IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 9 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», con il quale e'  stata
istituita l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 1, commi 574 e successivi,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,  n.  60,  recante  «Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria» e, in  particolare,  l'art.  13,
comma 1-bis,  che  ha  previsto,  a  supporto  dell'allora  direttore
generale, l'istituzione delle figure dirigenziali di livello generale
del direttore amministrativo  e  del  direttore  tecnico-scientifico,
nonche' l'adeguamento della dotazione organica e  dell'organizzazione
e del funzionamento dell'Agenzia da attuarsi mediante l'adozione  del
decreto ai sensi dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge n. 269/2003
sopra citato; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  8  novembre  2022,  n.   169,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n.  196,
recante «Proroga della Commissione consultiva tecnico  scientifica  e
del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del
farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione
scientifica ed economica del farmaco», che disciplina,  tra  l'altro,
la nuova organizzazione dell'Agenzia; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  e  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   avente   ad   oggetto
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326»,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 9 febbraio 2024, con
il  quale  il   dott.   Pierluigi   Russo   e'   nominato   direttore
tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile  2024,  con
il quale il prof. Robert Giovanni Nistico' e' nominato presidente del
consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  7  del  sopra  citato  decreto
ministeriale n. 245/2004 «il presidente ha la  rappresentanza  legale
dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del decreto-legge  n.
169 del 2022, e cura l'espletamento dei compiti e  l'esercizio  delle
funzioni di cui all'art. 48, comma 3, della legge di riferimento»; 
  Vista la delibera  n.  6  del  17  aprile  2024,  di  adozione  del
«Regolamento recante norme  sull'organizzazione  e  il  funzionamento
della Commissione scientifica ed economica del  farmaco  dell'Agenzia
italiana del farmaco», in corso di approvazione; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  art.  1,  comma  401,
dell'art. 1, il quale dispone che «a decorrere dal 1°  gennaio  2022,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un Fondo, con una dotazione di  1.000  milioni  di  euro
annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute
per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza  del
Ministero della salute  a  disciplinare  le  modalita'  operative  di
erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri  stabiliti
con il decreto adottato ai sensi del comma  405»  (d'ora  innanzi  il
Fondo farmaci innovativi); 
  Vista  la  determina  del  direttore  generale  p.t.   dell'Agenzia
italiana del farmaco n. 1535 del 12 settembre 2017, recante  «Criteri
per  la  classificazione  dei  farmaci  innovativi,  e  dei   farmaci
oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge 11
dicembre 2016, n. 232», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2017 e
sul sito istituzionale dell'agenzia stessa, entrata in vigore  il  19
settembre 2017; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare,
l'art. 35-ter, rubricato «Unificazione dei Fondi per il rimborso  dei
farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 art. 1, comma 259, il quale
dispone che «Il fondo di cui all'art. 1, comma  401  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle  regioni
delle spese  sostenute  per  l'acquisto  dei  farmaci  innovativi  e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di  200  milioni
di euro per l'anno  2023  e  di  300  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2024. Gli importi di cui al  presente  comma  integrano  il
finanziamento di cui al comma 258»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 281-292; 
  Visto, in particolare, il comma 285 della suddetta legge, il  quale
prevede che «All'esito della valutazione condotta  dalla  Commissione
scientifica ed economica dell'Agenzia italiana  del  farmaco  (AIFA),
sentiti i portatori di interesse e  le  associazioni  di  pazienti  e
cittadini,  l'agenzia  stessa,  con  determina  del  presidente,   su
proposta del direttore tecnico-scientifico da adottare  entro  il  31
marzo 2025, definisce i criteri  di  valutazione  per  l'attribuzione
dell'innovativita'  terapeutica   che   consente   il   finanziamento
dell'accesso al rimborso da parte del  Servizio  sanitario  nazionale
con le risorse del fondo di cui al comma 283»; 
  Viste le decisioni della CSE del 28 gennaio  2025  e  del  6  marzo
2025, con le quali e' stata approvata la prima versione del documento
relativo   ai   criteri    di    valutazione    per    l'attribuzione
dell'innovativita'  terapeutica  e  per  la  gestione  degli   agenti
antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti; 
  Preso atto, ai sensi del comma 285 sopra citato, delle osservazioni
pervenute all'attenzione  dell'AIFA  a  seguito  della  consultazione
pubblica avviata in data 12 marzo 2025, nei confronti  dei  portatori
di interesse, delle  associazioni  di  pazienti  e  dei  cittadini  e
conclusa in data 22 marzo 2025; 
  Viste le decisioni della CSE del 31 marzo 2025 e  del  7-11  aprile
2025 che hanno  aggiornato,  a  esito  delle  osservazioni  pervenute
nell'ambito della consultazione pubblica, il  documento  relativo  ai
criteri  di   valutazione   per   l'attribuzione   dell'innovativita'
terapeutica e per la gestione degli agenti antinfettivi per infezioni
da germi multiresistenti; 
  Su proposta del direttore tecnico-scientifico; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Nuovi criteri di attribuzione 
 
  1. Sono  definiti  i  criteri  di  valutazione  per  l'attribuzione
dell'innovativita'  terapeutica  e  per  la  gestione  degli   agenti
antinfettivi  per  infezioni  da  germi   multiresistenti,   di   cui
all'allegato n. 1 del presente provvedimento, accluso  alla  presente
quale parte integrante. 
  2.  Sono  definiti,  altresi',  il  modulo  per  la  richiesta  del
riconoscimento dell'innovativita' terapeutica  e  il  modulo  per  la
richiesta di inserimento nell'elenco degli  agenti  antinfettivi  per
infezioni da  germi  multiresistenti,  di  cui  rispettivamente  agli
allegati n. 2 e n. 3, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.