IL DIRETTORE GENERALE 
                   della programmazione sanitaria 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno  2022  recante,  ai  sensi  dell'art.   62-ter   del   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (CAD),  Anagrafe  nazionale  degli
assistiti (ANA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale  -  13  ottobre  2022,  n.  240,  il  quale
prevede, in particolare: 
    all'art. 3, comma 8, che, con decreto direttoriale del  Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della  salute,  sentiti
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, sono definiti  standard  e  indicatori
finalizzati a monitorare la qualita'  dei  dati  registrati  nell'ANA
nella  fase  di  subentro  e   inizializzazione,   resi   disponibili
attraverso il sito web dedicato ANA; 
    all'art. 19, comma 1, che  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministero  della  salute  definiscono  le  specifiche
tecniche; 
    all'art. 19, comma 2, che, ove necessario gli allegati  B,  C,  D
sono aggiornati con decreto del Ragioniere generale dello  Stato  per
corrispondere a nuove esigenze informative  o  di  sicurezza  o  alla
necessita' di realizzare ulteriori servizi per le finalita'  previste
dalla legislazione in materia sanitaria; l'allegato E  e'  aggiornato
con decreto del direttore  della  Direzione  generale  del  Ministero
della salute competente per la programmazione sanitaria per includere
eventuali ulteriori soggetti nelle categorie ivi definite; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il  Codice  dell'amministrazione  digitale
(CAD); 
  Visto il regolamento  2016/679/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»  ai  sensi  dell'art.  6-bis   del   citato
decreto-legge 11 novembre 2023, n. 173, che  abroga  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59; 
  Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2024, recante la disciplina
transitoria dell'assetto organizzativo  del  Ministero  della  salute
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 196, il quale all'art. 1, comma 3,  cosi'  statuisce
«Ai sensi dell'art. 24, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, i  Capi  Dipartimento
si avvalgono  degli  Uffici  dirigenziali  di  livello  generale,  in
relazione alle rispettive competenze,  fino  alla  conclusione  delle
procedure di conferimento degli incarichi di prima fascia»; 
  Visto  altresi'  l'art.  2,  comma  2,   del   suindicato   decreto
ministeriale  3  gennaio  2024,  il  quale   stabilisce   che   «Fino
all'effettivo conferimento degli incarichi dirigenziali non generali,
di cui all'art. 23, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 196 del 2023, gli uffici  centrali  e  periferici  di
livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8
aprile 2015 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  continuano  a
svolgere i compiti loro affidati  con  il  personale  dirigenziale  e
delle aree assegnato, ai sensi dell'art.  24,  comma  2,  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 196 del 2023»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in  data  3  ottobre
2023, foglio n. 25523, con il  quale  e'  stato  conferito  al  prof.
Americo   Cicchetti   l'incarico   di   direttore   generale    della
programmazione sanitaria a decorrere dal 3 ottobre 2023; 
  Vista l'Intesa sancita nella seduta del  6  marzo  2025  tra  Stato
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Atto  Conferenza
Stato regioni, repertorio n. 27 del 6 marzo 2025 - ai sensi dell'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  -  sullo  schema  di
Accordo  quadro  per  agevolare  l'accesso  dei  funzionari  europei,
affiliati e/o assicurati dal regime comune di assicurazione  malattia
RCAM  alle  prestazioni  sanitarie  fornite  dal  Servizio  sanitario
nazionale italiano,  preliminare  alla  stipula  del  futuro  Accordo
quadro tra la Commissione europea e la parte italiana/Ministero della
salute; 
  Sentito il Capo del Dipartimento della salute umana,  della  salute
animale e dell'ecosistema (One Health) e dei rapporti  internazionali
del Ministero dott. Giovanni Leonardi, considerato che  le  attivita'
della ex Direzione generale della programmazione  sanitaria  relative
alla assistenza sanitaria in ambito internazionale rientrano  tra  le
attivita' spettanti  all'Ufficio  1  del  citato  Dipartimento  della
salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health),  e
dei rapporti internazionali posto alle dirette  dipendenze  del  Capo
Dipartimento; 
  Considerata la necessita' di aggiornare l'allegato  E  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 in linea
con  l'assistenza  sanitaria  garantita  alle  diverse  categorie  di
assistiti in relazione alla normativa vigente  e  di  specificare  in
maniera piu' puntale le diverse casistiche ivi presenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche allegato E del decreto del Presidente 
              del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022 
 
  L'allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
1° giugno 2022 e'  aggiornato  e  sostituito  con  l'allegato  1  del
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.