IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli  articoli
dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1308/2013 recante organizzazione  comune  dei  mercati  dei  prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente  la  definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura  e  la  protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli  aromatizzati
e  (UE)  n.  228/2013   recante   misure   specifiche   nel   settore
dell'agricoltura   a   favore   delle   regioni   ultra   periferiche
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Vista la decisione di esecuzione  della  Commissione  C(2024)  6849
final, del 30 settembre 2024,  che  approva  la  modifica  del  piano
strategico della PAC  2023-2027  dell'Italia  ai  fini  del  sostegno
dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia  e  dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle  politiche   derivanti   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee e per  l'adeguamento  della  norma  nazionale  alle
direttive comunitarie, in particolare  l'art.  5  che  istituisce  un
Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  179,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2004,  n.  313   sulla   disciplina
dell'apicoltura, in particolare l'art. 9, comma 4; 
  Visto  il  decreto  10  gennaio  2007  recante  l'approvazione  del
documento  programmatico  per  il  settore  apistico  (DAP),  di  cui
all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; 
  Visto il decreto, del Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  del  4  dicembre  2009,  recante
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dell'11
agosto 2014, recante l'approvazione  del  manuale  operativo  per  la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art.  5
del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute,  del  7  marzo  2023,
recante l'approvazione del manuale operativo inerente alla gestione e
al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti  e  degli  animali  (sistema  I&R),  in
attuazione  del  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,   e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4, 8-decies, del decreto-legge 30  dicembre  2023,  n.
215 che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine per l'entrata  in
vigore del decreto 7 marzo 2023; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del  30  dicembre  2023,
coordinato con la legge  di  conversione  23  febbraio  2024,  n.  18
recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  normativi.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 ed, in
particolare, l'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma
8-decies che prevede testualmente: «Il termine per  il  completamento
degli adempimenti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
Ministro  della  salute  7  marzo  2023,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2023,  in  materia  di  gestione  e
funzionamento del sistema di identificazione  e  registrazione  degli
operatori, degli stabilimenti  e  degli  animali  (sistema  I&R),  e'
differito al 31 dicembre 2024»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri  e  le
modalita'  di  concessione,  controllo,  sospensione  e  revoca   del
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  per  tutti   i
prodotti indicati al comma 2 dell'art.  1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013  ad  eccezione  dei  prodotti  ortofrutticoli   freschi   e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio  di  oliva  e  delle
olive da  tavola,  al  fine  di  assicurare  sufficiente  uniformita'
operativa sul territorio nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n.  614768,  recante  le
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE)  2021/2115,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,  recante
norme sul sostegno ai piani strategici che gli  Stati  membri  devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici
della PAC) e  finanziati  dal  Fondo  europeo  agricolo  di  garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n.  1307/2013,  per
quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura; 
  Visto il decreto del Capo Dipartimento delle  politiche  europee  e
internazionali e dello sviluppo rurale  n.  0248360,  del  12  maggio
2023, con il quale e' stato istituito  il  Comitato  di  indirizzo  e
monitoraggio in attuazione dell'art.  4,  comma  4  del  decreto  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste 30 novembre 2022, n. 614768; 
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 30 maggio 2023, n. 0278467,  che  modifica
il  decreto  del   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  (UE)  C(2024)  6849,  del  30
settembre 2024, che approva la modifica del  piano  strategico  della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo  europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale; 
  Considerato che il mutato quadro  normativo  di  riferimento  rende
necessaria l'adozione  di  un  nuovo  decreto  ministeriale  ai  fini
dell'implementazione della decisione di esecuzione della  Commissione
C(2024) 6849, del 30  settembre  2024,  per  il  perseguimento  degli
obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1)
del  regolamento  (UE)  2021/2115,  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016; 
  Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per  la  gestione  dei
programmi  tesi  a  favorire  l'attuazione  interventi  nel   settore
apistico e di dover  meglio  precisare  l'ambito  di  intervento  dei
suddetti programmi; 
  Sentito il parere  dei  portatori  di  interesse  nel  corso  della
riunione, tenutasi in modalita' da remoto il 25 novembre 2024; 
  Sentito il parere del Comitato di indirizzo e monitoraggio  di  cui
all'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale  30  novembre  2022,  n.
614768; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 maggio 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Modifiche agli articoli 
 
  Il  decreto  del  Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste  del  30  novembre  2022,  n.  614768,  e'
modificato come segue: 
    1. All'art. 2, comma 2, sono aggiunte le lettere  «h.»,  «i.»  ed
«l.» seguenti: 
      h. «"Alimentazione di soccorso": la somministrazione di candito
o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati  per
la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei  casi  accertati
di "crisi climatica";»; 
      i. «"Crisi climatica": situazione, evidenziata da  ISMEA  nelle
forme indicate all'art. 7 comma 3, in cui il  verificarsi  di  eventi
meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle  piante,
comportino  una  insufficiente  alimentazione   naturale   da   parte
dell'ambiente dove sono collocati  gli  apiari,  tale  da  mettere  a
repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;»; 
      l. «"Spese propedeutiche": tutte quelle  spese  necessarie  per
preparare e avviare gli interventi previsti  dai  progetti  approvati
dalle amministrazioni partecipanti quali, le spese per: 
        studi di fattibilita': analisi preliminari  per  valutare  la
fattibilita' tecnica ed economica dei progetti. 
        Consulenze tecniche: supporto da  parte  di  esperti  per  la
progettazione e la pianificazione delle attivita'. 
        Avvio dell'attivita' di assistenza tecnica. 
      Queste spese devono  essere  essenziali  per  garantire  che  i
progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una  solida  base
per il loro sviluppo e implementazione.». 
  2. All'art. 4, comma 1, l'indirizzo PEC  dell'Ufficio  PIUE  VI  e'
sostituito dal seguente: aoo.piue@pec.masaf.gov.it 
  3. All'art. 5, il comma 2 e' sostituito  dal  testo  seguente:  «Ai
fini della successiva cessione del  materiale  ai  propri  associati,
sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate,  dei  soli
prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico
e  della  alimentazione  di  soccorso;  a  tal  proposito   l'importo
richiesto all'apicoltore per l'acquisto  del  bene  non  puo'  essere
superiore alla differenza tra la spesa fatturata per  l'acquisto  del
bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II.  Tutti
gli  altri  beni  materiali  e  immateriali  finanziati  alle   Forme
associate devono rimanere di proprieta' di queste  ultime  ed  essere
destinati a beneficio dei soci.». 
  4. All'art. 5, comma  3,  il  primo  ed  il  secondo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti periodi: 
    «I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le
attrezzature e  apparecchiature  varie,  gli  arredi  per  locali,  i
software ed i siti WEB, ad  uso  specifico  dell'azienda  apistica  o
della Forma associata, finanziati ai sensi del presente decreto e  il
cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro  l'arco  di  un
anno, devono essere mantenuti in azienda o in  possesso  della  Forma
associata,  per  un  periodo   minimo   dalla   data   di   effettiva
acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione
d'uso e di proprieta', salvo cause di forza  maggiore  e  circostanze
eccezionali. Tale periodo  minimo  e'  fissato  in  un  anno  per  il
materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed  in  tre
anni per i beni materiali, fatto salvo  quanto  previsto  in  materia
dalle singole regioni e province autonome». 
  5. All'art. 5, comma 5,  laddove  si  elencano  le  fattispecie  di
deroga al divieto di  cessione  dei  beni  finanziati  ai  sensi  del
presente decreto, dopo la lettera f) e' aggiunto il seguente periodo: 
    «Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte
delle Forme associate, dei  soli  prodotti  ad  uso  veterinario  per
l'apicoltura,  dell'alimentazione  di  soccorso   e   del   materiale
biologico.». 
  6. All'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: 
    «1. Le amministrazioni che presentano  i  sottoprogrammi  di  cui
all'art. 3, emanano i bandi per la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione all'assegnazione  degli  aiuti  per  la  realizzazione
delle azioni, di cui all'allegato II, entro il 31 luglio  di  ciascun
anno apistico. Sono fatte  salve  le  prerogative  decisionali  delle
amministrazioni in merito all'individuazione  dei  beneficiari,  alle
relative procedure e all'eventuale introduzione di tetti di spesa per
beneficiario.». 
  7. Il titolo dell'art. 7 e' sostituito dal seguente: 
    «Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP)  competenti,
di AGEA Coordinamento e di ISMEA». 
  8. All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma 3: 
    «ISMEA provvede, nel corso dell'anno apistico, alla  rilevazione,
distinta per regioni e province autonome, dei  dati  meteo-climatici,
di cui all'allegato VII che, singolarmente o combinati assieme  anche
con altri fattori oggettivi, possono  impattare  negativamente  sulla
vitalita' ed il  benessere  dell'alveare  e  provvede  altresi'  alla
rilevazione della alimentazione di soccorso mediamente somministrata.
Tale  verifica  tiene  conto  anche  delle   eventuali   segnalazioni
provenienti dalle Forme associate componenti il Comitato di indirizzo
e monitoraggio, di cui all'art. 4, comma 4, al fine  della  redazione
di un rapporto annuale relativo alla campagna apistica in corso. 
    Tali  segnalazioni  dovranno  essere  effettuate  utilizzando  il
prospetto di cui all'allegato VI  recante,  tra  le  altre  cose,  il
fabbisogno  medio  di   alimentazione   di   soccorso   eventualmente
necessario, espresso in kg/alveare di candito o sciroppo. 
    Non piu' tardi del 30 giugno di ogni anno, ISMEA elabora ed invia
al MASAF un rapporto, articolato per  regioni  e  province  autonome,
corredato da un resoconto meteoclimatico che documenta le  avversita'
alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso e  la  relativa
quantita'  di  alimentazione  di  soccorso  mediamente  somministrata
espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale. Il MASAF
approva, con proprio provvedimento, entro il 10 luglio seguente, tale
relazione  e  l'assegnazione  della  quantita'  di  alimentazione  di
soccorso  massima  nonche'  il  prezzo  massimo  unitario  nazionale,
calcolato come media nazionale, finanziabili per regione e  provincia
autonoma. 
    Le regioni e province autonome, nei  bandi  di  cui  all'art.  6,
possono limitare la quantita' massima finanziabile  di  alimentazione
di soccorso ad un  livello  inferiore  a  quello  ufficializzato  dal
MASAF.». 
  9. All'art. 10, comma 1,  dopo  il  punto,  aggiungere  il  periodo
seguente: «Sono esclusi dai benefici diretti, con la  sola  eccezione
dell'azione B1, relativa  alla  "Lotta  a  parassiti  e  malattie"  e
dell'azione B3, relativa al ripopolamento  del  patrimonio  apistico,
gli apicoltori registrati nella anagrafe apistica  nazionale  la  cui
attivita' di apicoltura e' classificata "Allevamento familiare". Sono
fatte  salve  le  prerogative   decisionali   delle   amministrazioni
regionali e delle province autonome in merito  all'individuazione  di
una soglia piu' restrittiva per l'accesso ai benefici diretti.».