IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visti gli operational arrangements fra  la  Commissione  europea  e
l'Italia  del  22  dicembre  2021  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative  al  Fondo  complementare  al  Piano  di  ripresa  e
resilienza e altre misure urgenti per gli  investimenti»,  convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,   concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito  nella  legge
29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge  n.  77/2021,  convertito
nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1,  ai
sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di
interventi previsti nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
(PNRR)  provvede  al  coordinamento  delle  relative   attivita'   di
gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e
il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri  strumenti
previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle
risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei  contributi,  in
caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli  obiettivi
previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza
delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i
vincoli assunti con l'Unione europea; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del  13  luglio  2021,  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021,  come  modificato  con  decisioni  del  Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024; 
  Vista la «Missione 3» rubricata «Infrastrutture per  una  mobilita'
sostenibile»  che  mira  a  rendere,  entro  il  2026,   il   sistema
infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in  grado  di
rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri,
l'obiettivo specifico di rafforzare e  garantire  l'interoperabilita'
della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti; 
  Visto che in  stretta  connessione  con  l'impianto  strategico  di
questa Missione, a valere su risorse  nazionali  verranno  finanziati
interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il  miglioramento
della competitivita', capacita' e produttivita' dei  porti  italiani,
con  una  particolare  attenzione  alla  riduzione  delle   emissioni
inquinanti nell'ottica  di  una  maggiore  sostenibilita'  ambientale
della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci; 
  Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3,  l'Investimento
PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», consistente «nella realizzazione di una
rete  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  nell'area  portuale
(banchine) e della relativa infrastruttura di connessione  alla  rete
nazionale   di   trasmissione.   In   linea   con   il    regolamento
sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, la  fornitura  di
elettricita'  da  terra  consente  anche  la  ricarica   delle   navi
elettriche»; 
  Visto che per tale investimento sono previsti una Milestone (M3C2-7
con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli
appalti per la costruzione  di  almeno  quindici  impianti  di  «Cold
ironing» in almeno dieci porti, e un target (M3C2-12 con scadenza  al
31 marzo 2026) relativo all'entrata in funzione  di  almeno  quindici
infrastrutture di «Cold ironing» in almeno dieci porti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 di assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per
l'attuazione degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di  traguardi  e  obiettivi  per
scadenze semestrali; 
  Visto il decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024,
n. 164 - di variazione della  tabella  A,  allegata  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del  6  agosto  2021,  recante
«Assegnazione delle risorse  finanziarie  previste  per  l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e  obiettivi  per  scadenze  semestrali  di
rendicontazione», che, per la realizzazione della misura  M3C2-I.2.3,
assegna al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  risorse
finanziarie per complessivi 400 milioni  di  euro,  di  cui  178,  13
milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di  euro  per
nuovi progetti; 
  Considerato che, in ottemperanza a quanto  previsto  dal  PNRR,  ai
sensi del comma 6-bis dell'art. 2, decreto-legge 31  maggio  2021  n.
77, convertito dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  almeno  il  40%
delle risorse allocabili territorialmente,  anche  attraverso  bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria   di   provenienza,   e'
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR; 
  Visto  l'art.  17,  regolamento  UE  2020/852  che  definisce   gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di  protezione
e  valorizzazione  dei  giovani   e   il   superamento   dei   divari
territoriali; 
  Visto che nel  PNRR,  alla  Misura  M3C2-I.2.3  «Cold  ironing»  e'
associata una percentuale pari al 100%  di  contributo  all'obiettivo
climatico; 
  Visto il  principio  di  addizionalita'  del  sostegno  dell'Unione
europea previsto dall'art. 9  del  regolamento  (UE)  2021/241  e  il
principio di assenza del c.d. doppio finanziamento  che  richiede  da
una parte che non ci sia una  duplicazione  del  finanziamento  degli
stessi  costi  da  parte  del  dispositivo  e  di   altri   programmi
dell'Unione e dall'altra - secondo la nuova interpretazione dell'UE -
che i progetti PNRR e i relativi  target  non  siano  cofinanziati  a
valere su altri fondi di fonte europea; 
  Visto altresi' il principio di sana  gestione  finanziaria  secondo
quanto  disciplinato  nel  regolamento  finanziario   (UE,   Euratom)
1046/2018 sopra  citato  e  nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti  di
interessi,  delle  frodi,  della  corruzione,  di   recupero   e   di
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; 
  Vista la circolare  n.  21  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad  oggetto  «Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni  tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»; 
  Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR; 
  Visto il Sistema di gestione e controllo PNRR del  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  (Si.Ge.Co.  PNRR  MIT)  e  relativi
allegati, che descrive la struttura, gli  strumenti  e  le  procedure
poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle  misure
di competenza dell'amministrazione; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.  143,  recante  «Misure
urgenti di  carattere  fiscale,  proroghe  di  termini  normativi  ed
interventi di carattere economico»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.  101,
con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Piano  nazionale  per   gli
investimenti  complementari  finalizzato  ad  integrare  con  risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e sono state ripartite le relative risorse per complessivi  30.622,46
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 
  Considerato, pertanto che al settore portuale  risultano  destinate
complessivamente risorse per 2.860  milioni  di  euro,  ripartite  in
annualita' come di seguito indicato: 
    a) «Sviluppo dell'accessibilita'  marittima  e  della  resilienza
delle  infrastrutture  portuali  ai   cambiamenti   climatici»,   per
complessivi 1.470 milioni  di  euro,  ripartiti  in  annualita'  come
segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro
per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni  di
euro per l'anno 2026; 
    b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per  complessivi
390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue:  72  milioni
di euro per l'anno 2021, 85 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  83
milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e
60 milioni di euro per l'anno 2025; 
    c)   «Ultimo/penultimo    miglio    ferroviario/stradale»,    per
complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come  segue:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021,  52,79  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni  di
euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025  e  13,43
milioni di euro per l'anno 2026; 
    d) «Efficientamento energetico», per complessivi  50  milioni  di
euro, ripartiti in annualita' come  segue:  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
    e)  «Elettrificazione  delle  banchine   (Cold   ironing)»,   per
complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue:  80
milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro  per  l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
  Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col  quale
e' stato approvato il programma  di  interventi  infrastrutturali  in
ambito portuale sinergici  e  complementari  al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto
medesimo, per un importo complessivo di mln euro 2.835.630; 
  Visto il decreto ministeriale n. 101 del 13  aprile  2023,  con  il
quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi  a  valere
sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37
milioni di euro di  cui  14,37  milioni  sull'annualita'  2025  e  10
milioni sull'annualita' 2026; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  dell'11
ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione  della  struttura  di
missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8  del  citato
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2023   n.   186,   concernente   il   «Regolamento   recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che,
al fine di assicurare l'effettiva  tracciabilita'  dei  pagamenti  da
parte delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  l'apposizione  del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni; 
  Visti in particolare l'art. 19 del «Codice dei contratti  pubblici»
che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il  quale
ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo,
non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e'  reso
disponibile dal sistema informativo ricevente; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art.  1,  comma  1043,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine  di  supportare  le
attivita' di gestione,  di  monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15  settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e
l'intermodalita' n. 134 del 4 novembre 2024 che istituisce un  gruppo
di lavoro sul Cold ironing,  il  quale  ha  trasmesso  una  relazione
finale sull'ammissibilita' degli interventi al finanziamento PNRR; 
  Considerata l'esigenza di avviare le attivita' di finanziamento  in
tempi compatibili con i termini  di  cui  alla  linea  d'investimento
M3C2-2.3.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Premesse 
 
  1. Le premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto, cosi' come gli allegati.