IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare il comma 1, primo
periodo, dell'art. 15 il quale stabilisce che: «Le norme tecniche di
prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le
gallerie stradali della rete stradale transeuropea» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 53 e 55;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, in
particolare, l'art. 12, comma 4-bis;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;
Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il
regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga
il regolamento (UE) n. 1315/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
il Ministro dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983 e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001,
recante «Sicurezza nelle gallerie stradali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre
2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed
elementi costruttivi di opere da costruzione» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192
del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021,
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021,
recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed
in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 237 del 4 ottobre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024,
recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021
recante criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2024;
Ritenuto necessario individuare i requisiti di sicurezza
antincendio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete
stradale transeuropea;
Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 9 settembre 2015, n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non
appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea,
cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.