IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli  articoli  2,  3,  32,  76  e  87,  quinto  comma,  della
Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione; 
  Visto  l'articolo  25  della   Carta   dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante «Deleghe al Governo in
materia  di  politiche  in  favore  delle  persone  anziane»  e,   in
particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera l), punto 2) e  6,  comma
2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2024,  n.  29,  recante
«Disposizioni  in  materia  di  politiche  in  favore  delle  persone
anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli  3,  4  e  5
della legge 23 marzo 2023, n. 33» e, in particolare, gli articoli  6,
25 e 27; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa
e  la  resilienza  dell'Italia  e,  in  particolare,  la  Missione  1
(Digitalizzazione, innovazione, competitivita', cultura e turismo)  -
Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione  e  sicurezza  nella  PA)
Investimento 1.7.2 (Centri di facilitazione digitale); la Missione  5
(Inclusione e  coesione)  -  Componente  2  (Infrastrutture  sociali,
famiglie, comunita' e  terzo  settore);  la  Missione  6  (Salute)  -
Componente 1 (Reti  di  prossimita',  strutture  e  telemedicina  per
l'assistenza sanitaria territoriale) - Investimento 1.2 - (Casa  come
primo  luogo  di  cura,  assistenza  domiciliare  e  telemedicina)  -
Subinvestimento 1.2.3  (Telemedicina  per  un  migliore  supporto  ai
pazienti cronici); 
  Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge
del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili»; 
  Vista la legge 11 febbraio 1980,  n.  18,  recante  «Indennita'  di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e, in particolare, l'articolo 4; 
  Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante
«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali»  e,  in
particolare, gli articoli 3 e 8; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 128, comma 2; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'articolo  46,
comma 1, lettera c); 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  2010,  n.  216,  recante
«Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province»; 
  Visto il decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,  lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla poverta'» e, in particolare, gli articoli 22, comma 1, 23, comma
2, e 24; 
  Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in  materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento»; 
  Vista la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo
in materia di disabilita'» e, in particolare, l'articolo 2, comma  2,
lettera b), punto 4), il quale affida a un  unico  soggetto  pubblico
l'esclusiva competenza medico-legale sulle  procedure  valutative  di
accertamento della disabilita' e alla  revisione  dei  suoi  processi
valutativi di base; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 163, il quale prevede che: «Il Servizio sanitario  nazionale
e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
rispettiva  competenza,   alle   persone   in   condizioni   di   non
autosufficienza  l'accesso  ai   servizi   sociali   e   ai   servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che  hanno  la
sede  operativa  presso  le  articolazioni  del  servizio   sanitario
denominate "Case  della  comunita'".  Presso  i  PUA  operano  equipe
integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente
sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli  ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di  quanto  previsto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per
la  valutazione  del  complesso  dei  bisogni  di   natura   clinica,
funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalita' delle
unita'  di  valutazione  multidimensionale  (UVM)   della   capacita'
bio-psico-sociale dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il
carico assistenziale per consentire la permanenza  della  persona  in
condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di  vita  in
condizioni di dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio  di
isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non  strettamente
necessarie.  Sulla  base   della   valutazione   dell'UVM,   con   il
coinvolgimento della persona in condizioni di non  autosufficienza  e
della  sua  famiglia  o  dell'amministratore  di  sostegno,  l'equipe
integrata  procede  alla  definizione  del  progetto  di   assistenza
individuale   integrata   (PAI),   contenente   l'indicazione   degli
interventi  modulati  secondo  l'intensita'  del  bisogno.   Il   PAI
individua altresi' le responsabilita', i compiti e  le  modalita'  di
svolgimento  dell'attivita'  degli  operatori  sanitari,  sociali   e
assistenziali che intervengono nella presa in carico  della  persona,
nonche'  l'apporto  della  famiglia  e  degli  altri   soggetti   che
collaborano  alla  sua   realizzazione.   La   programmazione   degli
interventi  e  la  presa  in  carico  si   avvalgono   del   raccordo
informativo, anche telematico, con l'INPS.»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare,  l'articolo
1, commi 792 e 793, lettera d); 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  maggio  2024,  n.  62,  recante
«Definizione della condizione di disabilita',  della  valutazione  di
base,    di    accomodamento    ragionevole,    della     valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e  attuazione  del  progetto  di
vita individuale personalizzato e partecipato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022,  n.  77,
recante «Regolamento recante la definizione di modelli e standard per
lo  sviluppo  dell'assistenza  territoriale  nel  Servizio  sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, Supplemento ordinario n. 15; 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del  sistema
informativo  per  il   monitoraggio   dell'assistenza   domiciliare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2009; 
  Considerata la necessita' di prevedere una fase di  sperimentazione
volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio
di differenziazione geografica tra i territori del nord, sud e centro
Italia delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale
unificata, con particolare riferimento all'utilizzo  dello  strumento
di  valutazione  nonche'  alle  modalita'  operative  per   l'accesso
prioritario al PUA, alle modalita' di funzionamento delle UVM e  alle
modalita' di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle
persone con disabilita' in attuazione della legge 22  dicembre  2021,
n. 227; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 2025; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 17 aprile 2025; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della salute e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,   di   concerto   con   i   Ministri   dell'interno,   delle
infrastrutture e dei trasporti, per le  riforme  istituzionali  e  la
semplificazione normativa, per le disabilita', per  la  famiglia,  la
natalita' e le pari opportunita', per lo sport e i giovani,  per  gli
affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,  per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  dell'universita'   e   della   ricerca,
dell'istruzione  e  del   merito,   del   turismo,   della   cultura,
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Emana  
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 
                        15 marzo 2024, n. 29 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  15
marzo  2024,  n.  29,  le  parole:  «centri  di  promozione  sociale,
organizzazioni di volontariato,»  sono  soppresse  e  le  parole:  «i
soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3,  32  e  117,
          secondo  comma,  lettera  m)   della   Costituzione   della
          Repubblica italiana: 
                «Art. 2. - La Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale. 
                Art. 3. -  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita'
          sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
          di sesso, di razza, di lingua, di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
                E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e  l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
                «Art. 32. -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
                Nessuno  puo'  essere  obbligato  a  un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
                La legge non puo' in nessun  caso  violare  i  limiti
          imposti dal rispetto della persona umana.». 
                «Art. 117. - Omissis. 
                Lo Stato ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
                Omissis.». 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              -  La  Carta  fondamentale  dei  diritti   fondamentali
          dell'Unione europea e' pubblicata nella GUUE del  7  giugno
          2016, C 202. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 4, commi 1 e 2, lettere  a)
          - l), e 6 della  legge  23  marzo  2023,  n.  33,  recante:
          «Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle
          persone anziane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
          del 30 marzo 2023: 
                «Art. 4 (Delega al Governo in materia  di  assistenza
          sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone  anziane
          non autosufficienti).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare,  entro  il  31  gennaio  2024,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  del  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro  della
          salute, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti,   per   le    riforme
          istituzionali  e  la  semplificazione  normativa,  per   le
          disabilita', per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
          opportunita', per lo sport e  i  giovani,  per  gli  affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  per
          gli affari regionali e  le  autonomie,  dell'universita'  e
          della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia
          e delle finanze, uno o piu' decreti legislativi finalizzati
          a  riordinare,  semplificare,  coordinare  e  rendere  piu'
          efficaci le attivita' di assistenza  sociale,  sanitaria  e
          sociosanitaria per le persone anziane non  autosufficienti,
          anche attraverso  il  coordinamento  e  il  riordino  delle
          risorse  disponibili,  nonche'  finalizzati  a   potenziare
          progressivamente le relative azioni,  in  attuazione  della
          Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          oltre che ai principi e criteri direttivi generali  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai  seguenti
          ulteriori principi e criteri direttivi: 
                  a)  adozione  di  una  definizione  di  popolazione
          anziana  non  autosufficiente  che  tenga  conto  dell'eta'
          anagrafica,  delle  condizioni   di   fragilita',   nonche'
          dell'eventuale condizione di disabilita' pregressa,  tenuto
          anche   conto    delle    indicazioni    dell'International
          Classification of Functioning Disability and  Health  (ICF)
          dell'Organizzazione  mondiale   della   sanita'   e   degli
          ulteriori e diversi strumenti  di  valutazione  in  uso  da
          parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto
          dall'articolo  25  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
          dell'Unione europea; 
                  b)  definizione  del  Sistema  nazionale   per   la
          popolazione  anziana  non  autosufficiente   (SNAA),   come
          modalita' organizzativa permanente per il governo  unitario
          e la realizzazione congiunta, in base ai principi di  piena
          collaborazione e di  coordinamento  tra  Stato,  regioni  e
          comuni e nel rispetto delle relative competenze,  di  tutte
          le misure a titolarita'  pubblica  dedicate  all'assistenza
          degli anziani non  autosufficienti,  di  Stato,  regioni  e
          comuni, che mantengono le titolarita' esistenti; 
                  c)  previsione  che  lo  SNAA  programmi  in   modo
          integrato  i  servizi,  gli  interventi  e  le  prestazioni
          sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione
          anziana non autosufficiente, nel rispetto  degli  indirizzi
          generali elaborati dal CIPA, con la  partecipazione  attiva
          delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il
          concorso  dei  seguenti  soggetti,  secondo  le  rispettive
          prerogative e competenze: 
                    1) a livello centrale, il CIPA; 
                    2) a livello regionale, gli assessorati regionali
          competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di
          ciascuna regione; 
                    3)  a  livello  locale,  l'ATS  e  il   distretto
          sanitario; 
                  d)  individuazione  dei  LEPS   in   un'ottica   di
          integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h),  numero  2),
          della legge 22 dicembre 2021, n. 227,  nonche'  con  quanto
          previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798,  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197; 
                  e)  adozione  di   un   sistema   di   monitoraggio
          dell'erogazione  dei  LEPS  per  le  persone  anziane   non
          autosufficienti e di valutazione dei risultati  nonche'  di
          un  correlato  sistema  sanzionatorio   e   di   interventi
          sostitutivi  in  caso  di  mancato   raggiungimento   degli
          obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di
          monitoraggio dei LEA di  cui  all'articolo  9  del  decreto
          legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; 
                  f)   coordinamento,   per   i   rispettivi   ambiti
          territoriali di competenza, degli interventi e dei  servizi
          sociali, sanitari e sociosanitari in favore  degli  anziani
          non autosufficienti erogati a livello regionale  e  locale,
          tenuto conto delle indicazioni fornite da enti  e  societa'
          che valorizzano la collaborazione  e  l'integrazione  delle
          figure professionali in rete; 
                  g) promozione su  tutto  il  territorio  nazionale,
          sulla  base  delle   disposizioni   regionali   concernenti
          l'articolazione delle aree territoriali di riferimento,  di
          un omogeneo sviluppo  degli  ATS,  ai  fini  dell'esercizio
          delle funzioni di  competenza  degli  enti  territoriali  e
          della piena realizzazione dei LEPS, garantendo  che  questi
          costituiscano la sede operativa dei servizi  sociali  degli
          enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo  sul
          territorio  stesso  di  tutte  le  funzioni   tecniche   di
          programmazione, gestione, erogazione e  monitoraggio  degli
          interventi nell'ambito dei servizi sociali per  le  persone
          anziane non autosufficienti residenti  ovvero  regolarmente
          soggiornanti e dimoranti presso i comuni che  costituiscono
          l'ATS nonche' per  la  gestione  professionale  di  servizi
          integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari; 
                  h) ferme restando le prerogative e le  attribuzioni
          delle      amministrazioni      competenti,      promozione
          dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS,
          allo scopo di garantire l'effettiva integrazione  operativa
          dei processi, dei servizi e degli  interventi  per  la  non
          autosufficienza, secondo  le  previsioni  dell'articolo  1,
          comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                  i) semplificazione dell'accesso agli  interventi  e
          ai servizi sanitari, sociali  e  sociosanitari  e  messa  a
          disposizione  di  PUA,  collocati  presso  le  Case   della
          comunita', orientati ad assicurare alle persone anziane non
          autosufficienti  e   alle   loro   famiglie   il   supporto
          informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello
          SNAA e lo svolgimento  delle  attivita'  di  screening  per
          l'individuazione  dei  fabbisogni  di   assistenza,   anche
          attraverso la rete delle farmacie territoriali in  sinergia
          con gli erogatori dei  servizi  sociosanitari,  nei  limiti
          delle  compatibilita'  finanziarie  di  cui  alla  presente
          legge, e in raccordo con quanto  previsto  nel  regolamento
          recante la definizione dei modelli e degli standard per  lo
          sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario
          nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge  30
          dicembre 2004, n. 311,  in  attuazione  della  Missione  6,
          componente 1, riforma 1, del PNRR; 
                  l) semplificazione e integrazione  delle  procedure
          di accertamento e valutazione della condizione  di  persona
          anziana  non  autosufficiente,  favorendo   su   tutto   il
          territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti  in
          capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e
          il contenimento dei costi  e  degli  oneri  amministrativi,
          mediante: 
                    1)   la    previsione    di    una    valutazione
          multidimensionale unificata, da effettuare secondo  criteri
          standardizzati e omogenei basati su linee guida validate  a
          livello  nazionale,  finalizzata  all'identificazione   dei
          fabbisogni di natura  bio-psico-sociale,  sociosanitaria  e
          sanitaria della persona anziana e del suo nucleo  familiare
          e all'accertamento  delle  condizioni  per  l'accesso  alle
          prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
          elementi informativi eventualmente in possesso  degli  enti
          del  Terzo  settore  erogatori  dei  servizi,  destinata  a
          sostituire le procedure  di  accertamento  dell'invalidita'
          civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di  cui
          alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980,  n.
          18, fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma
          2, lettera a), numero 3), e  lettera  b),  della  legge  22
          dicembre 2021, n. 227; 
                    2)  lo  svolgimento  presso  i  PUA,  secondo  le
          previsioni dell'articolo  1,  comma  163,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234, da parte delle unita' di valutazione
          multidimensionali (UVM)  ivi  operanti,  della  valutazione
          finalizzata a definire il PAI, redatto  tenendo  conto  dei
          fabbisogni  assistenziali  individuati  nell'ambito   della
          valutazione multidimensionale unificata di  cui  al  numero
          1), con la partecipazione della persona  destinataria,  dei
          caregiver   familiari    coinvolti    e,    se    nominato,
          dell'amministratore  di  sostegno  o,  su  richiesta  della
          persona non autosufficiente o di chi la rappresenta,  degli
          enti del Terzo settore; 
                    3)  la  previsione  del   "Budget   di   cura   e
          assistenza" quale strumento per la ricognizione, in sede di
          definizione  del  PAI,  delle  prestazioni  e  dei  servizi
          sanitari  e  sociali  e  delle   risorse   complessivamente
          attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto; 
                Omissis.». 
                «Art. 6  (Procedimento  per  l'adozione  dei  decreti
          legislativi). - 1. Gli schemi dei  decreti  legislativi  di
          cui agli articoli 3, 4  e  5,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni
          dalla data di trasmissione,  decorso  il  quale  i  decreti
          legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine
          per l'espressione del parere scade nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  per  l'adozione
          dei decreti  legislativi  o  successivamente,  quest'ultimo
          termine e' prorogato di quarantacinque giorni. 
                2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la
          procedura prevista dalla presente legge,  il  Governo  puo'
          adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi
          decreti legislativi.». 
              - Si riportano gli articoli 6,  25  e  27  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante «Disposizioni  in
          materia di politiche in favore delle  persone  anziane,  in
          attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
          legge 23 marzo 2023,  n.  33»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18  marzo  2024,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art. 6 (Misure per favorire l'invecchiamento  attivo
          mediante la promozione dell'impegno delle  persone  anziane
          in attivita' di utilita' sociale e di volontariato).  -  1.
          Al fine di favorire  l'impegno  delle  persone  anziane  in
          attivita'  di   utilita'   sociale   e   di   volontariato,
          promuovendo,  altresi',  in  tale  contesto,   lo   scambio
          intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale  per
          l'invecchiamento  attivo,   l'inclusione   sociale   e   la
          prevenzione delle fragilita' nella popolazione anziana,  di
          cui all'articolo 3, comma 1: 
                  a) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  realizza
          periodiche campagne istituzionali  di  comunicazione  e  di
          sensibilizzazione in materia di invecchiamento  attivo  per
          agevolare   lo   scambio   intergenerazionale,   promuovere
          l'autonomia e l'inclusione sociale delle persone anziane  e
          valorizzare il loro contributo anche  nelle  attivita'  dei
          centri con funzioni socioeducative e ricreative a  sostegno
          dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e
          di lavoro delle famiglie; 
                  b) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le pari  opportunita'  promuove  azioni  e
          iniziative di carattere  formativo  e  informativo  tese  a
          contrastare la  discriminazione  in  base  all'eta',  anche
          attraverso l'Ufficio per la  promozione  della  parita'  di
          trattamento e la rimozione  delle  discriminazioni  fondate
          sulla  razza  o  sull'origine  etnica  (UNAR),  nonche'   i
          fenomeni di abuso e  di  violenza  sulle  persone  anziane,
          anche in attuazione, con riferimento al  target  femminile,
          del Piano  strategico  nazionale  contro  la  violenza  nei
          confronti delle  donne  e  la  violenza  domestica  di  cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119, e del Piano strategico nazionale per la parita'  di
          genere di cui all'articolo 1, comma  139,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234; 
                  c) la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per  le  politiche  giovanili  e  il  Servizio
          civile universale  promuove  azioni  volte  a  favorire  lo
          scambio intergenerazionale. A  tal  fine,  le  risorse  del
          Fondo per le politiche giovanili di  cui  all'articolo  19,
          comma  2,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono  essere  destinate  alla  realizzazione  di
          azioni  e  progetti,  anche  in  collaborazione  e  con  il
          coinvolgimento degli enti territoriali, volti, tra l'altro,
          a incentivare lo scambio tra giovani e persone  anziane  in
          ottica  di  rafforzamento  dei  legami  intergenerazionali,
          riconoscendo queste ultime come risorse per la comunita' di
          riferimento  e  depositarie  del   patrimonio   storico   e
          culturale, anche di  carattere  linguistico,  dialettale  e
          musicale, attraverso la memoria delle  tradizioni  popolari
          locali,  delle  diverse  forme  di  intrattenimento  e   di
          spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con
          particolare riferimento agli antichi mestieri,  specie  nei
          settori  dell'artigianato,  dell'enogastronomia   e   delle
          eccellenze dei prodotti italiani; 
                  d) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
          di istruzione, nell'ambito della propria autonomia, possono
          prevedere,  nel  Piano  triennale  dell'offerta   formativa
          (PTOF), iniziative volte a promuovere la  solidarieta'  tra
          le generazioni con particolare riguardo alle  situazioni  a
          rischio di isolamento e marginalita' sociale delle  persone
          anziane.  Le  iniziative,  indicate  nel  Piano   triennale
          dell'offerta formativa, possono essere realizzate  in  rete
          con   altre   istituzioni   scolastiche   e   attuate    in
          collaborazione con enti locali, nonche' con  gli  enti  gli
          enti  del   terzo   settore   operanti   nella   promozione
          dell'impegno delle persone anziane in attivita' di utilita'
          sociale. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  in
          coerenza  con  il  Piano  nazionale  per   l'invecchiamento
          attivo,  l'inclusione  sociale  e  la   prevenzione   delle
          fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3,
          comma 1, le regioni e gli enti locali  possono  promuovere,
          nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili  a
          legislazione   vigente,   anche   attraverso    un'adeguata
          programmazione  dei  piani  sociali  regionali  e   locali,
          iniziative per favorire  l'invecchiamento  attivo,  fra  le
          quali: 
                  a) azioni volte a sostenere l'integrazione  sociale
          delle persone anziane attraverso interventi di  agricoltura
          sociale, di cura di orti sociali urbani e  di  creazione  e
          manutenzione dei giardini, anche con la  partecipazione  di
          bambini e bambine, ragazze e ragazzi; 
                  b)  attivita'  condotte  a  favore  delle   persone
          anziane da parte di istituti di formazione, anche favorendo
          l'attivita' di testimonianza e di insegnamento da parte  di
          persone collocate in quiescenza; 
                  c) il sostegno a spazi e a luoghi di  incontro,  di
          socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche  il
          ruolo  dei  centri  per  la  famiglia,  per   favorire   il
          coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunita'
          di riferimento; 
                  d)   azioni   volte   a   promuovere   l'educazione
          finanziaria delle persone  anziane,  anche  allo  scopo  di
          prevenire truffe a loro danno; 
                  e)   iniziative   volte   all'accrescimento   della
          consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate
          al  mantenimento  di  buone  condizioni   di   salute,   in
          collaborazione con la rete dei medici di medicina generale. 
                3.  Entro   il   30   aprile   di   ogni   anno,   le
          amministrazioni di cui ai commi 1, lettere b), c) e  d),  e
          2, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento per le politiche della famiglia una  relazione
          sulle attivita'  previste  dal  presente  articolo,  svolte
          nell'anno precedente, nonche' sulle possibili iniziative da
          avviare per rafforzare  la  promozione  dell'invecchiamento
          attivo. 
                4. Il Dipartimento per le  politiche  della  famiglia
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  anche  sulla
          base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 3,  in
          collaborazione con le amministrazioni di cui  ai  commi  1,
          lettere b), c) e d), e 2, predispone, entro il 31  dicembre
          di ogni anno, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
          e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  una
          relazione   annuale   sulle   misure    intraprese    dalle
          amministrazioni ai sensi  del  presente  articolo  e  sulle
          possibili  iniziative  da   avviare   per   rafforzare   la
          promozione  dell'invecchiamento  attivo.  La  relazione  e'
          sottoposta all'Autorita' politica con delega alla famiglia,
          per la sua presentazione al CIPA, ai fini  dell'adozione  e
          dell'aggiornamento del Piano nazionale per l'invecchiamento
          attivo,  l'inclusione  sociale  e  la   prevenzione   delle
          fragilita' nella popolazione anziana di cui all'articolo 3,
          comma 1. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti previsti dal presente articolo con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
                «Art. 25 (Servizi di comunita',  modelli  di  rete  e
          sussidiarieta'  orizzontale).  -  1.  In  coerenza  con  le
          indicazioni di cui all'articolo 3,  comma  2,  lettera  a),
          numero 2 e all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge
          n. 33 del 2023 e in coerenza con le raccomandazioni di  cui
          alla Guida per lo  sviluppo  dei  programmi  nazionali  per
          citta' e comunita' amichevoli per la vecchiaia  -  National
          programmes for age-friendly cities and communities. A guide
          e con il Piano di azione globale sulle risposte  di  salute
          pubblica alla demenza 2017-2025 -  Global  action  plan  on
          dementia dell'Organizzazione mondiale della sanita', con il
          Partenariato europeo per l'innovazione  sull'invecchiamento
          attivo e in buona salute (PEI sull'AHA) dell'Unione europea
          e con il Piano di azione  2021-2030  per  la  vecchiaia  in
          salute  -  "Decade  of  Healthy  Aging:  Plan  for   Action
          2021-2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), si
          promuove l'implementazione  di  servizi  di  comunita'  che
          operano  secondo  logiche  di  rete  e  di   sussidiarieta'
          orizzontale per contrastare l'isolamento relazionale  e  la
          marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti
          e  delle  loro  famiglie,  favorendo  al  tempo  stesso  la
          continuita' di vita e delle relazioni personali,  familiari
          e di comunita', nonche' per  promuovere  la  domiciliarita'
          delle cure e dell'assistenza. 
                2. Nella applicazione di quanto previsto dal comma  1
          e in coerenza con le strategie che raccomandano un  impegno
          dell'intera comunita' a supporto delle persone a rischio di
          marginalizzazione e di esclusione  sociale,  concorrono  in
          modo  attivo  tutti  i  soggetti  che  gestiscono   servizi
          pubblici essenziali, nonche' la rete dei servizi sociali  e
          la rete dei servizi sanitari, ivi  inclusa  la  rete  delle
          farmacie territoriali. L'attuazione di tali  servizi  viene
          garantita  attraverso  i  soggetti   pubblici   e   privati
          accreditati   e   convenzionati   nonche'   attraverso   il
          coinvolgimento degli enti del terzo settore, dei  familiari
          e la collaborazione del volontariato, delle reti  informali
          di prossimita' e del servizio civile universale. 
                3. Ai fini dell'integrazione dei  servizi  sociali  e
          sanitari di cui al presente decreto, l'insieme dei  servizi
          di comunita' e prossimita'  di  cui  al  comma  2  concorre
          all'integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA. A  queste
          finalita' possono concorrere gli enti  del  terzo  settore,
          anche con le modalita' previste dagli istituti di cui  agli
          articoli da 55 a 57 del codice del terzo settore, di cui al
          decreto legislativo n. 117 del 2017, e  dalle  linee  guida
          approvate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021,  pubblicato  nel
          sito istituzionale del medesimo Ministero. 
                4. La logica di rete e di sussidiarieta'  orizzontale
          richiamata al comma 1  e'  orientata  alla  persona  ed  e'
          basata sull'integrazione delle varie risposte disponibili e
          sulla loro modulazione  nel  tempo  secondo  gli  obiettivi
          definiti nel Progetto di assistenza  individuale  integrato
          (PAI) di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  d)  della
          legge  n.  33  del  2023,  in  un  continuum  di  soluzioni
          complementari,  progettate   secondo   l'evoluzione   delle
          condizioni della persona anziana e  del  contesto  di  vita
          familiare e relazionale. 
                5. I servizi di comunita'  e  prossimita'  rispondono
          nel  loro  insieme  ai   molteplici   profili   della   non
          autosufficienza attraverso le diverse strutture che operano
          in rete e in un efficace sistema  di  relazioni  funzionali
          volte a garantire la continuita' delle informazioni e delle
          risposte ai bisogni di cura delle  persone,  con  priorita'
          alla permanenza delle persone al proprio domicilio e  nella
          propria comunita'. 
                6. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni  interessate  provvedono  agli
          adempimenti previsti dal presente articolo con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.». 
                «Art. 27 (Valutazione multidimensionale unificata). -
          1. Il Servizio sanitario nazionale (SSN), gli ATS e l'INPS,
          per  i  profili  di  competenza,  assicurano  alla  persona
          anziana, avente i requisiti previsti dal comma 2, l'accesso
          alle misure e ai provvedimenti di competenza statale di cui
          al presente decreto, alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, 30
          marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n.  18,  e  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero  3,  e  lettera
          b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonche' l'accesso
          ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso  i
          PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del
          SSN denominate "Case della comunita'". 
                2. L'accesso ai servizi  di  cui  al  comma  1  e  ai
          correlati processi valutativi  di  pertinenza  dei  PUA  e'
          assicurato alla persona anziana in possesso  congiuntamente
          dei seguenti requisiti: 
                  a) persona affetta da almeno una patologia cronica; 
                  b) persona con condizioni cliniche  caratterizzate,
          anche in funzione dell'eta' anagrafica,  dalla  progressiva
          riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili
          di aggravarsi con  l'invecchiamento  e  di  determinare  il
          rischio   di   perdita   dell'autonomia   nelle   attivita'
          fondamentali della vita  quotidiana,  anche  tenendo  conto
          delle   specifiche   condizioni   sociali,   ambientali   e
          familiari. 
                3. Ai fini di cui al comma 1, i criteri di  priorita'
          per l'accesso ai servizi del PUA sono indicati nel  decreto
          di cui al comma 7, ivi ricomprendendovi, tra gli altri,  la
          qualita' di persona grande anziana e la presenza di piu' di
          una patologia cronica. 
                4. La valutazione circa l'esistenza dei requisiti  di
          cui al comma 2 e' effettuata, su richiesta dell'interessato
          o su segnalazione della rete ospedaliera,  delle  farmacie,
          dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, dal  medico
          di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del
          SSN, che indirizza l'interessato al PUA. Nel caso in cui il
          medico di cui al primo periodo valuti  la  non  sussistenza
          dei presupposti dei requisiti di cui al  comma  2,  informa
          l'interessato   della   possibilita'   di   accedere   alla
          valutazione della condizione di disabilita' ai sensi  della
          legge 22 dicembre 2021, n. 227,  e  procede  all'invio  del
          relativo   certificato   medico   introduttivo    di    cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  attuativo  della
          legge   22   dicembre   2021,   n.   227,   su    richiesta
          dell'interessato,   attraverso    l'apposita    piattaforma
          informatica predisposta e  gestita  dall'INPS,  secondo  le
          modalita' concordate con il Ministero della salute. 
                5. I PUA sono organizzati  in  conformita'  a  quanto
          previsto dal decreto del Ministro della  salute  23  maggio
          2022, n. 77, avvalendosi anche di equipe operanti presso le
          strutture, pubbliche o private accreditate, del SSN. I  PUA
          coordinano e organizzano  l'attivita'  di  valutazione  dei
          bisogni  e  di  presa  in  carico  della  persona  anziana,
          assicurando la funzionalita' delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale  unificata  (UVM)  di  cui  fanno   parte
          soggetti in possesso di  idonea  formazione  professionale,
          appartenenti al SSN e agli ATS, secondo quanto previsto dal
          decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77. 
                6. I PUA svolgono,  a  livello  locale,  funzioni  di
          informazione, orientamento,  accoglienza  e  primo  accesso
          (front office), nonche' raccolta di segnalazioni dei medici
          di medicina generale e  della  rete  ospedaliera,  avviando
          l'iter per la presa in carico (back office)  della  persona
          anziana  nei   percorsi   di   continuita'   assistenziale,
          attivando, ove occorra,  la  valutazione  multidimensionale
          unificata finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di
          natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria  della
          persona   anziana   e   del   suo   nucleo   familiare    e
          all'accertamento  delle  condizioni  per   l'accesso   alle
          prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli
          elementi informativi eventualmente in possesso  degli  enti
          del terzo settore erogatori dei servizi. 
                7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
          con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali  e  per
          le disabilita', da adottare entro diciotto mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, avvalendosi del supporto  dell'Istituto  superiore  di
          sanita', dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali e  della  componente  tecnica  della  Rete  della
          protezione e dell'inclusione sociale  di  cui  all'articolo
          21, comma 1, del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,
          sentito l'INPS  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281,  sono  definiti  i  criteri  per  la
          individuazione  delle  priorita'  di  accesso  ai  PUA,  la
          composizione e le modalita' di funzionamento delle UVM,  lo
          strumento  della  valutazione  multidimensionale  unificata
          omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del
          sistema nazionale di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo
          2017, n. 24, informatizzato e scientificamente validato per
          l'accertamento  della  non   autosufficienza   e   per   la
          definizione  del  PAI  di  cui  al  comma  12,  nonche'  le
          eventuali modalita' di  armonizzazione  con  la  disciplina
          sulla  valutazione  delle  persone   con   disabilita'   di
          attuazione della legge n. 227 del 2021. 
                8. Lo strumento della  valutazione  multidimensionale
          unificata  di  cui  al  comma  7  e  le  sue  modalita'  di
          funzionamento  sono  implementati   attraverso   iniziative
          formative integrate tra l'Istituto superiore di  sanita'  e
          la  componente  tecnica  della  Rete  della  protezione   e
          dell'inclusione sociale. 
                8-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e per le disabilita',  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30
          novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la
          valutazione multidimensionale unificata, sono  definite  le
          modalita'  e  i   territori   coinvolti   per   una   prima
          sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal
          1°  gennaio  2026,   riferita   alle   disposizioni   sulla
          valutazione multidimensionale unificata di cui al  presente
          articolo,   da   avviare   a   campione    prevedendo    la
          partecipazione di una provincia per regione, fermo restando
          quanto   previsto   dall'articolo   41.   Ai   fini   della
          sperimentazione il Ministero della  salute  si  avvale  del
          supporto dell'Istituto superiore di sanita' e  dell'Agenzia
          nazionale per i servizi sanitari regionali. 
                8-ter. Le disposizioni previste dal  decreto  cui  al
          comma  7  si  applicano  nei  territori  interessati  dalla
          sperimentazione di cui all'articolo 8-bis a  decorrere  dal
          1° gennaio 2026 e, sul  restante  territorio  nazionale,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2027. 
                9.  All'esito  della  valutazione   multidimensionale
          unificata, quando non sussistono i presupposti  di  cui  ai
          commi 10 e 11, il PUA, previa individuazione dei fabbisogni
          di  assistenza  alla  persona,  fornisce  le   informazioni
          necessarie  al  fine  di  facilitare   la   individuazione,
          nell'ambito della rete dei servizi sociali o  sanitari,  di
          percorsi idonei ad assicurare il  soddisfacimento  di  tali
          fabbisogni,  con  l'accesso  ai  servizi  e  alle  reti  di
          inclusione sociale previsti dalla programmazione  integrata
          socioassistenziale e sociosanitaria. 
                  10.    Quando,    all'esito    della    valutazione
          multidimensionale unificata, viene esclusa la condizione di
          non autosufficienza ed e'  rilevata  la  sussistenza  delle
          condizioni per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2,
          comma 2, lettera b), numero  2,  della  legge  22  dicembre
          2021,  n.  227,  l'UVM  redige  apposito  verbale  con   le
          risultanze    della     valutazione,     da     trasmettere
          tempestivamente, attraverso la piattaforma  informatica  di
          cui al comma  4,  all'INPS,  che  procede  all'espletamento
          degli  accertamenti  dei  requisiti  per  l'erogazione  dei
          trattamenti connessi allo stato  di  invalidita',  nonche',
          solo ove necessario, agli accertamenti integrativi di  tipo
          medico-sanitario.  Nella  valutazione  di  cui   al   primo
          periodo, l'UVM tiene conto anche, ove adottati, dei criteri
          e delle modalita' di accertamento dell'invalidita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, della  legge
          22 dicembre 2021, n. 227, e degli indicatori  sintetici  di
          cui al comma  11,  all'uopo  elaborati.  Restano  ferme  le
          funzioni e le competenze dell'INPS di cui all'articolo  20,
          commi 2, primo periodo e 4,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102. 
                11.  Quando  la  UVM  rileva  la  sussistenza   della
          condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale,
          da  trasmettere   all'INPS,   attraverso   la   piattaforma
          informatica di cui al  comma  4,  per  i  provvedimenti  di
          competenza.  Il  verbale  contiene  le   risultanze   della
          valutazione,  relative   anche   alla   sussistenza   delle
          condizioni medico-sanitarie di accesso ai benefici  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2, della  legge
          22 dicembre 2021, n.  227,  e  inclusive  degli  indicatori
          sintetici standardizzati e validati utili a: 
                  a)  graduare   il   fabbisogno   assistenziale   in
          relazione ai livelli crescenti della  compromissione  delle
          autonomie nella vita quotidiana; 
                  b) supportare le decisioni  di  eleggibilita'  alle
          misure  e  provvedimenti  di  cui  al  comma  10  e  quelle
          ulteriori di cui all'articolo 34. 
                12.    Quando,    all'esito     della     valutazione
          multidimensionale unificata, emergono fabbisogni di cura  e
          assistenza, puo' procedersi alla redazione del PAI. 
                13. Al fine di garantire la presenza della componente
          sanitaria unitariamente a quella sociale,  le  UVM,  quando
          provvedono  alla  valutazione  multidimensionale  unificata
          finalizzata a definire il PAI, si avvalgono, secondo quanto
          disposto anche con il decreto di cui al comma 7, di: 
                  a) un professionista di  area  sociale  degli  ATS,
          operante nell'ambito delle previsioni di  cui  all'articolo
          1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
                  b) uno o  piu'  professionisti  sanitari  designati
          dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario,  incluso
          il responsabile clinico del processo di cura. 
                14.  In   relazione   all'ambito   prevalente   degli
          interventi,  uno  dei  componenti  dell'unita'  assume   la
          funzione  di  referente  per  il  coordinamento  operativo,
          l'attuazione e il monitoraggio  degli  interventi  previsti
          nel PAI. Il PAI e' soggetto a monitoraggio periodico, anche
          al fine di procedere ad una sua tempestiva modifica in caso
          di cambiamenti delle condizioni clinico-assistenziali della
          persona anziana. 
                15. Il PAI e' redatto  con  la  partecipazione  della
          persona  destinataria,  dei  caregiver  e   dei   familiari
          indicati, del tutore o dell'amministratore di  sostegno  se
          dotato dei necessari poteri di rappresentanza, nonche',  su
          richiesta della persona non autosufficiente  o  di  chi  la
          rappresenta, degli enti del terzo settore che operano  come
          soggetti autorizzati, accreditati e a contratto con comuni,
          ATS e distretti  sociosanitari,  secondo  le  normative  di
          riferimento regionale, nei sistemi  di  cura  e  assistenza
          territoriali e  che  siano  chiamati  ad  operare  nel  PAI
          condiviso con persone e famiglie anche tenendo conto  delle
          analisi del fabbisogno gia'  effettuate  nell'ambito  della
          valutazione multidimensionale unificata. 
                Nel caso di persone con  compromissione  cognitiva  e
          demenza e' valutata la capacita' di esprimere  il  consenso
          alla  partecipazione  al  PAI  e  alle  decisioni  che   ne
          conseguono. 
                16. Nel PAI, che  contiene  gli  obiettivi  di  cura,
          vengono indicati gli interventi modulati secondo la  durata
          e  l'intensita'  del  bisogno  e  le  figure  professionali
          coinvolte, fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,
          comma 2, lettera s), numeri 1 e 2,  della  legge  23  marzo
          2023, n. 33. Quando necessario, il PAI comprende  anche  il
          Piano  di  riabilitazione  individuale  (PRI)  secondo   le
          indicazioni dell'articolo 34 del decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri 12  gennaio  2017,  delle  Linee  di
          indirizzo  per  l'individuazione  di  percorsi  appropriati
          nella rete di riabilitazione, adottate con accordo  sancito
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021, e del  decreto  del
          Ministro della salute n. 77 del 2022. 
                17. All'interno del PAI, approvato e sottoscritto dai
          soggetti responsabili dei  vari  servizi  e  dalla  persona
          anziana non autosufficiente ovvero  dal  suo  rappresentate
          qualora nominato, sono individuate  le  responsabilita',  i
          compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita'  degli
          operatori sanitari e sociali che intervengono  nella  presa
          in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e
          degli   altri   soggetti   che   collaborano    alla    sua
          realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore  e  i
          soggetti  che  compongono  la  rete  dei  servizi  di   cui
          all'articolo 25. 
                18.  L'UVM,   nell'ambito   del   PAI,   provvede   a
          individuare il budget di cura e assistenza quale  strumento
          per l'ottimizzazione progressiva della  fruizione  e  della
          gestione degli interventi  e  dei  servizi  di  cura  e  di
          sostegno ai fini dell'attuazione del medesimo progetto.  Al
          budget di cura e di assistenza concorrono tutte le  risorse
          umane, professionali, strumentali, tecnologiche,  pubbliche
          e  private,  attivabili  anche  in  seno   alla   comunita'
          territoriale. Tali attivita' sono garantite  dalle  aziende
          sanitarie, dai distretti sanitari e dagli ATS, ciascuno per
          le proprie funzioni e competenze nell'ambito delle  risorse
          disponibili a legislazione vigente e in particolare: 
                  a) le  risorse  derivanti  dal  trasferimento  alle
          regioni delle relative quote del finanziamento del SSN  nel
          rispetto di  quanto  previsto  dai  livelli  essenziali  di
          assistenza; 
                  b) le  risorse  derivanti  dal  trasferimento  alle
          regioni e agli enti locali delle risorse del Fondo  per  le
          non autosufficienze di  cui  all'articolo  1,  comma  1264,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della quota del Fondo
          unico per l'inclusione delle persone con disabilita' di cui
          all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.
          213,  utilizzata  per  la  finalita'  di  cui  al  medesimo
          articolo, comma 213, lettera f),  per  la  parte  destinata
          dalla programmazione  regionale  in  favore  dei  caregiver
          degli anziani non autosufficienti,  nonche'  le  risorse  a
          valere su altri fondi sociali nazionali che possono  essere
          destinati dalla programmazione regionale ad  interventi  in
          favore di anziani non autosufficienti. 
                19. Il budget di cura e assistenza, in relazione alla
          eventuale rimodulazione degli interventi previsti  nel  PAI
          effettuata nell'ambito del monitoraggio periodico di cui al
          comma 14, e'  aggiornabile,  anche  in  via  d'urgenza,  in
          funzione di  esigenze  indifferibili  clinico-assistenziali
          della persona anziana.». 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  che  istituisce  il
          dispositivo per la ripresa e la  resilienza  e'  pubblicato
          nella GUUE del 18 febbraio 2021, L 57. 
              - La legge 30 marzo 1971, n. 118, recante: «Conversione
          in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.  5  e  nuove
          norme  in  favore  dei  mutilati  ed  invalidi  civili»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  82  dell'2  aprile
          1971. 
              -  La  legge  11  febbraio  1980,   n.   18,   recante:
          «Indennita'  di  accompagnamento   agli   invalidi   civili
          totalmente inabili» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 44 del 14 febbraio 1980. 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,
          n.   104,   recante:   «Legge-quadro   per    l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  39
          del 17 febbraio 1992: 
                «Art.   4   (Riconoscimento   della   condizione   di
          disabilita' attraverso la valutazione di  base).  -  1.  Il
          riconoscimento  della  condizione  di  disabilita'  di  cui
          all'articolo 3 e' effettuato dall'INPS mediante  le  unita'
          di valutazione di base. 
                2. Le unita' di valutazione di base di cui al comma 1
          si compongono di  due  medici  nominati  dall'INPS,  di  un
          componente individuato ai sensi del comma 4 e di  una  sola
          figura professionale appartenente alle aree psicologiche  e
          sociali.  Le  commissioni  sono  presiedute  da  un  medico
          dell'INPS specializzato in medicina legale.  Nel  caso  non
          sia  disponibile  un  medico  di  medicina  legale,  l'INPS
          nomina,   come   presidente,   un    medico    con    altra
          specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno  tre
          anni  in  organi  di  accertamento  dell'INPS  in   materia
          assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
          componenti deve essere un medico specializzato in  medicina
          legale o in medicina del lavoro  o  altre  specializzazioni
          equipollenti o affini. 
                3. Nel caso di minori, le unita'  di  valutazione  di
          base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati
          dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma  4
          e di una sola figura professionale appartenente  alle  aree
          psicologiche e sociali. Le commissioni sono  presiedute  da
          un medico dell'INPS specializzato in medicina  legale.  Nel
          caso non sia disponibile  un  medico  di  medicina  legale,
          l'INPS  nomina,  come  presidente,  un  medico  con   altra
          specializzazione che abbia svolto attivita' per almeno  tre
          anni  in  organi  di  accertamento  dell'INPS  in   materia
          assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei
          medici   nominati   dall'INPS    e'    in    possesso    di
          specializzazione   in   pediatria,   in    neuropsichiatria
          infantile o equipollenti o  affini  o  di  specializzazione
          nella patologia che connota la condizione di  salute  della
          persona. 
                4. Le unita' di valutazione di base di cui ai commi 2
          e 3 sono  integrate  con  un  professionista  sanitario  in
          rappresentanza,     rispettivamente,      dell'Associazione
          nazionale  dei  mutilati  ed   invalidi   civili   (ANMIC),
          dell'Unione italiana  ciechi  e  degli  ipovedenti  (UICI),
          dell'Ente nazionale per la  protezione  e  l'assistenza  ai
          sordomuti  (ENS)  e   dell'Associazione   nazionale   delle
          famiglie e delle persone  con  disabilita'  intellettiva  e
          disturbi  del  neurosviluppo   (ANFFAS),   individuato   in
          relazione alle specifiche condizioni di disabilita' oggetto
          della valutazione. 
                5.  La  valutazione  di  base  e'  definita  con   la
          partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero puo'
          concorrere anche il  professionista  sanitario  di  cui  al
          comma 4, se presente. In caso di parita' di voti,  il  voto
          del presidente di commissione vale doppio. 
                6. Nel corso della valutazione di  base,  la  persona
          interessata puo'  farsi  assistere  dal  proprio  medico  o
          psicologo di fiducia, senza diritto di voto. 
                7.   L'accertamento   della   condizione    di    non
          autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni  e'
          svolto ai sensi dell'articolo 27, del  decreto  legislativo
          15 marzo 2024, n. 29.». 
              -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  8  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza  Stato  -   regioni   ai   fini   di   eventuali
          deliberazioni successive.». 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'articolo 128 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento  di  funzioni  e
          compiti amministrativi dello Stato  alle  regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del
          21 aprile 1998: 
                «Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1.  Il  presente
          capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi
          relativi alla materia dei "servizi sociali". 
                2. Ai sensi del  presente  decreto  legislativo,  per
          "servizi sociali" si intendono tutte le attivita'  relative
          alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti  ed
          a  pagamento,  o  di  prestazioni  economiche  destinate  a
          rimuovere  e  superare  le  situazioni  di  bisogno  e   di
          difficolta' che la persona umana incontra nel  corso  della
          sua vita, escluse soltanto quelle  assicurate  dal  sistema
          previdenziale  e  da  quello  sanitario,   nonche'   quelle
          assicurate in sede di amministrazione della giustizia.». 
              - Si riporta l'articolo 46 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  203
          del 30 agosto 1999: 
                «Art. 46 (Aree funzionali). -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni e i  compiti  di  spettanza
          statale nelle seguenti aree funzionali: 
                  a) politiche sociali,  di  inclusione,  coesione  e
          protezione sociale; terzo settore; politiche per  i  flussi
          migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione
          dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo  con  gli
          organismi  europei  e  internazionali,  nelle  materie   di
          competenza; 
                  b) politiche del lavoro e per l'occupazione,  anche
          in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei
          rapporti di lavoro e tutela dei  lavoratori;  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro;  mediazione
          per la soluzione  di  controversie  collettive  di  lavoro;
          rappresentativita'  sindacale;  politiche  previdenziali  e
          assicurative; coordinamento e raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza; 
                  c)  amministrazione  generale;  servizi  comuni   e
          indivisibili; affari generali e attivita' di  gestione  del
          personale;  programmazione  generale  del  fabbisogno   del
          Ministero e coordinamento delle  attivita'  in  materia  di
          reclutamento  del  personale;  rappresentanza  della  parte
          pubblica nei  rapporti  sindacali;  tenuta  e  gestione  di
          banche dati, delle piattaforme e dei  sistemi  informatici;
          acquisti centralizzati e gestione logistica;  coordinamento
          della comunicazione istituzionale;  attivita'  di  analisi,
          ricerca  e  studio  sulle  attivita'  di   competenza   del
          Ministero;  coordinamento  e  raccordo  con  gli  organismi
          europei e internazionali, nelle materie di competenza. 
                2.  Il  Ministero  svolge,  altresi',  i  compiti  di
          vigilanza su enti e attivita' previsti  dalla  legislazione
          vigente e assicura il coordinamento  e  la  gestione  delle
          risorse e  programmi  a  valere  sul  bilancio  dell'Unione
          europea o a questo complementari.». 
              - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2000,  n.  267,
          recante: «Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227
          del 28 settembre 2000. 
              - La legge 8 novembre 2000,  n.  328,  recante:  «Legge
          quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
          interventi e servizi sociali», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000. 
              - Il decreto legislativo  26  novembre  2010,  n.  216,
          recante: «Disposizioni in  materia  di  determinazione  dei
          costi  e  dei  fabbisogni  standard   di   Comuni,   Citta'
          metropolitane e Province»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,
          recante: «Codice del Terzo settore, a  norma  dell'articolo
          1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.  106»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 02 agosto
          2017. 
              - Si  riportano  gli  articoli  22  e  23  del  decreto
          legislativo   15   settembre   2017,   n.   147,   recante:
          «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di
          contrasto  alla  poverta'»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2017: 
                «Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali). -  1.  In  relazione  ai  compiti
          attribuiti dal presente decreto al Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione
          del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4,  comma  1,
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'
          istituita la Direzione generale per la lotta alla  poverta'
          e per la programmazione sociale, a cui sono  trasferite  le
          funzioni della Direzione generale  per  l'inclusione  e  le
          politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente  di
          livello generale e cinque uffici  dirigenziali  di  livello
          non generale. Alla Direzione generale  per  la  lotta  alla
          poverta'  e  per  la  programmazione  sociale  e'  altresi'
          trasferito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
          dagli uffici di diretta  collaborazione  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione
          del servizio  di  informazione,  promozione,  consulenza  e
          supporto  tecnico  per  l'attuazione   del   ReI   di   cui
          all'articolo 15, comma 2, fermi i  limiti  della  dotazione
          organica vigente e nei limiti  del  personale  in  servizio
          presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                All'atto della costituzione della Direzione  generale
          per la lotta alla poverta' e per la programmazione  sociale
          e' contestualmente  soppressa  la  Direzione  generale  per
          l'inclusione e le politiche sociali e sono  contestualmente
          trasferite  le  relative  risorse  umane,   finanziarie   e
          strumentali. 
                2. All'individuazione  delle  funzioni  degli  uffici
          dirigenziali di livello non generale di cui al comma  1  si
          provvede entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente  decreto  su  proposta  del  Segretario
          generale, sentita la Direzione generale interessata, previa
          informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto  del
          Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi  4  e  4-bis,
          del decreto legislativo, n. 300 del 1999. 
                3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          assicura, attraverso l'ANPAL sulla base  di  appositi  atti
          d'indirizzo, nell'ambito  dei  programmi  cofinanziati  dal
          Fondo sociale europeo, nonche' dei  programmi  cofinanziati
          con fondi nazionali negli ambiti di  intervento  del  Fondo
          sociale  europeo,  la   programmazione   integrata   e   il
          coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e
          la promozione  dell'inclusione  sociale,  le  politiche  di
          promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e  le
          politiche relative agli altri obiettivi tematici. 
                4. L'efficacia della disposizione di cui al comma  1,
          secondo periodo, cessa a far data  dall'entrata  in  vigore
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  il
          regolamento di organizzazione del Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  che  recepisce  le   conseguenti
          modifiche, da emanarsi entro il termine di sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
                Art. 23 (Coordinamento  dei  servizi  territoriali  e
          gestione associata dei servizi sociali). - 1. Nel  rispetto
          delle modalita' organizzative regionali e di confronto  con
          le autonomie locali, le regioni e le Province  autonome  di
          Trento e Bolzano promuovono con propri  atti  di  indirizzo
          accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti
          od  organismi  competenti  per  l'inserimento   lavorativo,
          l'istruzione e la formazione, le politiche abitative  e  la
          salute  finalizzati  alla   realizzazione   di   un'offerta
          integrata di interventi e di servizi. 
                2.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          adottano, in particolare, ove  non  gia'  previsto,  ambiti
          territoriali di programmazione  omogenei  per  il  comparto
          sociale,  sanitario  e  delle  politiche  per  il   lavoro,
          prevedendo che  gli  ambiti  territoriali  sociali  trovino
          coincidenza  per  le   attivita'   di   programmazione   ed
          erogazione integrata degli interventi con le  delimitazioni
          territoriali  dei  distretti  sanitari  e  dei  centri  per
          l'impiego. 
                3.  Sulla  base   di   principi   di   riconoscimento
          reciproco, gli accordi di cui  al  comma  1  a  livello  di
          ambito territoriale includono, ove opportuno, le  attivita'
          svolte dagli enti del Terzo settore  impegnati  nell'ambito
          delle politiche sociali. 
                4.  L'offerta  integrata  di  interventi  e   servizi
          secondo le modalita' coordinate definite  dalle  regioni  e
          province  autonome  ai   sensi   del   presente   articolo,
          costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti
          delle risorse disponibili. 
                5.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          procedono,   ove   non   gia'   previsto   nei   rispettivi
          ordinamenti,   all'individuazione   di   specifiche   forme
          strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a
          livello   di   ambito   territoriale   sulla   base   della
          legislazione vigente, inclusa la  forma  del  consorzio  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge  n.  232  del
          2016,  finalizzate  ad  assicurare  autonomia   gestionale,
          amministrativa e finanziaria, e continuita' nella  gestione
          associata all'ente che ne e' responsabile,  fermo  restando
          che dalla medesima gestione non derivino nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6.  Nel  rispetto   delle   modalita'   organizzative
          regionali e  di  confronto  con  le  autonomie  locali,  le
          regioni  e  le  province  autonome   individuano   altresi'
          strumenti di rafforzamento della gestione  associata  nella
          programmazione e nella gestione degli interventi a  livello
          di ambito territoriale, anche  mediante  la  previsione  di
          meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse,  ove
          compatibili e riferite all'obiettivo tematico  della  lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          afferenti  ai  programmi   operativi   regionali   previsti
          dall'Accordo  di  partenariato  per  l'utilizzo  dei  fondi
          strutturali europei 2014-2020, nei confronti  degli  ambiti
          territoriali che  abbiano  adottato  o  adottino  forme  di
          gestione associata dei servizi sociali  che  ne  rafforzino
          l'efficacia e l'efficienza.  Analoghi  meccanismi  premiali
          possono   essere   previsti   dai    programmi    operativi
          nazionali.». 
              - La legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante: «Norme in
          materia di consenso informato e di disposizioni  anticipate
          di trattamento» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          12 del 16 gennaio 2018. 
              - Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 2,  lettera  a)  e
          b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227,  recante  «Delega
          al Governo in materia  di  disabilita'»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021: 
                «Art. 2 (Principi e criteri direttivi della  delega).
          - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  il
          Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale
          e  sostanziale,  delle  disposizioni  legislative  vigenti,
          anche di recepimento e attuazione della normativa  europea,
          apportando a esse le opportune modifiche volte a  garantire
          e migliorare la coerenza giuridica,  logica  e  sistematica
          della normativa  di  settore,  ad  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare  il  linguaggio  normativo  e  a   individuare
          espressamente le  disposizioni  da  abrogare,  fatta  salva
          comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile. 
                2. Il Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) con riguardo  alle  definizioni  concernenti  la
          condizione di disabilita' e alla revisione, al  riordino  e
          alla semplificazione della normativa di settore: 
                    1) adozione di una definizione  di  «disabilita'»
          coerente  con  l'articolo  1,  secondo   paragrafo,   della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', anche integrando la legge 5 febbraio 1992,
          n. 104,  e  introducendo  disposizioni  che  prevedano  una
          valutazione di  base  della  disabilita'  distinta  da  una
          successiva    valutazione     multidimensionale     fondata
          sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla  persona
          con disabilita' o da chi la  rappresenta,  previa  adeguata
          informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui puo'
          accedere, finalizzata  al  progetto  di  vita  individuale,
          personalizzato e partecipato di cui  alla  lettera  c)  del
          presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a
          tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere; 
                    2) adozione della Classificazione  internazionale
          del funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  -
          International Classification of Functioning, Disability and
          Health (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale  della
          sanita' il  22  maggio  2001,  e  dei  correlati  strumenti
          tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione
          e dell'analisi del funzionamento, della disabilita' e della
          salute, congiuntamente alla  versione  adottata  in  Italia
          della Classificazione internazionale delle  malattie  (ICD)
          dell'Organizzazione mondiale della sanita' e a  ogni  altra
          eventuale scala di valutazione  disponibile  e  consolidata
          nella letteratura scientifica e nella pratica clinica; 
                    3) separazione dei percorsi  valutativi  previsti
          per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti  e
          da quelli previsti per i minori; 
                    4) adozione di una  definizione  di  "profilo  di
          funzionamento" coerente con l'ICF  e  con  le  disposizioni
          della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita' e che tenga conto dell'ICD; 
                    5) introduzione nella legge 5 febbraio  1992,  n.
          104,  della  definizione  di  "accomodamento  ragionevole",
          prevedendo adeguati strumenti di  tutela  coerenti  con  le
          disposizioni della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui
          diritti delle persone con disabilita'; 
                  b) con riguardo all'accertamento della  disabilita'
          e alla revisione dei suoi processi valutativi di base: 
                    1)   previsione   che,   in   conformita'    alle
          indicazioni  dell'ICF   e   tenuto   conto   dell'ICD,   la
          valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in  coerenza
          con la Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
          persone con disabilita', la condizione di disabilita' e  le
          necessita'  di  sostegno,  di  sostegno  intensivo   o   di
          restrizione della partecipazione della persona ai fini  dei
          correlati benefici o istituti; 
                    2)  al   fine   di   semplificare   gli   aspetti
          procedurali  e  organizzativi   in   modo   da   assicurare
          tempestivita',  efficienza,  trasparenza  e  tutela   della
          persona con disabilita', razionalizzazione  e  unificazione
          in un'unica procedura del processo valutativo  di  base  ai
          sensi  della  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   degli
          accertamenti  afferenti  all'invalidita'  civile  ai  sensi
          della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecita'  civile  ai
          sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della  legge  3
          aprile 2001, n. 138, alla sordita' civile  ai  sensi  della
          legge 26 maggio 1970, n. 381, alla  sordocecita'  ai  sensi
          della legge 24  giugno  2010,  n.  107,  delle  valutazioni
          propedeutiche   all'individuazione   degli    alunni    con
          disabilita' di cui all'articolo 1, comma 181,  lettera  c),
          numero  5),  della  legge   13   luglio   2015,   n.   107,
          all'accertamento della disabilita' ai fini  dell'inclusione
          lavorativa ai sensi della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  e
          dell'articolo  1,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e  alla  concessione
          di assistenza protesica, sanitaria e  riabilitativa,  delle
          valutazioni utili alla  definizione  del  concetto  di  non
          autosufficienza e delle valutazioni  relative  al  possesso
          dei  requisiti  necessari  per  l'accesso  ad  agevolazioni
          fiscali, tributarie e relative alla  mobilita'  nonche'  di
          ogni altro  accertamento  dell'invalidita'  previsto  dalla
          normativa vigente, confermando e garantendo la specificita'
          e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilita'; 
                    3)   previsione   che,   in   conformita'    alla
          definizione  di  disabilita'   e   in   coerenza   con   le
          classificazioni ICD e ICF, con decreto del  Ministro  della
          salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          disabilita' e con il Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, si provveda  al  progressivo  aggiornamento  delle
          definizioni, dei criteri e delle modalita' di  accertamento
          dell'invalidita' previsti dal decreto  del  Ministro  della
          sanita'  5  febbraio  1992,  pubblicato   nel   Supplemento
          ordinario n. 43  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26
          febbraio 1992; 
                    4)  affidamento  a  un  unico  soggetto  pubblico
          dell'esclusiva  competenza  medico-legale  sulle  procedure
          valutative di cui al numero 2), garantendone  l'omogeneita'
          nel  territorio  nazionale  e  realizzando,  anche  a  fini
          deflativi del contenzioso giudiziario, una  semplificazione
          e   razionalizzazione   degli   aspetti    procedurali    e
          organizzativi  del  processo  valutativo  di  base,   anche
          prevedendo  procedimenti  semplificati  di  riesame  o   di
          rivalutazione,   in   modo   che   siano   assicurate    la
          tempestivita',  l'efficienza  e  la  trasparenza  e   siano
          riconosciute la tutela e la  rappresentanza  della  persona
          con disabilita',  in  tutte  le  fasi  della  procedura  di
          accertamento della condizione di disabilita', garantendo la
          partecipazione  delle  associazioni  di  categoria  di  cui
          all'articolo 1, comma 3, della legge 15  ottobre  1990,  n.
          295; 
                    5)  previsione  di  un  efficace  e   trasparente
          sistema di  controlli  sull'adeguatezza  delle  prestazioni
          rese, garantendo l'interoperabilita' tra le banche di  dati
          gia'  esistenti,  prevedendo  anche  specifiche  situazioni
          comportanti l'irrivedibilita' nel tempo, fermi  restando  i
          casi di esonero gia' stabiliti dalla normativa vigente; 
                Omissis.». 
              - La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2022-2024»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31  dicembre
          2021. 
              - Si riportano i commi  792  e  793,  dell'articolo  1,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022: 
                «792. Ai fini di  cui  al  comma  791  e'  istituita,
          presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la  Cabina
          di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di  regia
          e' presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
          autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  il
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  i
          Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
          terzo  comma,  della  Costituzione,  il  presidente   della
          Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  il
          presidente  dell'Unione  delle  province  d'Italia   e   il
          presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          o loro delegati. 
                793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
          di finanza pubblica e in coerenza con i relativi  obiettivi
          programmati: 
                  a) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti per materia, una  ricognizione  della  normativa
          statale e delle funzioni esercitate  dallo  Stato  e  dalle
          regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di  cui
          all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti  per  materia,  una  ricognizione  della   spesa
          storica  a  carattere  permanente   dell'ultimo   triennio,
          sostenuta dallo Stato in  ciascuna  regione  per  l'insieme
          delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
          Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna  funzione
          esercitata dallo Stato; 
                  c) individua, con il supporto delle amministrazioni
          competenti per materia, le materie o gli ambiti di  materie
          che sono  riferibili  ai  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
          tecniche  formulate  dalla  Commissione   tecnica   per   i
          fabbisogni standard; 
                  d) determina, nel rispetto dell'articolo  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e,  comunque,  nell'ambito
          degli stanziamenti di bilancio a  legislazione  vigente,  i
          LEP, sulla base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  29-bis,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
          metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
          c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.
          216, ed elaborate con l'ausilio  della  societa'  Soluzioni
          per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione  con
          l'Istituto nazionale  di  statistica  e  con  la  struttura
          tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome presso il Centro interregionale di  studi
          e documentazione (CINSEDO) delle regioni.». 
              - Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante:
          «Definizione  della  condizione   di   disabilita',   della
          valutazione di base, di  accomodamento  ragionevole,  della
          valutazione   multidimensionale   per   l'elaborazione    e
          attuazione del progetto di vita individuale  personalizzato
          e partecipato» e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          111 del 14 maggio 2024. 
              - Il decreto del Ministro della salute 23 maggio  2022,
          n. 77, recante:  «Regolamento  recante  la  definizione  di
          modelli  e  standard  per   lo   sviluppo   dell'assistenza
          territoriale   nel   Servizio   sanitario   nazionale»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144  del  22  giugno
          2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  6   del   decreto
          legislativo 15 marzo  2024,  n.  29,  come  modificato  dal
          presente decreto, si vedano le note alle premesse.