IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visti gli operational arrangements fra la Commissione europea e
l'Italia del 22 dicembre 2021 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito
con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito nella legge
29 luglio 2021, n. 108;
Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito
nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1, ai
sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di
interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) provvede al coordinamento delle relative attivita' di
gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e
il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti
previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle
risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in
caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi
previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza
delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo
scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione
delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i
vincoli assunti con l'Unione europea;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Vista il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021, come modificato con decisioni del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024;
Vista la «Missione 3» rubricata «Infrastrutture per una mobilita'
sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema
infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in grado di
rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri,
l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilita'
della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;
Visto che in stretta connessione con l'impianto strategico di
questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati
interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento
della competitivita', capacita' e produttivita' dei porti italiani,
con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni
inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilita' ambientale
della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci;
Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3, l'Investimento
PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», consistente «nella realizzazione di una
rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale
(banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete
nazionale di trasmissione. In linea con il regolamento
sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, la fornitura di
elettricita' da terra consente anche la ricarica delle navi
elettriche»;
Visto che per tale investimento sono previsti una Milestone (M3C2-7
con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli
appalti per la costruzione di almeno quindici impianti di «Cold
ironing» in almeno dieci porti, e un target (M3C2-12 con scadenza al
31 marzo 2026) relativo all'entrata in funzione di almeno quindici
infrastrutture di «Cold ironing» in almeno dieci porti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per
l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per
scadenze semestrali;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024,
n. 164 - di variazione della tabella A, allegata al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante
«Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione
degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di
rendicontazione», che, per la realizzazione della misura M3C2-I.2.3,
assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse
finanziarie per complessivi 400 milioni di euro, di cui 178, 13
milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di euro per
nuovi progetti;
Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai
sensi del comma 6-bis dell'art. 2, decreto-legge 31 maggio 2021 n.
77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40%
delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, e'
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR;
Visto l'art. 17, regolamento UE 2020/852 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari
territoriali;
Visto che nel PNRR, alla Misura M3C2-I.2.3 «Cold ironing» e'
associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo
climatico;
Visto il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione
europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e il
principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede da
una parte che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli
stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi
dell'Unione e dall'altra - secondo la nuova interpretazione dell'UE -
che i progetti PNRR e i relativi target non siano cofinanziati a
valere su altri fondi di fonte europea;
Visto altresi' il principio di sana gestione finanziaria secondo
quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom)
1046/2018 sopra citato e nell'art. 22 del regolamento (UE) n.
240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di
interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle
finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche
per la selezione dei progetti PNRR»;
Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR;
Visto il Sistema di gestione e controllo PNRR del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi
allegati, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure
poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure
di competenza dell'amministrazione;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed
interventi di carattere economico»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
con il quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse
nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
Considerato, pertanto che al settore portuale risultano destinate
complessivamente risorse per 2.860 milioni di euro, ripartite in
annualita' come di seguito indicato:
a) «Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici», per
complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualita' come
segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro
per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di
euro per l'anno 2026;
b) «Aumento selettivo della capacita' portuale», per complessivi
390 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue: 72 milioni
di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83
milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e
60 milioni di euro per l'anno 2025;
c) «Ultimo/penultimo miglio ferroviario/stradale», per
complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualita' come segue:
20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per
l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di
euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43
milioni di euro per l'anno 2026;
d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di
euro, ripartiti in annualita' come segue: 3 milioni di euro per
l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
e) «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)», per
complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualita' come segue: 80
milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022,
160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col quale
e' stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in
ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto
medesimo, per un importo complessivo di mln euro 2.835.630;
Visto il decreto ministeriale n. 101 del 13 aprile 2023, con il
quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi a valere
sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37
milioni di euro di cui 14,37 milioni sull'annualita' 2025 e 10
milioni sull'annualita' 2026;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11
ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di
missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato
decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni
dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023 n. 186, concernente il «Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che,
al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visti in particolare l'art. 19 del «Codice dei contratti pubblici»
che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale
ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo,
non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso
disponibile dal sistema informativo ricevente;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le
attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e
l'intermodalita' n. 134 del 4 novembre 2024 che istituisce un gruppo
di lavoro sul Cold ironing, il quale ha trasmesso una relazione
finale sull'ammissibilita' degli interventi al finanziamento PNRR;
Considerata l'esigenza di avviare le attivita' di finanziamento in
tempi compatibili con i termini di cui alla linea d'investimento
M3C2-2.3.;
Decreta:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto, cosi' come gli allegati.