IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 14 luglio 2025 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  citato  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia; 
  Considerato che nei giorni 17 e 18 aprile 2025  il  territorio  dei
Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino,  di  Recoaro
Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza e'  stato
interessato da eventi meteorologici  di  eccezionale  intensita'  che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per  l'incolumita'
delle persone; 
  Considerato, altresi', che i  summenzionati  eventi  hanno  causato
fenomeni  franosi,  esondazioni,  allagamenti,  danneggiamenti   alle
infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati,  alla  rete  dei
servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica; 
  Viste le note del Presidente della Regione  Veneto  del  29  maggio
2025 e del 10 giugno 2025; 
  Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 16 al 17
giugno 2025 dai tecnici  del  Dipartimento  della  protezione  civile
unitamente ai tecnici  della  Regione  Veneto  e  degli  enti  locali
maggiormente interessati; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie  per  far  fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  nella  misura
determinata  all'esito  della  valutazione   speditiva   svolta   dal
Dipartimento della protezione civile sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Veneto; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente  a  porre
in essere tutte le iniziative di carattere straordinario  finalizzate
al superamento della grave situazione determinatasi a  seguito  degli
eventi meteorologici in rassegna; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art.  24,  comma  1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018,  per  la  dichiarazione
dello stato di emergenza; 
  Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del
1° luglio 2025; 
  Sulla proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1,
del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'  dichiarato,
per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di
Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino  e  di
Valdagno della Provincia di Vicenza. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere  a)
e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
3. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 3.750.000,00 a valere sul  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                p. Il Presidente      
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Tajani           
Il Ministro per la protezione civile 
      e le politiche del mare       
             Musumeci