IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 27 marzo 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle nazioni unite il 25 settembre 2015», il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e
finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242 della legge n. 147 del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 668 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha
previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere
sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della
legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso
stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E
allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni
attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi
operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245 della legge n. 147 del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 670 della legge n. 190 del
2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi
complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso
le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come
successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile
2015, n. 18;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di
coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n.
101 del 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in
risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al
regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede
l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 242, che prevede, tra l'altro, che
le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della
rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico
del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse
amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione
sui propri Programmi operativi dei fondi SIE, fino a concorrenza dei
rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione
delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai
medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi'
destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di
cui al comma 1»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, il comma
177 dell'art. 1, che ha disposto una prima assegnazione di dotazione
aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione
2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del 2020 che prevede il
concorso del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183
del 1987, nei limiti delle proprie disponibilita', al finanziamento
degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione
2021-2027; la possibilita' per le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi
complementari con risorse a carico dei propri bilanci nonche'
l'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, previo
inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di
attuazione nel sistema informatico sviluppato e reso disponibile dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato;
Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali
connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di
cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande
di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1°
luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di
un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare,
l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR» e l'art. 51 comma 1-bis
recante «Autorita' di audit dei fondi strutturali e di investimento
europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei»,
secondo il quale «A partire dal periodo contabile 2023-2024, i
rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese
sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei
programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal
Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o piu'
linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n.
25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle
quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di
rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del
tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle
domande di pagamento alla Commissione europea, le amministrazioni
titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di
spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche
destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni
previste dal comma 1-quater;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione» convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, che al Capo I reca disposizioni per
l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di
coesione, e in particolare l'art. 1, il quale, al fine di assicurare
un piu' efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per
la coesione, le risorse del PNRR e le risorse del FSC per il periodo
di programmazione 2021-2027, ha novellato la disciplina per la
programmazione e l'utilizzazione delle risorse del FSC, di cui
all'art. 1, comma 178 della legge n. 178 del 2020, il quale nel testo
vigente prevede, in particolare, che:
le risorse FSC sono destinate a sostenere esclusivamente
interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per
cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord (art. 1, comma 178, primo periodo della legge n. 178 del
2020);
la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per iniziative e
misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, nonche' per l'attuazione degli accordi per la coesione delle
amministrazioni centrali e regionali. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli
obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di
riforma previste PNRR, secondo principi di complementarita' e di
addizionalita' (art. 1, comma 178, lettera a) della legge n. 178 del
2020);
con una o piu' delibere del CIPESS, adottate su proposta del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e
il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, sono imputate in modo programmatico alle amministrazioni
centrali e alle regioni le risorse disponibili FSC 2021-2027 con
indicazione dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse (art. 1,
comma 178, lettera b) della legge n. 178 del 2020);
sulla base della delibera di cui sopra, dato atto dei risultati
dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun
presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un
accordo, denominato «Accordo per la coesione», con il quale vengono
individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la
realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di piu'
fonti di finanziamento; sullo schema di Accordo per la coesione e'
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; l'elaborazione
degli accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il
ruolo proattivo delle amministrazioni centrali interessate, con
particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e
alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una
collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della
compatibilita' delle scelte allocative delle regioni con le priorita'
programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi
strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 (art. 1,
comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020);
con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR si
provvede all'assegnazione in favore di ciascuna amministrazione,
sulla base degli accordi sottoscritti, delle risorse finanziarie a
valere sulle disponibilita' del FSC, periodo di programmazione
2021-2027 (art. 1, comma 178, lettera e) della legge n. 178 del
2020);
a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo
della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna
amministrazione assegnataria e' autorizzata ad avviare le attivita'
occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee
d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione (art. 1,
comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020);
le risorse assegnate con la delibera di cui all'art. 1, comma
178, lettera e), legge n. 178 del 2020 sono trasferite dal Fondo di
sviluppo e coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, in apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge n. 183 del 1987 (art. 1, comma 178, lettera i)
della legge n. 178 del 2020);
Visto, infine, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023,
che ha previsto, ferme restando le regole di gestione delle fonti
finanziarie diverse dal FSC, che per gli interventi e le linee
d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione possono
essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi
complementari di cui all'art. 1, comma 54 della legge n. 178 del
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia
per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il
trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie
e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la
nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e
per il sud;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, recante «Accordo di
partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di
investimento europei 2014-2020 - presa d'atto», concernente la presa
d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria
delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia
2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014
dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi
SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, recante
«Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei
Programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e
relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari
di cui all'art. 1, comma 242 della legge n. 147/2013 previsti
nell'accordo di partenariato 2014-2020», concernente la definizione
dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare,
il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano
previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati
con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono
definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi
responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole
amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'autorita'
politica delegata per le politiche di coesione territoriale,
prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano
adottati con delibera di questo comitato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il
coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le
regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la
delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le
amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da fondi
europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel
rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 febbraio 2024, «che istituisce la piattaforma per le
tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva
2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE)
2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE)
2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241», che prevede,
all'art. 14, la possibilita' di applicare un tasso di cofinanziamento
al 100 per cento a carico delle risorse europee, sul periodo
contabile 2023-2024 dei programmi finanziati dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 2024,
con il quale l'on. Tommaso Foti e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2024, con il quale al Ministro senza portafoglio, on.
Tommaso Foti, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2024, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli
affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, on. Tommaso Foti,
e, in particolare, l'art. 3 recante «Delega di funzioni in materia di
PNRR e di politiche di coesione territoriale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il sen. Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato;
Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, acquisita al prot. DIPE
n. 2896-A del 10 marzo 2025, e l'allegata nota informativa per il
CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di
coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri,
concernente la definizione di un'apposita disciplina relativa alla
destinazione delle risorse di cofinanziamento nazionale a valere sul
Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987, rese
disponibili per effetto dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art. 14 del
regolamento (UE) 2024/795;
Tenuto conto che, secondo quanto riportato nella proposta, la
facolta' prevista dall'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 e' stata
esercitata da 22 autorita' di gestione, di cui 8 nazionali e 14
regionali, e che, pertanto, per effetto dell'applicazione del tasso
di cofinanziamento europeo al 100 per cento nel periodo contabile
2023-2024, si liberano le corrispondenti risorse di cofinanziamento
nazionale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183
del 1987, per un importo stimato, alla data della proposta, in circa
783 milioni di euro;
Tenuto conto che, fermo restando la quota di finanziamento del
Fondo di rotazione complessivamente prevista per i programmi europei,
l'ammontare delle risorse che si rendono disponibili sara' aggiornato
in esito alle certificazioni di spesa e potra' subire variazioni per
effetto della chiusura del periodo contabile 2023-2024 e della
chiusura dei Programmi europei;
Considerato che gli importi saranno verificati dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE) in sede di confronto tecnico con
ciascuna autorita' di gestione, anche al fine di tenere conto
dell'eventuale applicazione dell'art. 51, comma 1-bis del
decreto-legge n. 13 del 2023;
Considerata la necessita' di definire un'apposita disciplina delle
modalita' di utilizzo delle risorse sopra richiamate, al fine di
salvaguardarne la destinazione per le finalita' proprie della
coesione;
Considerato che, a tal fine, la proposta prevede che tali risorse,
nei limiti in cui siano rese disponibili a seguito delle
rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea, siano
programmate:
per le amministrazioni rispettivamente titolari, nell'ambito dei
cosiddetti accordi per la coesione di nuova sottoscrizione, o, se
gia' sottoscritti, nell'ambito di atti integrativi agli Accordi per
la coesione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 124
del 2023;
per le amministrazioni per le quali non sia prevista la
sottoscrizione di un accordo per la coesione, con delibera CIPESS in
favore di specifici interventi ed eventuali linee di azione;
Considerato che la proposta prevede, altresi', che le
amministrazioni titolari siano autorizzate all'utilizzo immediato
delle risorse, previa comunicazione al MEF-RGS-IGRUE e al
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora sussista la necessita'
di dare copertura ad interventi gia' previsti all'interno dei
Programmi europei o l'esigenza di avviare interventi sperimentali
prodromici all'eventuale consolidamento di misure strutturali e che
resta fermo il successivo inserimento di tali interventi e delle
corrispondenti risorse, a carattere ricognitivo:
nell'ambito degli accordi per la coesione di pertinenza o dei
relativi atti integrativi, anche sotto forma di scambio di note
formali tra le autorita' politiche di riferimento, da sottoporre alla
deliberazione del CIPESS ai sensi dell'art. 1, comma 178 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e della disciplina relativa al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987;
nell'elenco degli interventi programmati con delibera CIPESS per
le amministrazioni per cui non e' prevista la sottoscrizione di un
accordo per la coesione.
Tenuto conto che, in analogia con quanto stabilito con precedenti
deliberazioni del CIPESS inerenti le assegnazioni sensi dell'art. 1,
comma 54 della legge n. 178 del 2020, il termine ultimo per
l'ammissibilita' della spesa e' fissato al 31 dicembre 2029;
Considerato che agli interventi previsti negli Accordi per la
coesione si applicano i principi e le regole di monitoraggio di cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 124 del 2023;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Viste la nota DIPE prot. n. 3666 del 27 marzo 2025 predisposta dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base
della seduta del Comitato nelle more della ricezione delle eventuali
osservazioni del MEF, nonche' la nota DIPE prot. n. 3697 del 27 marzo
2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
Considerato che ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza
o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri,
il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze
in qualita' di vice presidente del Comitato stesso»;
Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata
nell'odierna seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7
del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e
delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente
sottoposto alla sottoscrizione del segretario e del presidente del
Comitato;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;
Delibera:
1. Modalita' di destinazione delle risorse del cofinanziamento
nazionale rese disponibili a seguito dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento europeo al 100 per cento, ai sensi dell'art. 14 del
regolamento (UE) 2024/795.
1.1. La presente delibera disciplina le modalita' di destinazione
delle risorse di cofinanziamento nazionale che si rendono disponibili
a valere sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183 del 1987,
per effetto dell'applicazione del tasso di cofinanziamento UE al 100
per cento ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) 2024/795.
1.2. Ferma restando la quota di finanziamento del Fondo di
rotazione complessivamente prevista per i programmi europei,
l'ammontare delle risorse che si rendono disponibili sara'
quantificato in esito alle certificazioni di spesa e potra' subire
variazioni per effetto della chiusura del periodo contabile 2023-2024
e della chiusura dei programmi europei.
1.3. Gli importi saranno verificati dal MEF-RGS-IGRUE in sede di
confronto tecnico con ciascuna autorita' di gestione, anche al fine
di tenere conto dell'eventuale applicazione dell'art. 51, comma
1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2023.
1.4. Nei limiti in cui le risorse sono rese disponibili a seguito
delle rendicontazioni presentate alla Commissione europea, le stesse
sono programmate, con delibera CIPESS, ferma restando la loro
destinazione per le finalita' proprie della coesione:
dalle amministrazioni titolari degli accordi per la coesione, in
favore di interventi preliminarmente inclusi nell'ambito dei predetti
accordi di nuova sottoscrizione o, se gia' sottoscritti, nell'ambito
di atti integrativi agli Accordi per la coesione, ai sensi dell'art.
1, comma 2 del decreto-legge n. 124 del 2023;
dalle amministrazioni per le quali non sia prevista la
sottoscrizione di un Accordo per la coesione, in favore di specifici
interventi ed eventuali linee di azione.
1.5. Le amministrazioni sono autorizzate all'utilizzo immediato
delle risorse, previa comunicazione al MEF-RGS-IGRUE e al
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' caricamento dei dati
sul sistema di monitoraggio, qualora sussista l'esigenza di:
dare copertura ad interventi gia' previsti all'interno dei
programmi europei, per i quali, a seguito della rendicontazione delle
spese al 100 per cento, sia necessario sostituire, in tutto o in
parte, l'originaria copertura finanziaria;
avviare interventi sperimentali prodromici all'eventuale
consolidamento di misure strutturali.
1.6. Nei casi di cui al punto 1.5, con successiva delibera del
CIPESS si da' evidenza degli interventi finanziati e delle
corrispondenti risorse:
preliminarmente confluite nell'ambito degli accordi per la
coesione o di appositi atti integrativi, anche sotto forma di scambio
di note formali tra le Autorita' politiche di riferimento; oppure,
per le amministrazioni per cui non e' prevista un Accordo per la
coesione, sotto forma di elenco di interventi.
1.7. Il termine ultimo per l'ammissibilita' della spesa e' fissato
alla data del 31 dicembre 2029.
1.8. Le amministrazioni titolari, in linea con i principi stabiliti
dalla legge n. 183 del 1987, e del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, assicurano, con riferimento
all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita'
delle spese;
la predisposizione di un adeguato sistema di gestione e
controllo, o l'utilizzo del sistema di gestione e controllo in
essere.
1.9. Agli interventi previsti negli Accordi per la coesione si
applicano i principi e le regole di monitoraggio di cui all'art. 4
del citato decreto-legge n. 124 del 2023.
1.10 Le amministrazioni titolari inoltrano apposita richiesta di
rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGRUE sulla
base dell'avanzamento dei dati di monitoraggio.
1.11. Le amministrazioni titolari assicurano la messa in opera di
ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere
eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di
decadenza dal beneficio finanziario concesso, le predette
amministrazioni sono responsabili del recupero e della restituzione
delle corrispondenti somme erogate, a titolo di pagamenti intermedi o
saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Ai
sensi della normativa vigente, il Fondo di rotazione suddetto
provvede al recupero di eventuali risorse non restituite, anche
mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima
amministrazione, sia per lo stesso, sia per altri interventi.
Il Vice Presidente: Giorgetti
Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1162