La direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati
a fini scientifici, recepita in Italia con il decreto legislativo n.
26/2014, sancisce l'obbligatorieta' per gli Stati membri di
trasmettere alla Commissione, la prima volta entro il 10 novembre
2015 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni
statistiche relative all'uso degli animali nelle procedure, comprese
le informazioni sull'effettiva gravita' delle procedure e
sull'origine e sulle specie di primati non umani utilizzati.
Il Ministero della salute, attraverso la Banca dati nazionale per
la sperimentazione animale, raccoglie i dati, provvede alla
rielaborazione e alla successiva pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Con la decisione di esecuzione 2012/707/UE e successivamente con
la decisione 2020/569/UE, la Commissione ha fornito istruzioni
dettagliate sulle modalita' di comunicazione dei dati statistici
sull'uso degli animali, introducendo diverse novita' rispetto alla
legislazione previgente:
deve essere rendicontato il numero di volte in cui si utilizza
l'animale nelle procedure considerato che, in alcuni casi, lo stesso
animale puo' essere utilizzato piu' volte. Pertanto, il numero degli
utilizzi non puo' essere confrontato con il numero totale di animali
cosiddetti «naïve», cioe' al primo utilizzo;
deve essere indicata la «sofferenza effettiva subita
dall'animale» durante la procedura, valutata caso per caso e non
sommata a quella eventualmente subita negli utilizzi precedenti; di
conseguenza non sono rendicontati gli animali sentinella, animali
soppressi al solo fine di ottenere organi o tessuti e le forme fetali
ed embrionali di specie di mammiferi;
devono essere rendicontate anche nuove specie animali, quali i
Cefalopodi, alcune specie di pesci, o gli animali geneticamente
modificati quando l'alterazione genetica comporta sofferenza, dolore
o disagio;
i dati devono riferirsi all'anno in cui si conclude la
procedura: per i progetti di durata pari o superiore ai due anni,
tali dati saranno comunicati nell'anno in cui si verifica il termine
della procedura per quell'animale.
Con la decisione di esecuzione 2020/569/UE del 16 aprile 2020
sono state ampliate alcune categorie di specie animali inserendo i
tacchini per i volatili, le spigole (fam. serranidae, moronidae), i
salmoni (fam. salmonidae) e i guppy (fam. poecilidae) per i pesci.
Per quanto riguarda i primati non umani deve essere indicato il
luogo di nascita (non la provenienza).
Sono state inserite nuove categorie nella ricerca di base
(biologia dello sviluppo) e nella ricerca traslazionale
(alimentazione animale).
Per quanto concerne la produzione di anticorpi monoclonali e'
stata inserita un ulteriore suddivisione riguardo la produzione
esclusivamente con il metodo ascitico.