IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  concernente
«Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Citta' metropolitane e Province» e in particolare
l'art. 5 relativo al procedimento di  determinazione  dei  fabbisogni
standard; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto, in particolare, il comma 496 dell'art. 1 della legge n.  213
del 2023, in base al quale, in attuazione della sentenza della  Corte
costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli  squilibri
economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei  diritti
della persona, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
dell'interno, un Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi
con una dotazione pari a euro 858.923.000 per  l'anno  2025,  a  euro
1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno  2027,
a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000  per  l'anno
2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030; 
  Vista la lettera a) del citato comma 496, secondo cui tale Fondo e'
destinato, quanto a 390.923.000 euro per l'anno 2025,  a  442.923.000
euro  per  l'anno  2026,  a  501.923.000  euro  per  l'anno  2027,  a
559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno  2029
e a  650.923.000  euro  per  l'anno  2030,  quale  quota  di  risorse
finalizzata al finanziamento e  allo  sviluppo  dei  servizi  sociali
comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni
a statuto ordinario; 
  Visto il secondo periodo dell'art. 1, comma 496, lettera a),  della
legge n. 213 del 2023, secondo cui tali  risorse  sono  ripartite  in
proporzione del rispettivo coefficiente  di  riparto  del  fabbisogno
standard calcolato per la  funzione  «Servizi  sociali»  e  approvato
dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  anche  in
osservanza  del  livello  essenziale   delle   prestazioni   definito
dall'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  in
modo da raggiungere gradualmente, entro l'anno 2026,  l'obiettivo  di
servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei  servizi
sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500; 
  Visto il sesto periodo dell'art. 1, comma 496,  lettera  a),  della
legge n. 213 del 2023, in base al quale i contributi  finalizzati  al
finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti  in
forma  singola  o  associata  dai  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario, gli obiettivi di servizio e le modalita'  di  monitoraggio
per definire il  livello  dei  servizi  offerti  e  le  modalita'  di
utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo  sviluppo
dei servizi sociali per i comuni delle regioni  a  statuto  ordinario
sono stabiliti, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
sulla base  di  un'istruttoria  tecnica  condotta  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard con  il  supporto  di  esperti  del
settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il settimo periodo dell'art. 1, comma 496, lettera a),  della
legge n. 213 del 2023, in cui si precisa  che,  in  caso  di  mancata
intesa  oltre  il  quindicesimo  giorno  dalla  presentazione   della
proposta alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, il decreto
puo' essere comunque adottato; 
  Visto il comma 498 dell'art. 1 della legge n.  213  del  2023,  che
prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di  cui  alla
lettera a), del citato comma 496 risulti  il  mancato  raggiungimento
degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni  dalla  presa  visione
delle certificazioni, la societa' Soluzioni per il sistema  economico
- SOSE Spa invita l'ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni
del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i  trenta
giorni successivi. Qualora,  decorsi  inutilmente  i  trenta  giorni,
perduri   l'inadempimento,   SOSE    S.p.a.    trasmette    specifica
comunicazione al Ministero  dell'interno  che  provvede  con  proprio
decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme,  nel
caso in cui il  comune  certifichi  l'assenza  di  utenti  potenziali
nell'anno di riferimento; 
  Visto il comma 499 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base
a quale, entro i trenta giorni successivi  alla  comunicazione  della
societa' Soluzioni  per  il  sistema  economico  -  SOSE  S.p.a.,  il
Ministero dell'interno provvede alla nomina di un commissario che  e'
individuato nel sindaco  pro  tempore  del  Comune  inadempiente;  il
commissario e' nominato a titolo gratuito e deve provvedere all'invio
della certificazione negli ulteriori trenta giorni e, nel caso in cui
non  sia  stato  raggiunto  l'obiettivo  di  servizio  assegnato,  ad
attivarsi affinche' l'obiettivo di servizio assegnato o  il  LEP  sia
garantito.  Nel  caso  in  cui  perduri  l'inadempimento   da   parte
dell'ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un
commissario su designazione del prefetto; 
  Visto il comma 500 dell'art. 1 della legge n.  213  del  2023,  che
stabilisce  che  le  somme  di  cui  al  comma  498   restano   nella
disponibilita' di ciascun comune beneficiario  per  essere  destinate
alle medesime  finalita'  originarie;  nel  caso  in  cui  il  comune
certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate
in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate  al
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi di cui al  comma
496 del medesimo articolo; 
  Visto il comma 501 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, in base
al quale, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione dei commi da 498 a 500 del medesimo articolo; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno, adottato  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del  6  giugno  2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 171 del  23
luglio  2024,   recante   «Modalita'   di   attuazione   del   regime
sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, in caso  di  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi assegnati ai Comuni  beneficiari  del  Fondo  speciale  per
l'equita' del livello dei servizi»; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la nota metodologica recante «Obiettivi  di  servizio  per  i
servizi  sociali,  riparto  e  modalita'   di   monitoraggio   e   di
rendicontazione delle risorse aggiuntive per i  comuni  delle  RSO  -
Anno 2025», approvata nella seduta della Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard del 14 novembre 2024; 
  Vista l'intesa della Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali
sancita nella seduta del 27 marzo 2025; 
  Preso atto che, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024,  e'  divenuta
operativa la fusione per incorporazione della societa' Soluzioni  per
il sistema economico - Sose S.p.a. nella societa'  Sogei  -  Societa'
generale  d'informatica  S.p.a.,  ai  sensi  dell'art.   18-bis   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo  Mantovano,  e'  stata
conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Obiettivi di servizio e riparto del contributo  di  cui  all'art.  1,
  comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  per
  l'anno 2025 
  1. Per l'annualita' 2025, il  contributo  di  cui  all'articolo  1,
comma 496, lettera a), primo periodo, della legge n.  213  del  2023,
pari a 390.923.000 euro, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo
dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata  dai
comuni delle regioni a statuto ordinario, e' ripartito sulla base dei
criteri e delle modalita' esplicitate nella Nota metodologica recante
«Obiettivi di servizio per i servizi sociali, riparto e modalita'  di
monitoraggio e di rendicontazione  delle  risorse  aggiuntive  per  i
comuni  delle  RSO  -  Anno  2025»,  approvata  nella  seduta   della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 14  novembre  2024,
ed e' attribuito a ciascun Comune delle Regioni a  statuto  ordinario
negli  importi  indicati   nell'allegato   1   alla   predetta   Nota
metodologica che, uniti al presente decreto, ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale. 
  2. In considerazione del contributo di  cui  al  comma  1,  ciascun
comune  beneficiario  e'  tenuto  ad  assicurare  il   raggiungimento
dell'obiettivo di servizio per  la  funzione  sociale  assegnato  per
l'anno 2025, come definito nell'allegato 1 alla Nota metodologica. 
  3. I comuni sono tenuti  a  destinare  le  risorse  finalizzate  al
potenziamento  dei  servizi  sociali  al   fine   di   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui al comma 2.