IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare gli articoli
dal 54 al 56 e gli articoli 101 e 119;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2117, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti
agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,
la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati
e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore
dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche
dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del
7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per
taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli
organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 6849
final, del 30 settembre 2024, che approva la modifica del piano
strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno
dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle
direttive comunitarie, in particolare l'art. 5 che istituisce un
Fondo di rotazione;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante
l'attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina
dell'apicoltura, in particolare l'art. 9, comma 4;
Visto il decreto 10 gennaio 2007 recante l'approvazione del
documento programmatico per il settore apistico (DAP), di cui
all'art. 5, comma 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313;
Visto il decreto, del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, del 4 dicembre 2009, recante
disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'11
agosto 2014, recante l'approvazione del manuale operativo per la
gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'art. 5
del citato decreto ministeriale 4 dicembre 2009;
Visto il decreto del Ministro della salute, del 7 marzo 2023,
recante l'approvazione del manuale operativo inerente alla gestione e
al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), in
attuazione del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 4, 8-decies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.
215 che ha differito al 31 dicembre 2024 il termine per l'entrata in
vigore del decreto 7 marzo 2023;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023,
coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18
recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024 ed, in
particolare, l'art. 4 (Proroga di termini in materia di salute) comma
8-decies che prevede testualmente: «Il termine per il completamento
degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e
funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli
operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e'
differito al 31 dicembre 2024»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 febbraio 2016, n. 387, che definisce i criteri e le
modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del
riconoscimento delle organizzazioni di produttori per tutti i
prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n.
1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e
trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle
olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita'
operativa sul territorio nazionale;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768, recante le
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, per
quanto concerne gli interventi a favore del settore dell'apicoltura;
Visto il decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale n. 0248360, del 12 maggio
2023, con il quale e' stato istituito il Comitato di indirizzo e
monitoraggio in attuazione dell'art. 4, comma 4 del decreto del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste 30 novembre 2022, n. 614768;
Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 30 maggio 2023, n. 0278467, che modifica
il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 30 novembre 2022, n. 614768;
Vista la decisione di esecuzione (UE) C(2024) 6849, del 30
settembre 2024, che approva la modifica del piano strategico della
PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato
dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
Considerato che il mutato quadro normativo di riferimento rende
necessaria l'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai fini
dell'implementazione della decisione di esecuzione della Commissione
C(2024) 6849, del 30 settembre 2024, per il perseguimento degli
obiettivi specifici nel settore dell'apicoltura di cui all'art. 6 (1)
del regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del
Consiglio e l'abrogazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016;
Ritenuto di dover stabilire criteri uniformi per la gestione dei
programmi tesi a favorire l'attuazione interventi nel settore
apistico e di dover meglio precisare l'ambito di intervento dei
suddetti programmi;
Sentito il parere dei portatori di interesse nel corso della
riunione, tenutasi in modalita' da remoto il 25 novembre 2024;
Sentito il parere del Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui
all'art. 4, comma 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2022, n.
614768;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 maggio 2025;
Decreta:
Art. 1
Modifiche agli articoli
Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 30 novembre 2022, n. 614768, e'
modificato come segue:
1. All'art. 2, comma 2, sono aggiunte le lettere «h.», «i.» ed
«l.» seguenti:
h. «"Alimentazione di soccorso": la somministrazione di candito
o di sciroppi zuccherini, reperibili in commercio ed autorizzati per
la somministrazione agli alveari, esclusivamente nei casi accertati
di "crisi climatica";»;
i. «"Crisi climatica": situazione, evidenziata da ISMEA nelle
forme indicate all'art. 7 comma 3, in cui il verificarsi di eventi
meteorologici avversi, in particolari stadi fenologici delle piante,
comportino una insufficiente alimentazione naturale da parte
dell'ambiente dove sono collocati gli apiari, tale da mettere a
repentaglio il benessere delle api e la loro stessa sopravvivenza;»;
l. «"Spese propedeutiche": tutte quelle spese necessarie per
preparare e avviare gli interventi previsti dai progetti approvati
dalle amministrazioni partecipanti quali, le spese per:
studi di fattibilita': analisi preliminari per valutare la
fattibilita' tecnica ed economica dei progetti.
Consulenze tecniche: supporto da parte di esperti per la
progettazione e la pianificazione delle attivita'.
Avvio dell'attivita' di assistenza tecnica.
Queste spese devono essere essenziali per garantire che i
progetti presentati siano ben strutturati e abbiano una solida base
per il loro sviluppo e implementazione.».
2. All'art. 4, comma 1, l'indirizzo PEC dell'Ufficio PIUE VI e'
sostituito dal seguente: aoo.piue@pec.masaf.gov.it
3. All'art. 5, il comma 2 e' sostituito dal testo seguente: «Ai
fini della successiva cessione del materiale ai propri associati,
sono ammessi gli acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli
prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, del materiale biologico
e della alimentazione di soccorso; a tal proposito l'importo
richiesto all'apicoltore per l'acquisto del bene non puo' essere
superiore alla differenza tra la spesa fatturata per l'acquisto del
bene e il contributo pubblico ricevuto di cui all'allegato II. Tutti
gli altri beni materiali e immateriali finanziati alle Forme
associate devono rimanere di proprieta' di queste ultime ed essere
destinati a beneficio dei soci.».
4. All'art. 5, comma 3, il primo ed il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti periodi:
«I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le
attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i
software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o
della Forma associata, finanziati ai sensi del presente decreto e il
cui uso e utilita' economica non si esauriscano entro l'arco di un
anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma
associata, per un periodo minimo dalla data di effettiva
acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione
d'uso e di proprieta', salvo cause di forza maggiore e circostanze
eccezionali. Tale periodo minimo e' fissato in un anno per il
materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre
anni per i beni materiali, fatto salvo quanto previsto in materia
dalle singole regioni e province autonome».
5. All'art. 5, comma 5, laddove si elencano le fattispecie di
deroga al divieto di cessione dei beni finanziati ai sensi del
presente decreto, dopo la lettera f) e' aggiunto il seguente periodo:
«Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte
delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per
l'apicoltura, dell'alimentazione di soccorso e del materiale
biologico.».
6. All'art. 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Le amministrazioni che presentano i sottoprogrammi di cui
all'art. 3, emanano i bandi per la presentazione delle domande di
partecipazione all'assegnazione degli aiuti per la realizzazione
delle azioni, di cui all'allegato II, entro il 31 luglio di ciascun
anno apistico. Sono fatte salve le prerogative decisionali delle
amministrazioni in merito all'individuazione dei beneficiari, alle
relative procedure e all'eventuale introduzione di tetti di spesa per
beneficiario.».
7. Il titolo dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Compiti di pertinenza degli Organismi pagatori (OP) competenti,
di AGEA Coordinamento e di ISMEA».
8. All'art. 7 e' aggiunto il seguente comma 3:
«ISMEA provvede, nel corso dell'anno apistico, alla rilevazione,
distinta per regioni e province autonome, dei dati meteo-climatici,
di cui all'allegato VII che, singolarmente o combinati assieme anche
con altri fattori oggettivi, possono impattare negativamente sulla
vitalita' ed il benessere dell'alveare e provvede altresi' alla
rilevazione della alimentazione di soccorso mediamente somministrata.
Tale verifica tiene conto anche delle eventuali segnalazioni
provenienti dalle Forme associate componenti il Comitato di indirizzo
e monitoraggio, di cui all'art. 4, comma 4, al fine della redazione
di un rapporto annuale relativo alla campagna apistica in corso.
Tali segnalazioni dovranno essere effettuate utilizzando il
prospetto di cui all'allegato VI recante, tra le altre cose, il
fabbisogno medio di alimentazione di soccorso eventualmente
necessario, espresso in kg/alveare di candito o sciroppo.
Non piu' tardi del 30 giugno di ogni anno, ISMEA elabora ed invia
al MASAF un rapporto, articolato per regioni e province autonome,
corredato da un resoconto meteoclimatico che documenta le avversita'
alle origini del bisogno di alimentazione di soccorso e la relativa
quantita' di alimentazione di soccorso mediamente somministrata
espressa in kg/alveare e il prezzo medio unitario nazionale. Il MASAF
approva, con proprio provvedimento, entro il 10 luglio seguente, tale
relazione e l'assegnazione della quantita' di alimentazione di
soccorso massima nonche' il prezzo massimo unitario nazionale,
calcolato come media nazionale, finanziabili per regione e provincia
autonoma.
Le regioni e province autonome, nei bandi di cui all'art. 6,
possono limitare la quantita' massima finanziabile di alimentazione
di soccorso ad un livello inferiore a quello ufficializzato dal
MASAF.».
9. All'art. 10, comma 1, dopo il punto, aggiungere il periodo
seguente: «Sono esclusi dai benefici diretti, con la sola eccezione
dell'azione B1, relativa alla "Lotta a parassiti e malattie" e
dell'azione B3, relativa al ripopolamento del patrimonio apistico,
gli apicoltori registrati nella anagrafe apistica nazionale la cui
attivita' di apicoltura e' classificata "Allevamento familiare". Sono
fatte salve le prerogative decisionali delle amministrazioni
regionali e delle province autonome in merito all'individuazione di
una soglia piu' restrittiva per l'accesso ai benefici diretti.».