IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante «Nuovi interventi
per la salvaguardia di Venezia»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del
terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
«Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni
per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico»;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante
«Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo
ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i regolamenti (UE)
n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE)
2019/1937»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025 - 2027»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di
investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile
regionale, nonche' di stabilire misure urgenti in materia di
assistenza sociale e cura;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
urgenti in favore delle imprese e delle attivita' economiche, nonche'
in materia di enti territoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle
infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione
civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in
Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi',
agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari,
non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre
2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.
Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91
e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022,
nonche' dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse
del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo
26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di
gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura di
affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli
appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari,
alla revoca del contributo concesso.».
2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.
143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di
risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento
degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti
attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo
della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto
Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria
alla quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano
trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli
effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio
delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le
quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili
non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella
disponibilita' del medesimo Fondo.».
3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri
interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di
contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri interessati».