IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2024, n. 207, (legge bilancio  2025)
che all'art. 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto
dall'art. 11, comma 6, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a  decorrere
dall'anno 2025 le  quote  di  spettanza  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle specialita' medicinali appartenenti alla classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, sono fissate per le aziende farmaceutiche  e  per  i  grossisti,
rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e  del  3,65  per
cento; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2023, n. 213, (legge bilancio  2024)
che all'art. 1, comma 224,  stabilisce  che  l'Agenzia  italiana  del
farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuita'
assistenziale   ospedale-territorio   (PHT)   individuando   l'elenco
vincolante  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT
alla classe A; 
  Tenuto conto della determina AIFA n. 926/2025 del  2  luglio  2025,
recante  «Determina  di  aggiornamento  dell'elenco  vincolante   dei
medicinali che transitano dal regime di classificazione "A-PHT"  alla
classe "A" ai sensi della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  art.  1,
comma 224»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1838/2017  del  5  dicembre   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 310 del 24 dicembre  2019,  recante  «Riclassificazione
del medicinale per uso umano "Steglatro", ai sensi dell'art. 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  1837/2017  del  5  dicembre   2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 310 del 24 dicembre  2019,  recante  «Riclassificazione
del medicinale per uso umano  "Segluromet",  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Vista la determina AIFA n. 369/2022 del 16 maggio 2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 124 del 28 maggio 2022, recante «Riclassificazione del  medicinale
per uso umano "Steglujan", ai sensi  dell'art.  8,  comma  10,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537»; 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta del 17-21 marzo 2025; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' Merck Sharp & Dohme B.V. in  data  1°  aprile  2025  per  la
rinegoziazione ai fini del transito delle gliflozine  dal  regime  di
classificazione A/PHT ad A, relativamente ai  medicinali  «Steglatro»
(ertugliflozin),    «Segluromet»     (ertugliflozin/metformina)     e
«Steglujan» (empagliflozin/linagliptin); 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla Merck Sharp & Dohme  B.V.
a ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale  relativamente  ai
medicinali      «Steglatro»       (ertugliflozin),       «Segluromet»
(ertugliflozin/metformina) e «Steglujan» (empagliflozin/linagliptin); 
  Visti i pareri resi  dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta straordinaria del 20 maggio 2025 e nella seduta  del  27
maggio 2025; 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta straordinaria del 3 giugno 2025 con il quale sono  state
rinegoziate  le  condizioni   di   rimborsabilita'   dei   medicinali
«Steglatro» (ertugliflozin), «Segluromet»  (ertugliflozin/metformina)
e «Steglujan» (empagliflozin/linagliptin) che transitano  dal  regime
di classificazione A/PHT ad A; 
  Vista la delibera n.  37  del  30  giugno  2025  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente la rinegoziazione ai fini  del
transito delle gliflozine dal regime di classificazione A/PHT ad A; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  STEGLATRO  (ertugliflozin)  e'   rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Steglatro» e' indicato nel trattamento di  pazienti  adulti  con
diabete  mellito  di  tipo  2  non  sufficientemente  controllato  in
aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico: 
      come monoterapia quando metformina e' considerato inappropriato
a causa di intolleranza o controindicazioni; 
      in aggiunta ad altri medicinali usati per  il  trattamento  del
diabete. 
  Confezione: «5 mg - compressa rivestita con  film  -  uso  orale  -
blister (AL/PVC/PA/AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 046339026/E (in base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Confezione: «15 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
blister (AL/PVC/PA/AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 046339089/E (in base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Il medicinale SEGLUROMET (ertugliflozin/metformina) e'  rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Segluromet» e' indicato nel trattamento di pazienti  adulti  con
diabete mellito di tipo 2 in  aggiunta  alla  dieta  e  all'esercizio
fisico: 
      in pazienti insufficientemente controllati con la dose  massima
tollerata di metformina da sola; 
      in associazione ad altri  medicinali  per  il  trattamento  del
diabete in pazienti insufficientemente controllati con  metformina  e
questi medicinali; 
      in   pazienti   gia'   in   trattamento   con    l'associazione
ertugliflozin e metformina in compresse separate. 
  Confezione: «2,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (AL/PVC/PA/AL)» 56 compresse - A.I.C. n.  046343113/E
(in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Confezione: «7,5 mg/1000 mg - compressa rivestita con  film  -  uso
orale - blister (AL/PVC/PA/AL)» 56 compresse - A.I.C. n.  046343253/E
(in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 35,78. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,05. 
  Nota AIFA: 100. 
  Il medicinale STEGLUJAN (empagliflozin/linagliptin) e'  rinegoziato
alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «Steglujan» e'  indicato  in  pazienti  adulti  di  eta'  pari  o
superiore a 18 anni con  diabete  mellito  di  tipo  2  come  terapia
aggiuntiva alla dieta e all'esercizio fisico: 
      per migliorare il controllo  glicemico  quando  metformina  e/o
sulfanilurea  (SU)  e  uno  dei  monocomponenti  di  «Steglujan»  non
forniscono un adeguato controllo glicemico; 
      in   pazienti   gia'   in   trattamento   con    l'associazione
ertugliflozin e sitagliptin in compresse separate. 
  Confezione: «5 mg/100 mg compressa rivestita con film uso orale» 28
compresse in blister (AL/PVC/PA/AL) - A.I.C. n. 046342022/E (in  base
10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 73,18. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 120,75. 
  Nota AIFA: 100. 
  Confezione: «15 mg/100 mg compressa rivestita con film  uso  orale»
28 compresse in blister (AL/PVC/PA/AL) - A.I.C.  n.  046342085/E  (in
base 10). 
  Classe di rimborsabilita': A. 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 73,18. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 120,75. 
  Nota AIFA: 100. 
  Per  i   medicinali   «Steglatro»   (ertugliflozin),   «Segluromet»
(ertugliflozin/metformina):   sconto    obbligatorio    sul    prezzo
ex-factory, da praticarsi alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi
comprese le strutture sanitarie private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Il valore complessivo  degli  sconti  confidenziali  negoziati  con
l'AIFA, relativi alle  specialita'  medicinali  sopra  indicate,  che
transitano dal regime di classificazione A/PHT ad A, sono oggetto  di
retrocessione a favore delle regioni, secondo le modalita'  stabilite
nel «Disciplinare tecnico», di cui  all'allegato  2  della  determina
AIFA n. 926/2025 del 2 luglio 2025. 
  Per   il   medicinale   «Steglujan»    (empagliflozin/linagliptin):
riduzione sul prezzo al pubblico, lordo riduzioni di legge,  come  da
condizioni negoziali. 
  Per tutti  i  medicinali  oggetto  del  presente  provvedimento  si
applicano le seguenti condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Fermo restando il prezzo ex-factory di cui  al  presente  articolo,
pari al 66,65 per cento del prezzo al pubblico  [in  alternativa  ove
previsto: 58,65 per cento nel caso di medicinali di cui all'art.  13,
comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso
di erogazione nell'ambito del canale convenzionale,  il  titolare  di
A.I.C. cede il valore, corrispondente alla quota di  spettanza  dello
0,65 per cento, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3  per
cento al 3,65 per cento del  prezzo  di  vendita  al  pubblico  della
specialita' medicinale oggetto della presente determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Accordo novativo della determina AIFA n. 1838/2017 del  5  dicembre
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 310 del 24 dicembre 2019, della determina AIFA n.
1837/2017 del 5 dicembre 2019, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 310 del  24  dicembre
2019  e  della  determina  AIFA  n.  369/2022  del  16  maggio  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 124 del 28 maggio 2022, limitatamente  alle  condizioni
di prezzo e rimborsabilita', che, pertanto, si  estinguono  in  parte
qua.