IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge  6  agosto  1967,  n.  765,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla legge  urbanistica  17  agosto  1942,  n.  1150»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare  il  comma  1,  primo
periodo, dell'art. 15 il quale stabilisce che: «Le norme tecniche  di
prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le
gallerie stradali della  rete  stradale  transeuropea»  e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'» convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 53 e 55; 
  Visto  il  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.   109,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito,
con modificazioni, dalla legge  16  novembre  2018,  n.  130,  e,  in
particolare, l'art. 12, comma 4-bis; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione  per
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti  e  che  abroga  la
decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per  lo
sviluppo della rete  transeuropea  dei  trasporti,  che  modifica  il
regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga
il regolamento (UE) n. 1315/2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di  concerto  con
il Ministro dell'interno 2 aprile  1968,  n.  1444,  recante  «Limiti
inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di  distanza  fra  i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati  agli  insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita'
collettive, al verde pubblico o a  parcheggi  da  osservare  ai  fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.
765»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  n.  339  del  12  dicembre  1983  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici  5  giugno  2001,
recante  «Sicurezza  nelle  gallerie  stradali»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18  settembre
2001 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
5 novembre 2001, recante  «Norme  funzionali  e  geometriche  per  la
costruzione delle strade», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio  2007,
recante «Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed
elementi  costruttivi  di  opere  da  costruzione»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007,  recante
«Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita'
soggette al controllo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  74
del 29 marzo 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  20  dicembre  2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per  gli  impianti  di
protezione  attiva  contro  l'incendio  installati  nelle   attivita'
soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192
del 20 agosto 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2021,
recante «Criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,  ai
sensi dell'art. 46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  2  settembre  2021,
recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed
in  emergenza  e  caratteristiche   dello   specifico   servizio   di
prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,
lettera a), punto 4 e lettera b) del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237 del 4 ottobre 2021; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  13  settembre  2024,
recante «Modifiche ed  integrazioni  al  decreto  1°  settembre  2021
recante criteri generali per il controllo  e  la  manutenzione  degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,  ai
sensi dell'art.  46,  comma  3,  lettera  a)  punto  3,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2024; 
  Ritenuto  necessario   individuare   i   requisiti   di   sicurezza
antincendio  delle  gallerie  stradali  non  appartenenti  alla  rete
stradale transeuropea; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 9 settembre 2015, n. 2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali  non
appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui  all'allegato  1
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
gallerie stradali non appartenenti alla rete  stradale  transeuropea,
cosi' come definita all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.