IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in
particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della
direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per
l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre
2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della
direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri
minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per
l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in
particolare l'art. 36;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al Gruppo di lavoro
permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi
e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di
moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai
prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/ CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/ CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n.
690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione e che istituisce, tra le altre cose,
l'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
rilevanti per l'Unione («ORNQ»);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art.
3, che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo
sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di
moltiplicazione e l'art. 5 che identifica le competenze del Servizio
fitosanitario centrale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11
della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'allegato VI del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 20, recante le condizioni che devono soddisfare le
sementi ed in particolare le sezioni I e II, inerenti, tra le altre
cose, i requisiti relativi agli organismi nocivi regolamentati non da
quarantena (ORNQ), rispettivamente, per specie oleaginose e da fibra
e specie ortive;
Visto in particolare l'allegato VIII del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 20, recante i caratteri e condizioni da osservarsi
per determinare la differenziabilita', l'omogeneita', la stabilita'
e, nei casi previsti, il valore agronomico e di utilizzazione delle
varieta' di specie agrarie e ortive ai fini della loro iscrizione nel
registro nazionale;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative
competenze;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2970 della Commissione
del 29 novembre 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/2072 per quanto riguarda le misure volte a prevenire la presenza
del Tomato brown rugose fruit virus sulle piante da impianto di
Solanum lycopersicum L. e suoi ibridi e di Capsicum annuum L. e
stabilisce le frequenze dei controlli ufficiali;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione,
del 29 novembre 2024, con la quale sono apportate modifiche delle
direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli
per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole e
delle specie di ortaggi;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione
del 29 novembre 2024 che modifica le direttive 2002/55/CE e
2002/57/CE del Consiglio e la direttiva 93/61/CEE della Commissione
per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi
per le piante sulle sementi e su altro materiale riproduttivo
vegetale, ed in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'elenco di cui
all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,
inerente i protocolli e le linee direttrici indicate, cosi' come
modificate dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/2963, contenenti i
caratteri e le condizioni minime sui quali deve vertere l'esame per
determinare la differenziabilita', l'omogeneita', la stabilita' e,
nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle
varieta' appartenenti ad alcune specie di piante agrarie e ortive;
Ritenuto necessario, altresi', in attuazione degli articoli 1 e 2
della direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010, aggiornare l'allegato
VI del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le
condizioni che devono soddisfare le sementi ed in particolare le
disposizioni di cui all'allegato VI, sezioni I e II, mediante
l'aggiunta dei due nuovi organismi nocivi regolamentati non da
quarantena (ORNQ) Tobacco ringspot virus e Tomato brown rugose fruit
virus;
Ravvisata la necessita' di recepire nell'ordinamento nazionale le
direttive di esecuzione (UE) 2024/2963 e (UE) 2024/3010, ai sensi
dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quali atti di
esecuzione dell'Unione europea che modificano esclusivamente
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;
Acquisito il parere favorevole del Gruppo di lavoro permanente per
la protezione delle piante - sezione sementi di cui al decreto
ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, nella seduta del 24 febbraio
2025;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso
nella seduta del 25 febbraio 2025;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:
Art. 1
1. Con il presente decreto, in attuazione della direttiva di
esecuzione (UE) 2024/2963 della Commissione, del 29 novembre 2024 e
ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono
aggiornati i protocolli per l'esame di varieta' di specie agricole e
ortive di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 20.
2. Con il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 2
della direttiva di esecuzione (UE) 2024/3010 della Commissione, del
29 novembre 2024 e ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, sono aggiornate, altresi', le disposizioni di cui alle
sezioni I e II dell'allegato VI del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 20, inerenti, tra le altre cose, i requisiti relativi agli
organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ).