IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal  regolamento  (UE)
n. 2024/1143; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2025/27  della  Commissione,
del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) n. 2024/1143 del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con   norme   relative   alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche,  delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2019/33  della  Commissione,
del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la  presentazione,  cosi'  come  da  ultimo
modificato  dal  regolamento   delegato   (UE)   n.   2025/28   della
Commissione, del 30 ottobre 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2025/26   della
Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2024/1143  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda  le  registrazioni,  le  modifiche,  le
cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e  la
comunicazione  delle  indicazioni  geografiche  e  delle  specialita'
tradizionali garantite, che modifica  il  regolamento  di  esecuzione
(UE) n. 2019/34 per quanto riguarda le  indicazioni  geografiche  nel
settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n.
668/2014 e (UE) n. 2021/1236; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  per  quanto  riguarda  le  domande  di  protezione   delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  delle
menzioni tradizionali  nel  settore  vitivinicolo,  la  procedura  di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro
dei nomi protetti, la cancellazione della  protezione  nonche'  l'uso
dei simboli, e del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  un  idoneo  sistema  di
controlli,  cosi'  come  da  ultimo  modificato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2025/26; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200  del  28  agosto  2012,
recante disposizioni nazionali applicative del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n.  61/2010,  per  quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale -  n.  83  dell'8  aprile  2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192  del  18  agosto  2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei  vigneti  e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri ed,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3,  del  predetto
decreto,   ai   sensi   del   quale   le   denominazioni    «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste»  e
«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e  ovunque  presenti,  le
denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  che  adotta  il  regolamento   recante   la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e  delle  foreste  a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024,  registrato  dalla  Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali  non  generali  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste  prot.  n.  38839  del  29  gennaio  2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16  febbraio  2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2025; 
  Vista la direttiva  del  Capo  del  Dipartimento  della  sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025,  registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla  «Direttiva  recante  gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti  nella  competenza  del  Dipartimento  della
sovranita'  alimentare  e  dell'ippica,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle  finanze  in  data  10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di  tre  anni,  dell'incarico  di  Capo  del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n.  165  del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente  ai
ruoli del medesimo  Ministero,  estraneo  all'amministrazione,  fermo
restando il disposto  dell'art.  19,  comma  8,  del  citato  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024; 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in  data  4  giugno
2024, con il quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Pietro  Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della  Direzione  generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche  prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
Direzione; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  luglio
1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 247 del 30 settembre 1970 con il quale e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei vini  «Colli  Orientali  del
Friuli» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 14  ottobre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248  del  24  ottobre
2011 con il quale e' stata modificata  la  denominazione  di  origine
controllata «Colli orientali del Friuli» in «Friuli» Colli  Orientali
e modificato, altresi', il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato  della  denominazione  di  origine  protetta
«Friuli» Colli Orientali e il relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale e' stato da ultimo modificato  il  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine protetta «Friuli» Colli Orientali; 
  Esaminata la documentata  domanda  presentata  dal  Consorzio  Vini
Friuli Colli Orientali e Ramandolo, con sede in piazza XXVII  Maggio,
n. 11 - 33040 Corno di Rosazzo (UD), riconosciuto ai sensi  dell'art.
41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di
svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e  4,  intesa  ad
ottenere l'approvazione di una modifica di  categoria  ordinaria  del
disciplinare di produzione della denominazione  di  origine  protetta
dei vini Friuli Colli Orientali, nel rispetto della procedura di  cui
al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche'  dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui  e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e'  considerata
una  modifica  ordinaria  di  cui  all'art.  24,  paragrafo  4,   del
regolamento (UE) n. 2024/1143, in  quanto  non  rientra  tra  i  casi
previsti dal paragrafo  3  del  medesimo  articolo,  e  comporta  una
modifica del documento unico; 
  Considerato che,  in  ottemperanza  al  disposto  dell'art.  4  del
regolamento delegato (UE) n. 2025/27,  la  sopra  citata  domanda  di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della  procedura  nazionale  prevista  dall'art.   13   del   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare: 
    e'  stato  acquisito   il   parere   favorevole   della   Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del riunione del  10  ottobre
2024, nell'ambito della quale il  citato  Comitato  ha  formulato  la
proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione  della
denominazione di origine protetta dei vini Friuli Colli Orientali; 
    la suddetta  proposta  di  modifica  del  disciplinare  e'  stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 272 del 20 novembre  2024,  a  fini  di  opposizione  a
livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo  2,  primo  periodo
del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,  comma  6,  del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 
    entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni. 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   suddetta
procedura  nazionale,   risultano   soddisfatti   i   requisiti   del
regolamento (UE) n. 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso; 
  Ritenuto pertanto, di dover approvare  la  modifica  ordinaria  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Roma», che  comporta  una  modifica  del  documento  unico,
richiesta con la sopra  citata  domanda,  conformemente  all'art.  4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e all'art.  13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati; 
  Ritenuto altresi',  di  dover  procedere,  ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il  disciplinare  di
produzione consolidato modificato  ed  il  relativo  documento  unico
consolidato modificato, nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche'  di  dover  procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione  del  predetto  decreto  di
approvazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2024/1143, in conformita'  a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 2025/27,
dall'art.  12  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2025/26  e
dall'art. 13, comma 8, del  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021,
sopra citati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Approvazione modifica ordinaria 
 
  1. La  modifica  ordinaria  al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta (menzione  tradizionale  specifica:
denominazione di origine controllata) «Friuli»  Colli  Orientali,  di
cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 20  novembre  2024,
e' approvata. 
  2. Il disciplinare di produzione  della  denominazione  di  origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione  di  origine
controllata) «Friuli» Colli Orientali, consolidato  con  la  modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente  articolo,  ed  il  relativo
documento unico consolidato modificato sono riportati rispettivamente
nei  documenti  contraddistinti  dalle   lettere   A)   e   B),   che
costituiscono parte integrante del presente decreto.