IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                   nella seduta del 27 marzo 2025 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima  data,  nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  ad  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n.  300,  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, fatta eccezione per le funzioni di  programmazione  economica  e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della legge n.  147  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 668 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha
previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere
sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5  della
legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione  del  Fondo  stesso
stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella  E
allegata  al  bilancio  dello  Stato,  al  netto  delle  assegnazioni
attribuite  a  titolo  di  cofinanziamento  nazionale  ai   Programmi
operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della legge n.  147  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 670 della legge n.  190  del
2014, il quale ha  previsto  che  il  monitoraggio  degli  interventi
complementari  finanziati  dal  citato  Fondo   di   rotazione,   sia
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso
le specifiche funzionalita' del  proprio  sistema  informativo,  come
successivamente specificate dalla circolare  MEF-RGS  del  30  aprile
2015, n. 18; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure  specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 aprile 2020  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  attiene  alle  misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in
risposta all'epidemia di COVID-19 e,  in  particolare,  introduce  al
regolamento   (UE)   n.   1303/2013   l'art.   25-bis   che   prevede
l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento  alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 242, che prevede, tra  l'altro,  che
le  risorse  rimborsate  dall'Unione   europea,   a   seguito   della
rendicontazione delle spese emergenziali, gia'  anticipate  a  carico
del   bilancio   dello   Stato,   sono   riassegnate   alle    stesse
amministrazioni che abbiano proceduto alla  relativa  rendicontazione
sui propri Programmi operativi dei fondi SIE, fino a concorrenza  dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; 
  Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242  e  in  attuazione
delle modifiche introdotte dal citato regolamento  (UE)  n.  2020/558
del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23  aprile  2020,  «ai
medesimi programmi complementari di cui  al  comma  2  sono  altresi'
destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  rese  disponibili   per   effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE  dei  programmi  di
cui al comma 1»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare,  il  comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del 2020 che prevede il
concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n.  183
del 1987, nei limiti delle proprie disponibilita',  al  finanziamento
degli  oneri  relativi   all'attuazione   di   eventuali   interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento  degli  interventi
complementari  con  risorse  a  carico  dei  propri  bilanci  nonche'
l'erogazione delle risorse, a fronte di  spese  rendicontate,  previo
inserimento, da parte  dell'amministrazione  titolare,  dei  dati  di
attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/562 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 aprile 2022  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  estendendo,  per  far  fronte  alle  spese   emergenziali
connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso  di
cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande
di pagamento riguardanti il periodo  contabile  che  decorre  dal  1°
luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari  di
un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle  politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR» e l'art. 51 comma 1-bis
recante «Autorita' di audit dei fondi strutturali e  di  investimento
europei e altre misure in  materia  di  fondi  strutturali  europei»,
secondo il quale  «A  partire  dal  periodo  contabile  2023-2024,  i
rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea  a  fronte  di  spese
sostenute  con  risorse  nazionali  e  rendicontate  nell'ambito  dei
programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR), dal Fondo  sociale  europeo  (FSE)  e  dal
Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono  trasferiti  in  una  o  piu'
linee di intervento codificate sul conto  corrente  di  tesoreria  n.
25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle
quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di
rotazione che si rendono disponibili per effetto  di  variazioni  del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente  alla  presentazione  delle
domande di pagamento alla  Commissione  europea,  le  amministrazioni
titolari  dei  programmi  provvedono  a   comunicare   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (IGRUE) gli importi  riconosciuti  a  fronte  di
spese sostenute con risorse nazionali. Restano  salve  le  specifiche
destinazioni delle risorse stabilite  per  legge  e  le  disposizioni
previste dal comma 1-quater; 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di  immigrazione»  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca  disposizioni  per
l'utilizzazione delle risorse nazionali  ed  europee  in  materia  di
coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di  assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il  periodo
di programmazione  2021-2027,  ha  novellato  la  disciplina  per  la
programmazione e  l'utilizzazione  delle  risorse  del  FSC,  di  cui
all'art. 1, comma 178 della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo
vigente prevede, in particolare, che: 
    le  risorse  FSC  sono  destinate  a   sostenere   esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione  dell'80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento  nelle  aree  del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo della legge n. 178  del
2020); 
    la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata  per  iniziative  e
misure afferenti  alle  politiche  di  coesione,  come  definite  dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle
amministrazioni centrali e regionali.  La  dotazione  finanziaria  e'
altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali,  con  gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le  politiche  di  investimento  e  di
riforma previste PNRR, secondo  principi  di  complementarita'  e  di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a) della legge n. 178  del
2020); 
    con una o piu' delibere del  CIPESS,  adottate  su  proposta  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e  la
coesione, sono imputate in modo  programmatico  alle  amministrazioni
centrali e alle regioni le  risorse  disponibili  FSC  2021-2027  con
indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art.  1,
comma 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020); 
    sulla base della delibera di cui sopra, dato atto  dei  risultati
dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  e  ciascun
presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il  quale  vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo  da  perseguire  attraverso  la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di  piu'
fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per  la  coesione  e'
sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze;  l'elaborazione
degli accordi per la coesione avviene  con  il  coinvolgimento  e  il
ruolo  proattivo  delle  amministrazioni  centrali  interessate,  con
particolare riferimento al tema degli interventi  infrastrutturali  e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica  di  una
collaborazione  interistituzionale  orientata  alla  verifica   della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita'
programmatiche  nazionali  e  con  quelle   individuate   dai   fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art.  1,
comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020); 
    con delibera del CIPESS, adottata su proposta  del  Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  si
provvede all'assegnazione  in  favore  di  ciascuna  amministrazione,
sulla base degli accordi sottoscritti, delle  risorse  finanziarie  a
valere  sulle  disponibilita'  del  FSC,  periodo  di  programmazione
2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera  e)  della  legge  n.  178  del
2020); 
    a seguito della registrazione da parte degli organi di  controllo
della delibera del CIPESS di  assegnazione  delle  risorse,  ciascuna
amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare  le  attivita'
occorrenti per  l'attuazione  degli  interventi  ovvero  delle  linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione  (art.  1,
comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020); 
    le risorse assegnate con la delibera di  cui  all'art.  1,  comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal  Fondo  di
sviluppo  e  coesione,  nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali  di
bilancio, in apposita contabilita' del  fondo  di  rotazione  di  cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i)
della legge n. 178 del 2020); 
  Visto, infine, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023,
che ha previsto, ferme restando le regole  di  gestione  delle  fonti
finanziarie diverse dal FSC,  che  per  gli  interventi  e  le  linee
d'azione strategici inseriti negli Accordi per  la  coesione  possono
essere  utilizzate  anche  le   risorse   destinate   ad   interventi
complementari di cui all'art. 1, comma 54  della  legge  n.  178  del
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art.  50  del  citato
decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia
per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre  2023  e  il
trasferimento delle relative risorse umane, strumentali,  finanziarie
e delle  relative  funzioni  al  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che  assume  la
nuova denominazione di Dipartimento per le politiche  di  coesione  e
per il sud; 
  Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, recante  «Accordo  di
partenariato  per  la  programmazione  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei 2014-2020 - presa d'atto», concernente la  presa
d'atto - ai sensi  di  quanto  previsto  al  punto  2  della  propria
delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato  Italia
2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29  ottobre  2014
dalla Commissione europea e relativo alla  programmazione  dei  Fondi
SIE per il periodo 2014-2020; 
  Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n.  10,  recante
«Definizione dei criteri di cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
Programmi europei  per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020  e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi  complementari
di cui all'art.  1,  comma  242  della  legge  n.  147/2013  previsti
nell'accordo di partenariato 2014-2020», concernente  la  definizione
dei criteri  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei  programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare,
il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano
previsti nell'ambito di programmi di azione  e  coesione,  finanziati
con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i  cui  contenuti  sono
definiti in partenariato  tra  le  amministrazioni  nazionali  aventi
responsabilita'  di  coordinamento  dei  Fondi  SIE  e   le   singole
amministrazioni interessate, sotto  il  coordinamento  dell'autorita'
politica  delegata  per  le  politiche  di   coesione   territoriale,
prevedendo, inoltre, che i  programmi  di  azione  e  coesione  siano
adottati con delibera  di  questo  comitato,  sentita  la  Conferenza
Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione  centrale  avente  il
coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in  partenariato  con  le
regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e  delle
finanze; 
  Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando  la
delibera CIPE n. 10 del 2015, ha  previsto  la  possibilita'  per  le
amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati  da  fondi
europei  di  ridurre  il  tasso  di  cofinanziamento  nazionale,  nel
rispetto dei limiti minimi previsti  dall'art.  120  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/795 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 febbraio 2024, «che istituisce la piattaforma per le
tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e  modifica  la  direttiva
2003/87/CE e i  regolamenti  (UE)  2021/1058,  (UE)  2021/1056,  (UE)
2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060,  (UE)
2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241», che prevede,
all'art. 14, la possibilita' di applicare un tasso di cofinanziamento
al 100  per  cento  a  carico  delle  risorse  europee,  sul  periodo
contabile 2023-2024 dei programmi finanziati  dai  fondi  strutturali
europei 2014-2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  2024,
con il quale l'on. Tommaso Foti  e'  stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2024, con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio,  on.
Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli  affari  europei,
il PNRR e le politiche di coesione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti,
e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di
PNRR e di politiche di coesione territoriale»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il  sen.  Alessandro  Morelli  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale  il  sen.  Alessandro  Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la nota del capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot.  DIPE
n. 2896-A del 10 marzo 2025, e l'allegata  nota  informativa  per  il
CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per  le  politiche  di
coesione e per il Sud della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
concernente la definizione di un'apposita  disciplina  relativa  alla
destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a valere  sul
Fondo di  rotazione,  di  cui  alla  legge  n.  183  del  1987,  rese
disponibili   per   effetto   dell'applicazione    del    tasso    di
cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art.  14  del
regolamento (UE) 2024/795; 
  Tenuto conto che,  secondo  quanto  riportato  nella  proposta,  la
facolta' prevista dall'art. 14  del  regolamento  (UE)  2024/795  del
Parlamento europeo e del Consiglio del  29  febbraio  2024  e'  stata
esercitata da 22 autorita' di gestione,  di  cui  8  nazionali  e  14
regionali, e che, pertanto, per effetto dell'applicazione  del  tasso
di cofinanziamento europeo al 100 per  cento  nel  periodo  contabile
2023-2024, si liberano le corrispondenti risorse  di  cofinanziamento
nazionale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla  legge  n.  183
del 1987, per un importo stimato, alla data della proposta, in  circa
783 milioni di euro; 
  Tenuto conto che, fermo restando  la  quota  di  finanziamento  del
Fondo di rotazione complessivamente prevista per i programmi europei,
l'ammontare delle risorse che si rendono disponibili sara' aggiornato
in esito alle certificazioni di spesa e potra' subire variazioni  per
effetto della  chiusura  del  periodo  contabile  2023-2024  e  della
chiusura dei Programmi europei; 
  Considerato  che  gli  importi  saranno  verificati  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE) in sede di confronto tecnico con
ciascuna autorita'  di  gestione,  anche  al  fine  di  tenere  conto
dell'eventuale   applicazione   dell'art.   51,   comma   1-bis   del
decreto-legge n. 13 del 2023; 
  Considerata la necessita' di definire un'apposita disciplina  delle
modalita' di utilizzo delle risorse  sopra  richiamate,  al  fine  di
salvaguardarne  la  destinazione  per  le  finalita'  proprie   della
coesione; 
  Considerato che, a tal fine, la proposta prevede che tali  risorse,
nei  limiti  in  cui  siano  rese   disponibili   a   seguito   delle
rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione  europea,  siano
programmate: 
    per le amministrazioni rispettivamente titolari, nell'ambito  dei
cosiddetti accordi per la coesione di  nuova  sottoscrizione,  o,  se
gia' sottoscritti, nell'ambito di atti integrativi agli  Accordi  per
la coesione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge  n.  124
del 2023; 
    per  le  amministrazioni  per  le  quali  non  sia  prevista   la
sottoscrizione di un accordo per la coesione, con delibera CIPESS  in
favore di specifici interventi ed eventuali linee di azione; 
  Considerato   che   la   proposta   prevede,   altresi',   che   le
amministrazioni titolari  siano  autorizzate  all'utilizzo  immediato
delle  risorse,  previa   comunicazione   al   MEF-RGS-IGRUE   e   al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  e  per  il  Sud  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora sussista la necessita'
di  dare  copertura  ad  interventi  gia'  previsti  all'interno  dei
Programmi europei o l'esigenza  di  avviare  interventi  sperimentali
prodromici all'eventuale consolidamento di misure strutturali  e  che
resta fermo il successivo inserimento  di  tali  interventi  e  delle
corrispondenti risorse, a carattere ricognitivo: 
    nell'ambito degli accordi per la coesione  di  pertinenza  o  dei
relativi atti integrativi, anche  sotto  forma  di  scambio  di  note
formali tra le autorita' politiche di riferimento, da sottoporre alla
deliberazione del CIPESS ai sensi dell'art. 1, comma 178 della  legge
30 dicembre 2020, n. 178, e della disciplina  relativa  al  Fondo  di
rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987; 
    nell'elenco degli interventi programmati con delibera CIPESS  per
le amministrazioni per cui non e' prevista la  sottoscrizione  di  un
accordo per la coesione. 
  Tenuto conto che, in analogia con quanto stabilito  con  precedenti
deliberazioni del CIPESS inerenti le assegnazioni sensi dell'art.  1,
comma 54  della  legge  n.  178  del  2020,  il  termine  ultimo  per
l'ammissibilita' della spesa e' fissato al 31 dicembre 2029; 
  Considerato che agli  interventi  previsti  negli  Accordi  per  la
coesione si applicano i principi e le regole di monitoraggio  di  cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta  a  base
della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle  eventuali
osservazioni del MEF, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo
2025   predisposta   congiuntamente   dal   Dipartimento    per    la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza
o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle  finanze
in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»; 
  Tenuto conto  che  il  testo  della  presente  delibera,  approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5,  comma  7
del regolamento interno del  CIPESS,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e  successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del segretario e  del  presidente  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Modalita' di  destinazione  delle  risorse  del  cofinanziamento
nazionale rese disponibili a seguito dell'applicazione del  tasso  di
cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art.  14  del
regolamento (UE) 2024/795. 
  1.1. La presente delibera disciplina le modalita'  di  destinazione
delle risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili
a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183  del  1987,
per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al  100
per cento ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795. 
  1.2.  Ferma  restando  la  quota  di  finanziamento  del  Fondo  di
rotazione  complessivamente  prevista  per   i   programmi   europei,
l'ammontare  delle  risorse  che   si   rendono   disponibili   sara'
quantificato in esito alle certificazioni di spesa  e  potra'  subire
variazioni per effetto della chiusura del periodo contabile 2023-2024
e della chiusura dei programmi europei. 
  1.3. Gli importi saranno verificati dal MEF-RGS-IGRUE  in  sede  di
confronto tecnico con ciascuna autorita' di gestione, anche  al  fine
di tenere  conto  dell'eventuale  applicazione  dell'art.  51,  comma
1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023. 
  1.4. Nei limiti in cui le risorse sono rese disponibili  a  seguito
delle rendicontazioni presentate alla Commissione europea, le  stesse
sono  programmate,  con  delibera  CIPESS,  ferma  restando  la  loro
destinazione per le finalita' proprie della coesione: 
    dalle amministrazioni titolari degli accordi per la coesione,  in
favore di interventi preliminarmente inclusi nell'ambito dei predetti
accordi di nuova sottoscrizione o, se gia' sottoscritti,  nell'ambito
di atti integrativi agli Accordi per la coesione, ai sensi  dell'art.
1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023; 
    dalle  amministrazioni  per  le  quali  non   sia   prevista   la
sottoscrizione di un Accordo per la coesione, in favore di  specifici
interventi ed eventuali linee di azione. 
  1.5. Le amministrazioni  sono  autorizzate  all'utilizzo  immediato
delle  risorse,  previa   comunicazione   al   MEF-RGS-IGRUE   e   al
Dipartimento per  le  politiche  di  coesione  e  per  il  Sud  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' caricamento  dei  dati
sul sistema di monitoraggio, qualora sussista l'esigenza di: 
    dare  copertura  ad  interventi  gia'  previsti  all'interno  dei
programmi europei, per i quali, a seguito della rendicontazione delle
spese al 100 per cento, sia necessario  sostituire,  in  tutto  o  in
parte, l'originaria copertura finanziaria; 
    avviare   interventi   sperimentali   prodromici    all'eventuale
consolidamento di misure strutturali. 
  1.6. Nei casi di cui al punto  1.5,  con  successiva  delibera  del
CIPESS  si  da'  evidenza  degli  interventi   finanziati   e   delle
corrispondenti risorse: 
    preliminarmente  confluite  nell'ambito  degli  accordi  per   la
coesione o di appositi atti integrativi, anche sotto forma di scambio
di note formali tra le Autorita' politiche di riferimento; oppure, 
    per le amministrazioni per cui non e' prevista un Accordo per  la
coesione, sotto forma di elenco di interventi. 
  1.7. Il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa e'  fissato
alla data del 31 dicembre 2029. 
  1.8. Le amministrazioni titolari, in linea con i principi stabiliti
dalla legge n. 183 del 1987,  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre 1988,  n.  568,  assicurano,  con  riferimento
all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 
    il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita'
delle spese; 
    la  predisposizione  di  un  adeguato  sistema  di   gestione   e
controllo, o l'utilizzo  del  sistema  di  gestione  e  controllo  in
essere. 
  1.9. Agli interventi previsti negli  Accordi  per  la  coesione  si
applicano i principi e le regole di monitoraggio di  cui  all'art.  4
del citato decreto-legge n. 124 del 2023. 
  1.10 Le amministrazioni titolari inoltrano  apposita  richiesta  di
rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze  RGS-IGRUE  sulla
base dell'avanzamento dei dati di monitoraggio. 
  1.11. Le amministrazioni titolari assicurano la messa in  opera  di
ogni iniziativa  finalizzata  a  prevenire,  sanzionare  e  rimuovere
eventuali frodi  e  irregolarita'.  In  tutti  i  casi  accertati  di
decadenza   dal   beneficio   finanziario   concesso,   le   predette
amministrazioni sono responsabili del recupero e  della  restituzione
delle corrispondenti somme erogate, a titolo di pagamenti intermedi o
saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183  del  1987.  Ai
sensi  della  normativa  vigente,  il  Fondo  di  rotazione  suddetto
provvede al recupero  di  eventuali  risorse  non  restituite,  anche
mediante compensazione con  altri  importi  spettanti  alla  medesima
amministrazione, sia per lo stesso, sia per altri interventi. 
 
                                        Il Vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1162