi  genere,  in  quanto  tali  voci  non
rientrano tra le tipologie di spesa  ammesse  per  la  Misura  M2C4 -
Investimento 2.1a e, piu' in generale, per gli interventi  rientranti
nei target ambientali del PNRR, 
  e che  tale  esclusione  e'  stata  adottata  in  coerenza  con  la
decisione di esecuzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  2
maggio 2024, che, nell'ambito della modifica del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia,  ha  confermato  che  gli  interventi  a
valere sulla Misura M2C4-I2.1a non devono prevedere  investimenti  in
tecnologie basate su combustibili fossili ne' l'acquisto di  veicoli,
cosi' da garantire la piena adesione al principio Do  No  Significant
Harm (DNSH), come chiarito anche nella circolare n. 22 del 14  maggio
2024 del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ravvisata la perdurante sussistenza  dell'interesse  pubblico  alla
rendicontazione degli interventi  di  cui  trattasi  nell'ambito  del
Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  la  conseguente
necessita' di recepire formalmente le necessarie variazioni richieste
dai soggetti attuatori interessati; 
  Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone»  e  «target»
(M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  e  nel  Piano  nazionale  degli  investimenti
complementari,  come  da  ultimo  modificati  e  nelle   more   delle
ulteriori, necessarie revisioni; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisito il  parere  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Acquisito il parere del Ministro per gli affari europei, il PNRR  e
le politiche di coesione; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
  Acquisita l'intesa della Regione Marche; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. La presente ordinanza recepisce, sulla base di quanto illustrato
in premessa, le variazioni e le rimodulazioni segnalate dai  soggetti
attuatori  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Toscana  e   Marche,   in
relazione a quanto richiesto dalla Struttura di  missione  presso  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  relativamente  alle  esigenze
urgenti di gestione del rischio alluvioni e di riduzione del  rischio
idrogeologico, alla luce degli eventi climatici estremi  verificatisi
a partire dal mese di maggio 2023. 
  2.  In  attuazione  di  quanto  previsto   dall'art.   20-ter   del
decreto-legge  1°  giugno  2023,   n.   61,   come   modificato   dai
decreti-legge 11 giugno 2024, n. 76, e  2  aprile  2025,  n.  65,  la
presente ordinanza approva le  modifiche  ai  programmi  generali  di
intervento gia' disciplinati dall'ordinanza n. 35  del  25  settembre
2024, come riepilogato nell'allegato alla presente.