IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
che ha istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero
della salute un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali
d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni
chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari;
Visto il comma 208, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
che per l'attuazione di quanto stabilito al comma 207 della medesima
legge ha disposto uno stanziamento di euro 250.000,00 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, al quale possono accedere i proprietari
di animali d'affezione che abbiano un valore dell'ISEE inferiore a
16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni;
Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte, sul
capitolo 5345, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il sostegno
ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite
veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreche'
nell'acquisto di farmaci veterinari» nell'ambito della missione
«Tutela della salute», del programma di spesa «Tutela della salute,
innovazione e politiche internazionali», azione «Sorveglianza
epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie
animali e controllo sanitario delle produzioni e della
commercializzazione degli alimenti, alimentazione animale e
sorveglianza del farmaco veterinario» dello stato di previsione del
Ministero della salute;
Tenuto conto che, ai fini del concorso delle amministrazioni
centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio
termine 2025-2029, lo stanziamento del sopra citato capitolo 5345,
piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero della
salute, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e' pari a 237.500 euro;
Visto il comma 209, art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
cosi' come modificato dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
15 marzo 2024, n. 29, ai sensi del quale con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri di ripartizione tra le regioni
delle risorse di cui all'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso al
medesimo fondo;
Considerata l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30
novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della
finanza della Regione Trentino Alto-Adige e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», operata, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non
partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;
Visto il regolamento (UE) 2016/429, art. 4, paragrafo 1, punto 11),
che definisce «animale da compagnia» un animale appartenente alle
specie elencate nell'allegato I detenuto a fini privati non
commerciali e punto 13), che definisce «proprietario di animali da
compagnia» la persona fisica indicata come il proprietario nel
documento di identificazione di cui all'art. 247, lettera c),
all'art. 248, paragrafo 2, all'art. 249, paragrafo 1, lettera c), e
all'art. 250, paragrafo 2, del medesimo regolamento;
Visto l'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2016/429, che
individua cani, gatti e furetti quali animali da compagnia;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, contenente
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto del Ministero della salute 2 novembre 2023
«Modalita' tecniche ed operative per l'implementazione del Sistema di
identificazione nazionale degli animali da compagnia (SINAC)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18
dicembre 2023, n. 294;
Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata»;
Ritenuto di consentire l'accesso al fondo ai proprietari di animali
da compagnia registrati nel SINAC o nelle banche dati regionali per
l'identificazione degli animali da compagnia, per i quali e'
accertabile il requisito della proprieta' attraverso la consultazione
delle banche dati;
Tenuto conto che hanno diritto di accedere al fondo i proprietari
di animali d'affezione con eta' superiore a sessantacinque anni e con
un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro;
Ritenuto di procedere alla ripartizione delle risorse stanziate
dall'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra le
regioni in base alla popolazione ultrassessantacinquenne residente
avente, nell'anno 2023, un ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei
criteri di ripartizione tra le regioni;
Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 27 marzo 2025 (rep. atti n. 39/CSR);
Decreta:
Art. 1
Criteri di ripartizione
1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, iscritto nel capitolo di bilancio 5345, piano
gestionale 1, «fondo per il sostegno ai proprietari di animali
d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni
chirurgiche veterinarie, oltreche' nell'acquisto di farmaci
veterinari», dello stato di previsione del Ministero della salute, e'
ripartito tra le regioni, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,
in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni con ISEE
ordinario inferiore a 16.215 nell'anno 2023, come da piano allegato
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.