La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo  n.
26/2014,  sancisce  l'obbligatorieta'  per  gli   Stati   membri   di
trasmettere alla Commissione, la prima volta  entro  il  10  novembre
2015  e  successivamente  con  cadenza   annuale,   le   informazioni
statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure,  comprese
le   informazioni   sull'effettiva   gravita'   delle   procedure   e
sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati. 
    Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per
la  sperimentazione  animale,  raccoglie  i   dati,   provvede   alla
rielaborazione  e  alla  successiva  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
    Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successivamente  con
la  decisione  2020/569/UE,  la  Commissione  ha  fornito  istruzioni
dettagliate sulle modalita'  di  comunicazione  dei  dati  statistici
sull'uso degli animali, introducendo diverse  novita'  rispetto  alla
legislazione previgente: 
      deve essere rendicontato il numero di volte in cui si  utilizza
l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo  stesso
animale puo' essere utilizzato piu' volte. Pertanto, il numero  degli
utilizzi non puo' essere confrontato con il numero totale di  animali
cosiddetti «naïve», cioe' al primo utilizzo; 
      deve  essere   indicata   la   «sofferenza   effettiva   subita
dall'animale» durante la procedura, valutata  caso  per  caso  e  non
sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi  precedenti;  di
conseguenza non sono rendicontati  gli  animali  sentinella,  animali
soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali
ed embrionali di specie di mammiferi; 
      devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali  i
Cefalopodi, alcune specie  di  pesci,  o  gli  animali  geneticamente
modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza,  dolore
o disagio; 
      i  dati  devono  riferirsi  all'anno  in  cui  si  conclude  la
procedura: per i progetti di durata pari  o  superiore  ai due  anni,
tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il  termine
della procedura per quell'animale. 
    Con la decisione di esecuzione 2020/569/UE  del  16  aprile  2020
sono state ampliate alcune categorie di specie  animali  inserendo  i
tacchini per i volatili, le spigole (fam. serranidae,  moronidae),  i
salmoni (fam. salmonidae) e i guppy (fam. poecilidae) per i pesci. 
    Per quanto riguarda i primati non umani deve essere  indicato  il
luogo di nascita (non la provenienza). 
    Sono  state  inserite  nuove  categorie  nella  ricerca  di  base
(biologia   dello   sviluppo)   e   nella    ricerca    traslazionale
(alimentazione animale). 
    Per quanto concerne la produzione  di  anticorpi  monoclonali  e'
stata inserita  un  ulteriore  suddivisione  riguardo  la  produzione
esclusivamente con il metodo ascitico.