La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Conservazione del posto di lavoro
1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da
malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche,
anche rare, che comportino un grado di invalidita' pari o superiore
al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante
il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non
ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo e' compatibile con il concorrente
godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua
fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza
giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a
qualunque titolo. Il periodo di congedo non e' computato
nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali. Il dipendente
puo' comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante
versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la
prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte
salve le disposizioni piu' favorevoli previste dalla contrattazione
collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 e' rilasciata
dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in
una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in
cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle
condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel
Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico,
secondo le modalita' definite dalla normativa vigente.
3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione
della prestazione dell'attivita' svolta in via continuativa per il
committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all'articolo
14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, si applica per un
periodo non superiore a trecento giorni per anno solare.
4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore
dipendente, per lo svolgimento della propria attivita' lavorativa, ha
diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa
lo consenta, alla modalita' di lavoro agile ai sensi del capo II
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 22
maggio 2017, n. 81, recante: «Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017:
«Art.14 (Tutela della gravidanza, malattia e
infortunio). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio
dei lavoratori autonomi che prestano la loro attivita' in
via continuativa per il committente non comportano
l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su
richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al
corrispettivo, per un periodo non superiore a
centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir
meno dell'interesse del committente.
2. In caso di maternita', previo consenso del
committente, e' prevista la possibilita' di sostituzione
delle lavoratrici autonome, gia' riconosciuta dall'articolo
4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori
autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso
dei necessari requisiti professionali, nonche' dei soci,
anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza
della lavoratrice e del suo sostituto.
3. In caso di malattia o infortunio di gravita' tale
da impedire lo svolgimento dell'attivita' lavorativa per
oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi e' sospeso per
l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un
massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore e'
tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il
periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a
tre volte i mesi di sospensione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,
valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai
sensi dell'articolo 25, comma 3.».
- Il Capo II della citata legge 22 maggio 2017, n. 81
reca: «Lavoro agile».