IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano  -  CONI  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'articolo 7, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria»,  e,  in
particolare, l'articolo 15, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200; 
  Visto il decreto legislativo  27  febbraio  2017,  n.  43,  recante
«Riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche,  concernente  il
Comitato italiano paralimpico, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1,
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto il decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno   2019,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti per  il  rilancio  del  settore  dei  contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici»
e, in particolare, l'articolo 4, comma 3; 
  Visto il decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8   maggio   2020,   n.   31,   recante
«Disposizioni urgenti  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  dei
Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e  delle
finali ATP Torino 2021 - 2025,  nonche'  in  materia  di  divieto  di
attivita' parassitarie»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici»; 
  Considerato che i  XXV  Giochi  olimpici  invernali  e  XIV  Giochi
paralimpici invernali «Milano Cortina 2026»  rivestono  straordinario
rilievo   internazionale,   coinvolgendo   il    Comitato    Olimpico
Internazionale, il Comitato Internazionale  Paralimpico,  i  Comitati
Olimpici delle nazioni  partecipanti  e  un  elevatissimo  numero  di
atleti, tecnici, spettatori e turisti; 
  Considerato che l'eccezionale afflusso di  delegazioni  di  atleti,
tecnici, rappresentanti del  Comitato  Olimpico  Internazionale,  del
Comitato Internazionale Paralimpico  e  di  entita'  loro  collegate,
nonche' di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati
dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione  Veneto,
determina  la  necessita'  e  l'urgenza  di  dare  avvio  ad  azioni,
programmi e interventi essenziali e  connessi,  relativi  anche  alla
logistica, alla  sostenibilita'  finanziaria,  alla  sicurezza  e  al
soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi; 
  Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a  garanzia  e
sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi
olimpici invernali e  XIV  Giochi  paralimpici  invernali  «Milano  -
Cortina 2026», sono stati assunti impegni con  il  Comitato  Olimpico
Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attivita'
complesse  da  realizzare  necessariamente  in  un  ambito  temporale
predefinito e con termini prefissati, finalizzate  ad  assicurare  la
corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi  stessi,
e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract; 
  Considerata, in particolare, la necessita' di svolgere le attivita'
e le azioni preordinate al puntuale rispetto  degli  impegni  assunti
sopra  menzionati  e  tesi   a   garantire   lo   svolgimento   della
manifestazione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla
realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra  individuati,  nonche'
di supportare l'organizzazione e  lo  svolgimento  attraverso  idonei
strumenti finanziari; 
  Ritenuta, la straordinaria  necessita'  e  l'urgenza  di  apportare
alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  40,
in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista  della  scadenza
del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i  gestori
delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative  alle
prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra  richiamato,  in
tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci  e
degli altri sport della neve; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza,  di
apportare modifiche all'articolo 13-bis del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo  5  della
legge 8  agosto  2019,  n.  86,  recante  riordino  e  riforma  delle
disposizioni  in  materia  di  enti   sportivi   professionistici   e
dilettantistici, nonche'  di  lavoro  sportivo»,  anche  al  fine  di
allineare la copertura economica  all'anno  2025,  in  considerazione
dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso
gli organi competenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 2025; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per  la
pubblica   amministrazione,   dell'economia    e    delle    finanze,
dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made
in Italy, delle infrastrutture e  dei  trasporti  dell'universita'  e
della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  dei  giochi  olimpici  e
paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026» 
 
  1. L'assegnazione e l'uso delle  frequenze  da  utilizzare  per  la
trasmissione   dei   Giochi   olimpici   e   paralimpici    invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito  ai  soggetti
destinatari del rilascio  delle  autorizzazioni  generali  per  l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
dell'articolo  2  comma  4  dell'allegato   12   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto  2003
n. 259. 
  2. Le richieste e il rilascio dei  provvedimenti  autorizzatori  di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 
  3. Per le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  delle  frequenze
radioelettriche, da svolgere sia in  via  preventiva  che  nel  corso
della  manifestazione  sulle  aree  interessate   dagli   eventi   e'
autorizzata la spesa di euro  259.261  per  l'anno  2025  e  di  euro
1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio  triennale  2025-2027
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto  dei  materiali  e  delle
apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attivita' di cui al
primo periodo e' autorizzata la spesa  di  euro  400.000  per  l'anno
2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto,  ai
fini del  bilancio  triennale  2025-2027  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. 
  4. Le risorse del Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  possono  essere  destinate  per
l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire  la  messa  a
disposizione degli  impianti  utilizzati  per  i  Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per  eventi  ritenuti  di
interesse  pubblico  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata in  materia
di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo  1,  comma  369,
della  legge  n.  205  del  2017  sono  stabilite  le  modalita'   di
trasferimento delle risorse di cui al presente  comma  ai  competenti
organi o enti.