IL DIRETTORE GENERALE
per la sicurezza stradale e l'autotrasporto
Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27,
recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme
specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva
2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su
strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli
obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;
Visti gli articoli 2 comma 1, 2-bis e 6, comma 6 del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144 «Attuazione della direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n.
561/2006 e (UE) n. 165 2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;
Considerato in particolare che l'art. 2 del decreto legislativo 4
agosto 2008, n. 144 individua l'odierna Direzione generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto quale l'Organismo di
coordinamento intracomunitario;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 4 ottobre 2023 n. 245 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 6 novembre
2023, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 2-bis del
decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, riguardante l'istituzione
del tavolo tecnico permanente per la trasmissione delle informazioni
all'Organismo di coordinamento intracomunitario, ai sensi dell'art. 7
della direttiva 2006/22/CE, nell'ambito dei controlli nel settore dei
trasporti su strada.
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali del 25 settembre 2024 n. 240
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data
2 novembre 2024, recante «Disposizioni circa le modalita' di raccolta
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle
infrazioni di cui all'Allegato III del decreto legislativo n.
144/2008 rilevate dagli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12
del codice della strada, a seguito dei controlli su strada e
dall'Ispettorato nazionale del lavoro a seguito dei controlli
effettuati presso la sede delle imprese di autotrasporto»;
Considerato che l'art. 6 comma 6 del decreto legislativo 4 agosto
2008, n. 144, attribuisce all'Organismo di coordinamento
intracomunitario il compito di elaborare ed aggiornare la lista di
controllo, sentito il parere del tavolo tecnico permanente;
Considerato l'esito positivo dei lavori del tavolo tecnico
permanente, finalizzati all'elaborazione di un modello di lista di
controllo da adottare per l'attivita' di controllo nei locali delle
imprese in materia di autotrasporto;
Visto il parere favorevole, espresso dal tavolo tecnico permanente,
durante la riunione del 3 giugno 2025, come da verbale sottoscritto
in data 23 giugno 2025, in merito al modello di lista per i controlli
presso i locali delle imprese in materia di autotrasporto predisposto
dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Pertanto, tutto quanto sopra premesso;
Decreta:
Articolo unico
1 E' approvato il modello di lista di controllo di cui all'allegato
I, con l'obiettivo di standardizzare e rendere piu' efficienti le
attivita' di controllo presso i locali delle imprese in materia di
autotrasporto in attuazione dell'art. 7 comma 6 del decreto
legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
2. Nel corso delle operazioni di controllo presso i locali delle
imprese, svolte ai sensi del presente decreto, gli organi di
controllo si attengono alla lista di cui al precedente comma.
3. Gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da
intendersi come esaustivi e l'attivita' di controllo puo' riguardare
ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le
vigenti norme.
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto
interdirigenziale 1° dicembre 2008.
Roma, 17 luglio 2025
Il direttore generale f.f.: Iurato