IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visti in particolare gli articoli 16, 17 e 18 che prevedono,
rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno
della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti
sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle
imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e
dell'acquacoltura;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con
modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante
«Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-undecies del sopracitato
decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone: «sono
destinatari degli interventi del Programma nazionale (...)
relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali
riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali
delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le
associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le
organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo
nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti
bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del
settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in
relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale»;
Visto sempre l'art. 2, comma 5-decies del sopracitato decreto-legge
n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone che il Programma nazionale
triennale della pesca, contenente gli interventi di esclusiva
competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e
della concorrenza e competitivita' delle imprese di pesca nazionali
sia adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale
per la pesca e l'acquacoltura;
Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore
della pesca e dell'acquacoltura (C(2023) 1598 final del 17 marzo
2023) e 2023/C 107/01;
Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo
Piano triennale della pesca marittima e misure in materia di credito
peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla
pesca con reti da posta derivante;
Visto in particolare l'art. 2 della sopracitata legge che demanda
alla legge finanziaria la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
per il bilancio pluriennale per leggi di spesa permanente di natura
corrente ed in conto capitale;
Considerate le consultazioni con i soggetti portatori dei diversi
interessi del settore in conformita' alle norme del procedimento
amministrativo volte ad assicurare la partecipazione diretta degli
interessati;
Ravvisata l'urgenza di procedere sin da ora all'adozione del
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura
2025-2027, al fine di garantire ai soggetti attuatori una congrua
tempistica di attuazione dei progetti, tenuto conto della lunga e
complessa procedura amministrativa, anche a livello comunitario per
la valutazione di compatibilita' con il mercato comune, da attivare a
seguito dell'entrata in vigore del Programma stesso, nonche' della
normativa relativa al nuovo concetto di impegno, Impegno pluriennale
ad esigibilita' (IPE), in base alla riforma del bilancio dello Stato,
in vigore dal 1° gennaio 2019, che ha comportato dall'annualita' 2019
la chiusura delle attivita' del Programma alla data del 15 ottobre,
in modo da rendicontare, controllare e disporre il pagamento
dell'importo del progetto entro l'annualita' di riferimento;
Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere sin da ora, ai sensi del
sopracitato art. 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, all'adozione del Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura, contenente gli interventi di esclusiva
competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e
della concorrenza e competitivita' delle imprese di pesca nazionali,
nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria;
Decreta:
Articolo unico
1. Al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della
concorrenza e garantire la competitivita' del settore ittico, e'
adottato il Programma nazionale triennale della pesca e
dell'acquacoltura 2025-2027 allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
2. Per l'attuazione del Programma nazionale di cui al precedente
comma, sono utilizzati gli stanziamenti allo stato iscritti nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per gli anni 2025-2027 come attribuite ai pertinenti capitoli
dalla legge di bilancio 2025.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2025
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 785