IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in
particolare, l'articolo 15, comma 3;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»
e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante
«Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei
Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle
finali ATP Torino 2021 - 2025, nonche' in materia di divieto di
attivita' parassitarie»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici»;
Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi
paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario
rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico
Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati
Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di
atleti, tecnici, spettatori e turisti;
Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti,
tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del
Comitato Internazionale Paralimpico e di entita' loro collegate,
nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto,
determina la necessita' e l'urgenza di dare avvio ad azioni,
programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla
logistica, alla sostenibilita' finanziaria, alla sicurezza e al
soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi;
Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e
sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi
olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano -
Cortina 2026», sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico
Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attivita'
complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale
predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la
corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi,
e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract;
Considerata, in particolare, la necessita' di svolgere le attivita'
e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti
sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della
manifestazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla
realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonche'
di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei
strumenti finanziari;
Ritenuta, la straordinaria necessita' e l'urgenza di apportare
alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza
del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori
delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle
prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra richiamato, in
tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e
degli altri sport della neve;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza, di
apportare modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», anche al fine di
allineare la copertura economica all'anno 2025, in considerazione
dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso
gli organi competenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made
in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti dell'universita' e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e
paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la
trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti
destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003
n. 259.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attivita' di vigilanza e controllo delle frequenze
radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso
della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi e'
autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro
1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle
apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al
primo periodo e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno
2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per
l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a
disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di
interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in materia
di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369,
della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalita' di
trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti
organi o enti.