IL DIRETTORE GENERALE
della programmazione sanitaria
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
giugno 2022 recante, ai sensi dell'art. 62-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), Anagrafe nazionale degli
assistiti (ANA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - 13 ottobre 2022, n. 240, il quale
prevede, in particolare:
all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, sentiti
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definiti standard e indicatori
finalizzati a monitorare la qualita' dei dati registrati nell'ANA
nella fase di subentro e inizializzazione, resi disponibili
attraverso il sito web dedicato ANA;
all'art. 19, comma 1, che il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero della salute definiscono le specifiche
tecniche;
all'art. 19, comma 2, che, ove necessario gli allegati B, C, D
sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello Stato per
corrispondere a nuove esigenze informative o di sicurezza o alla
necessita' di realizzare ulteriori servizi per le finalita' previste
dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E e' aggiornato
con decreto del direttore della Direzione generale del Ministero
della salute competente per la programmazione sanitaria per includere
eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale
(CAD);
Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei
dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del citato
decreto-legge 11 novembre 2023, n. 173, che abroga il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2024, recante la disciplina
transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 196, il quale all'art. 1, comma 3, cosi' statuisce
«Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, i Capi Dipartimento
si avvalgono degli Uffici dirigenziali di livello generale, in
relazione alle rispettive competenze, fino alla conclusione delle
procedure di conferimento degli incarichi di prima fascia»;
Visto altresi' l'art. 2, comma 2, del suindicato decreto
ministeriale 3 gennaio 2024, il quale stabilisce che «Fino
all'effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali non generali,
di cui all'art. 23, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 196 del 2023, gli uffici centrali e periferici di
livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8
aprile 2015 e successive modifiche e integrazioni, continuano a
svolgere i compiti loro affidati con il personale dirigenziale e
delle aree assegnato, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 3 ottobre
2023, foglio n. 25523, con il quale e' stato conferito al prof.
Americo Cicchetti l'incarico di direttore generale della
programmazione sanitaria a decorrere dal 3 ottobre 2023;
Vista l'Intesa sancita nella seduta del 6 marzo 2025 tra Stato
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Atto Conferenza
Stato regioni, repertorio n. 27 del 6 marzo 2025 - ai sensi dell'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, - sullo schema di
Accordo quadro per agevolare l'accesso dei funzionari europei,
affiliati e/o assicurati dal regime comune di assicurazione malattia
RCAM alle prestazioni sanitarie fornite dal Servizio sanitario
nazionale italiano, preliminare alla stipula del futuro Accordo
quadro tra la Commissione europea e la parte italiana/Ministero della
salute;
Sentito il Capo del Dipartimento della salute umana, della salute
animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali
del Ministero dott. Giovanni Leonardi, considerato che le attivita'
della ex Direzione generale della programmazione sanitaria relative
alla assistenza sanitaria in ambito internazionale rientrano tra le
attivita' spettanti all'Ufficio 1 del citato Dipartimento della
salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e
dei rapporti internazionali posto alle dirette dipendenze del Capo
Dipartimento;
Considerata la necessita' di aggiornare l'allegato E del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 in linea
con l'assistenza sanitaria garantita alle diverse categorie di
assistiti in relazione alla normativa vigente e di specificare in
maniera piu' puntale le diverse casistiche ivi presenti;
Decreta:
Art. 1
Modifiche allegato E del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022
L'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° giugno 2022 e' aggiornato e sostituito con l'allegato 1 del
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.