IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 207, della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,
che ha istituito nello stato di previsione della spesa del  Ministero
della salute un fondo destinato a sostenere i proprietari di  animali
d'affezione  nel  pagamento  di  visite  veterinarie   e   operazioni
chirurgiche veterinarie nonche' nell'acquisto di farmaci veterinari; 
  Visto il comma 208, art. 1, della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,
che per l'attuazione di quanto stabilito al comma 207 della  medesima
legge ha disposto uno stanziamento di euro  250.000,00  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, al quale possono accedere i  proprietari
di animali d'affezione che abbiano un valore  dell'ISEE  inferiore  a
16.215 euro e un'eta' superiore a sessantacinque anni; 
  Considerato che le  sopracitate  risorse  risultano  iscritte,  sul
capitolo 5345, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il  sostegno
ai  proprietari  di  animali  d'affezione  nel  pagamento  di  visite
veterinarie,   operazioni    chirurgiche    veterinarie,    oltreche'
nell'acquisto  di  farmaci  veterinari»  nell'ambito  della  missione
«Tutela della salute», del programma di spesa «Tutela  della  salute,
innovazione  e  politiche   internazionali»,   azione   «Sorveglianza
epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie
animali   e   controllo   sanitario   delle   produzioni   e    della
commercializzazione   degli   alimenti,   alimentazione   animale   e
sorveglianza del farmaco veterinario» dello stato di  previsione  del
Ministero della salute; 
  Tenuto conto  che,  ai  fini  del  concorso  delle  amministrazioni
centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi  programmatici
di finanza pubblica  del  Piano  strutturale  di  bilancio  di  medio
termine 2025-2029, lo stanziamento del sopra  citato  capitolo  5345,
piano gestionale 1, dello stato di  previsione  del  Ministero  della
salute, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e' pari a 237.500 euro; 
  Visto il comma 209, art. 1, della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,
cosi' come modificato dall'art. 13, comma 4, del decreto  legislativo
15 marzo 2024, n. 29, ai sensi del quale  con  decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e previa intesa  in  sede  di  conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono definiti i criteri di ripartizione  tra  le  regioni
delle risorse di cui all'art. 1, comma 208, della legge  30  dicembre
2023, n. 213, nonche' i  requisiti  e  le  modalita'  di  accesso  al
medesimo fondo; 
  Considerata l'abrogazione degli articoli  5  e  6  della  legge  30
novembre 1989, n. 386, recante  «Norme  per  il  coordinamento  della
finanza della Regione Trentino Alto-Adige e delle  Province  autonome
di Trento e  di  Bolzano  con  la  riforma  tributaria»,  operata,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'art. 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non
partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429, art. 4, paragrafo 1, punto 11),
che definisce «animale da compagnia»  un  animale  appartenente  alle
specie  elencate  nell'allegato  I  detenuto  a  fini   privati   non
commerciali e punto 13), che definisce «proprietario  di  animali  da
compagnia» la  persona  fisica  indicata  come  il  proprietario  nel
documento  di  identificazione  di  cui  all'art.  247,  lettera  c),
all'art. 248, paragrafo 2, all'art. 249, paragrafo 1, lettera  c),  e
all'art. 250, paragrafo 2, del medesimo regolamento; 
  Visto l'allegato I, parte A, del  regolamento  (UE)  2016/429,  che
individua cani, gatti e furetti quali animali da compagnia; 
  Visto il decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  134,  contenente
disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione
degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento
della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h),  i)
e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  della  salute  2  novembre  2023
«Modalita' tecniche ed operative per l'implementazione del Sistema di
identificazione  nazionale  degli  animali  da  compagnia   (SINAC)»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18
dicembre 2023, n. 294; 
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175 recante «Semplificazione fiscale e dichiarazione  dei  redditi
precompilata»; 
  Ritenuto di consentire l'accesso al fondo ai proprietari di animali
da compagnia registrati nel SINAC o nelle banche dati  regionali  per
l'identificazione  degli  animali  da  compagnia,  per  i  quali   e'
accertabile il requisito della proprieta' attraverso la consultazione
delle banche dati; 
  Tenuto conto che hanno diritto di accedere al fondo  i  proprietari
di animali d'affezione con eta' superiore a sessantacinque anni e con
un valore dell'ISEE inferiore a 16.215 euro; 
  Ritenuto di procedere alla  ripartizione  delle  risorse  stanziate
dall'art. 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tra  le
regioni in base alla  popolazione  ultrassessantacinquenne  residente
avente, nell'anno 2023, un ISEE ordinario inferiore a 16.215 euro; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  procedere  alla  definizione  dei
criteri di ripartizione tra le regioni; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
nella seduta del 27 marzo 2025 (rep. atti n. 39/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 208, della legge  30  dicembre
2023,  n.  213,  iscritto  nel  capitolo  di  bilancio  5345,   piano
gestionale 1, «fondo  per  il  sostegno  ai  proprietari  di  animali
d'affezione  nel  pagamento   di   visite   veterinarie,   operazioni
chirurgiche   veterinarie,   oltreche'   nell'acquisto   di   farmaci
veterinari», dello stato di previsione del Ministero della salute, e'
ripartito tra le regioni, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026,
in proporzione al numero di residenti ultrasessantacinquenni con ISEE
ordinario inferiore a 16.215 nell'anno 2023, come da  piano  allegato
al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.