IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare, l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del
2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione  triennale,  le  Regioni  interessate  possano  essere
autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e  con
il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  stipulare
appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale  carico
dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la  Banca
di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi  e
prestiti   Spa   e   con   i   soggetti   autorizzati   all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385»; 
  Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per
la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali  per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni  annui  per  la
durata residua dell'ammortamento del  mutuo,  a  decorrere  dall'anno
2016 e fino al 2044; 
  Vista in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del  citato  art.
10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca   e   con   il   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  per  definire  le  modalita'   di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita'  produttive»  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1,  recante  accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali  e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dagli enti pubblici,  sono  erogate  sulla  base  degli
stati di avanzamento vistati dal  capo  dell'ufficio  tecnico  o,  se
questi manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004)» e, in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   e   in
particolare l'art. 11, commi  4-bis  e  seguenti,  il  quale  prevede
l'adozione   di   un   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con   la   Conferenza
unificata per la definizione di priorita'  strategiche,  modalita'  e
termini per la predisposizione e  l'approvazione  di  appositi  piani
triennali,  articolati  in  annualita',  di  interventi  di  edilizia
scolastica nonche' i relativi finanziamenti; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 160, della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.
11,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16  gennaio  2003,  n.  3
cosi' come modificato dall'art. 41, comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto  degli
investimenti pubblici; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita',
e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies  che  ha  espunto  dalla
presente procedura autorizzativa il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -  28  febbraio
2007,  n.  15  recante  «Procedure  da  seguire  per  l'utilizzo   di
contributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la sopra
richiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 1, comma 512; 
  Vista la circolare del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24
maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui  all'art.  48  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196  (legge  di  contabilita'  e  finanza
pubblica); 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il  1°
agosto 2013, tra il Governo, le  regioni,  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani  di
edilizia scolastica formulati ai sensi  del  citato  art.  11,  commi
4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto in particolare l'art. 5 della citata Intesa che  prevede  che
le regioni, nel procedimento programmatorio,  valutino  i  fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comuni
e province, dell'utilizzo degli edifici vincolati  alla  destinazione
scolastica,  anche  in  considerazione,  tra  l'altro,  di  eventuali
proposte di razionalizzazione della rete scolastica, della  celerita'
di esecuzione degli interventi, la cui  immediata  cantierabilita'  -
con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,
alla disponibilita' delle aree e all'assenza di vincoli di  carattere
normativo - deve costituire elemento  di  priorita'  nell'accesso  al
finanziamento; 
  Visto altresi', l'art. 6 della suddetta  Intesa  che  prevede,  tra
l'altro,   una   rilevanza,   ai   fini   della   definizione   della
programmazione     degli     interventi,     anche     dell'eventuale
compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  23
gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'
di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su
base regionale, le risorse previste come  attivabili  in  termini  di
volume  di  investimento  derivanti  dall'utilizzo   dei   contributi
trentennali per l'importo di euro 40.000.000,00  annui  dal  2015  al
2044 autorizzati dall'art. 10 del  decreto-legge  n.  104  del  2013,
riportando  per  ciascuna  regione  la  quota  di  contributo   annuo
assegnato che costituisce il limite di spesa a  carico  del  bilancio
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  27
aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il
termine di scadenza per la predisposizione, da parte  delle  regioni,
dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31  maggio
2015  il  termine  entro  il  quale  il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sulla  base  dei  piani  triennali
regionali, predispone un'unica programmazione nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto  a
predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di
edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di  euro  40.000.000,00
annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti  in  data  13
luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e  le  modalita'
di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013  di  cui
al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti  i
termini, in particolare, al fine di procedere  all'aggiornamento  dei
piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo  di  10
milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e  alla  predisposizione
del  successivo  decreto  interministeriale  di  autorizzazione  alla
stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto  al
riparto su base regionale delle risorse  pari  a  euro  9.999.999,99,
come attivabili in  termini  di  volume  di  investimento,  derivanti
dall'utilizzo dei contributi  pluriennali  recati  dall'art.  10  del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015,  riportando  per
ciascuna regione la quota contributo annuo assegnata, che costituisce
il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani regionali 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli  enti  locali
sono stati autorizzati ad avviare i lavori  per  gli  interventi  del
piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  30
dicembre 2016, recante la proroga del  termine  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del  2016
imposto agli enti  locali  per  l'aggiudicazione  provvisoria  al  30
giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in materia di edilizia  scolastica  delle  Regioni  Emilia-Romagna  e
Marche; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  6
giugno 2017, n. 390, con  il  quale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
stato autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle  regioni,  per  il
finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali  triennali
di edilizia scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale
2015-2017, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,
decorrenti dal 2016  e  fino  al  2044,  previsti  dall'art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura  e  per
gli importi a ciascuna regione  assegnati  per  effetto  dei  decreti
sopra richiamati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato  approvato
l'aggiornamento relativo  all'annualita'  2017  della  programmazione
2015-2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26  marzo  2018,  n.  243,  con  il  quale  sono  stati
autorizzati,  a  valere  sul  mutuo  del  2016,   alcuni   interventi
rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto  n.
216 del 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  9
aprile 2018, n. 271, con cui e'  stata  disposta  la  proroga  al  30
settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto
interministeriale n. 390 del 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il  quale,  d'intesa  con  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  state  assegnate  le
economie  maturate  dalle  regioni  con  riferimento  ai   piani   di
intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad
autorizzare ulteriori interventi della  Regione  Emilia-Romagna  e  a
rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per  la
proposta di aggiudicazione per  gli  interventi  autorizzati  con  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato differito al 31 dicembre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e' proceduto
all'assegnazione  delle   economie   maturate   dalle   regioni   con
riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato  decreto
interministeriale n. 390 del 2017; 
  Visto il decreto-legge del  9  gennaio  2020,  n.  1  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio  2020,  n.
23, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 2020 il  termine  di
aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2 del 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 12  giugno  2020,  n.
34, con cui il termine per la proposta di aggiudicazione  dei  lavori
da parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di  cui  al
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  3  gennaio   2019,   n.   2,   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019,  n.
550 e al decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e'  stato  prorogato  al  31
ottobre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 12  giugno  2020,  n.
34, con  cui  il  termine  per  il  completamento  dei  lavori  e  la
rendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle  risorse,
di cui ai decreti del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  1°
settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390,  e'  stato  prorogato
dal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021; 
  Visti i contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. con le regioni beneficiare per gli interventi inclusi
nei piani regionali triennali di  edilizia  scolastica  di  cui  alla
programmazione unica nazionale 2015-2017, nonche' i relativi piani di
ammortamento  delle  erogazioni  effettuate  a  favore   degli   enti
beneficiari; 
  Considerato che tutti i citati contratti di  prestito  sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con gli enti beneficiari  sono
ad oggi scaduti; 
  Dato atto che, nell'ambito della realizzazione degli interventi  di
cui alla linea di finanziamento  in  oggetto,  gli  enti  beneficiari
hanno riscontrato molteplici difficolta',  in  parte  prodotte  dalla
situazione pandemica  e,  successivamente,  da  contesto  geopolitico
internazionale; 
  Dato atto che, al  fine  di  individuare  soluzioni  efficaci  alle
suddette  criticita',   la   Direzione   competente   del   Ministero
dell'istruzione e del merito ha avviato,  a  far  data  dal  mese  di
ottobre  del  2022,  una  capillare  attivita'  di   ricognizione   e
un'intensa interlocuzione con i soggetti istituzionali a vario titolo
interessati, tra cui anche le regioni; 
  Considerato che, dalla ricognizione effettuata  e'  emerso  che,  a
fronte  dell'individuazione  al  15  ottobre  2021  del  termine   di
conclusione  dei  lavori  e  di  relativa  rendicontazione,  numerosi
interventi non sono stati ultimati e/o conclusi finanziariamente; 
  Ritenuta  la  necessita',  nonche'  l'opportunita',  di   garantire
completamento di tali interventi; 
  Dato atto che, su richiesta del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito, ciascuna regione ha effettuato una ricognizione  dello  stato
di attuazione degli interventi di rispettiva competenza, definendo un
elenco di interventi non ultimati e/o non  conclusi  finanziariamente
con  la  relativa  indicazione  delle   somme   necessarie   per   il
completamento dei lavori e/o dell'attivita' di ricognizione; 
  Considerato che, alla scadenza del periodo di utilizzo  dei  citati
contratti di mutuo stipulati in attuazione dei decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6  giugno
2017, n. 390, residuano contributi per  una  ammontare  pari  a  euro
463.920.912,37, al netto di quanto dovuto a Cassa depositi e prestiti
S.p.a., per il rimborso delle rate di mutuo corrisposte in  relazione
all'avvenuto utilizzo dei contributi in attualizzazione; 
  Dato atto che, in virtu' di tale esigenza, con nota  prot.  DGFIESD
n. 3702 del 15 luglio 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito
ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo,  mediante  attualizzazione,
dei  residui  contributi  pluriennali  -  art.  10, decreto-legge  n.
104/2013 - ai sensi dell'art. 1, comma 512,  legge  n.  296/2006,  da
parte delle regioni per il finanziamento degli interventi di edilizia
scolastica gia' autorizzati  con  D.I.  (MIUR-MIT-MEF)  1°  settembre
2015, n. 640, D.I. (MIUR-MIT-MEF) 6  giugno  2017,  n.  390,  decreto
ministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25  settembre
2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016)»; 
  Considerato che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Gabinetto del  Ministro  -  tenuto  conto  dei  pareri  espressi  dai
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato,  ha
comunicato,  con  nota  del  2  agosto  2024,  prot.  n.  35413,  che
dall'utilizzo,   mediante   attualizzazione,   dei   citati   residui
contributi  pluriennali  non  derivano   effetti   peggiorativi   sul
fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a  quanto  previsto  a
legislazione vigente; 
  Considerato che i suddetti residui contributi  pluriennali,  per  i
quali  il  Ministro  dell'istruzione  e   del   merito   ha   chiesto
l'autorizzazione all'utilizzo con la predetta nota prot.  DGFIESD  n.
3702 del 15 luglio 2024, sono iscritti,  per  le  finalita'  previste
dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Ritenuto necessario garantire l'interesse pubblico al completamento
di tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e
degli  ambienti  di  apprendimento,  anche  alla  luce  delle   gravi
conseguenze  che  deriverebbero  in  capo   agli   enti   locali   da
un'eventuale decadenza dal finanziamento; 
  Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis,
della legge 24 dicembre  2003,  n.  350,  l'utilizzo  dei  contributi
recati  dall'art.  10  del  decreto-legge  n.  104  del  2013,   come
modificato dall'articolo l, comma 176, della legge n. 107  del  2015,
mediante  la  stipula  di  mutui  a  valere  sui  residui  contributi
pluriennali  di  euro  463.920.912,37,  al  fine  di  consentire   il
completamento  degli   interventi   di   edilizia   scolastica   gia'
autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre 2015, n.  640,  D.I.
(MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto ministeriale 3  gennaio
2019, n. 2, decreto ministeriale 25  settembre  2019,  n.  835  (c.d.
Mutui BEI 2015-2016); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
   Autorizzazione all'utilizzo dei residui contributi pluriennali 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.  4,  comma  177-bis,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato l'utilizzo - da  parte
delle regioni, per il  finanziamento  degli  interventi  di  edilizia
scolastica gia' autorizzati  con  D.I.  (MIUR-MIT-MEF)  1°  settembre
2015, n. 640, D.I.  (MIURMITMEF)  6  giugno  2017,  n.  390,  decreto
ministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25  settembre
2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016) - dei contributi  pluriennali
previsti dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
come modificato dall'art. 1, comma 176, della legge 13  luglio  2015,
n. 107, mediante la stipula di mutui a valere sui residui  contributi
pluriennali di euro 463.920.912,37 per le finalita', nella  misura  e
per gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei  decreti
richiamati in premessa. 
  2. L'utilizzo  dei  contributi  pluriennali  di  cui  al  comma  l,
quantificato includendo nel costo  di  realizzazione  dell'intervento
anche gli oneri di finanziamento, avviene per i  singoli  beneficiari
sulla  base  di  quanto  riportato  nell'Allegato  A,  che  e'  parte
integrante e sostanziale del  presente  decreto,  in  relazione  alla
decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a
seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di
ammortamento per capitale e interessi posti  a  carico  del  bilancio
dello Stato, che le regioni,  soggetti  beneficiari  dei  contributi,
sono  autorizzate  a  perfezionare  con  la  Banca  europea  per  gli
investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la
societa'  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con   i   soggetti
autorizzati  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai  sensi   del
decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonche' al piano  delle
erogazioni del netto ricavo stesso,  che  indica  il  limite  massimo
degli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni  del
suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente  documentate  dei
soggetti beneficiari dei  contributi  devono  essere  preventivamente
comunicate al Ministero dell'istruzione e del merito che  provvede  a
richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  dell'economia  -   Direzione   I   e
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale di bilancio. 
  3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto  del
presente decreto,  il  perfezionamento  delle  stesse  puo'  avvenire
mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema
tipo, che  deve  essere  sottoposto  al  preventivo  nulla  osta  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  dell'Economia
- Direzione I. 
  4. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l'Istituto
finanziatore deve  notificare  al  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito e al Ministero dell'economia e delle  finanze  copia  conforme
dei contratti di mutuo perfezionati. 
  5. Nel contratto di mutuo stipulato  con  l'Istituto  finanziatore,
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in
particolare, di quanto previsto dall'art. 45, comma 32,  della  legge
23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola  che
prevede l'obbligo a carico dello stesso  di  comunicare,  al  massimo
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro -  Direzione  II,  al  Dipartimento
dell'economia -  Direzione  I  e  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato (Ispettorato generale  del  bilancio  -  Ufficio
XVII), all'ISTAT e alla Banca  d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento
dell'operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui
al prospetto allegato alla circolare del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto  della  tipologia
dell'operazione finanziaria perfezionata.