IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE  E  DELLE
                              FORESTE, 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, di seguito «ministri», d'intesa con il Presidente della
Regione Campania, definiscono, entro quindici giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge, gli indirizzi comuni  e
le priorita' per lo  svolgimento,  da  parte  del  Consiglio  per  la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Agenzia regionale  per  la  protezione  ambientale  in
Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la  mappatura,
anche  mediante  strumenti  di  telerilevamento,  dei  terreni  della
Regione Campania destinati  all'agricoltura,  al  fine  di  accertare
l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di  sversamenti
e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Al Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   sono
trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli  interventi
di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del  decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 febbraio 2014, n. 6»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri»; 
  Vista la direttiva  dei  Ministri  del  23  dicembre  2013  recante
«Indicazioni per  lo  svolgimento  delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura   dei   terreni   della    Regione    Campania    destinati
all'agricoltura di' cui all'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136», e in particolare l'art. 1, comma  1,  che  ha
disposto la  condivisione  dei  dati  disponibili  «anche  attraverso
l'utilizzo della struttura informatica dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale  dell'Abruzzo  e  del  Molise  per  la  raccolta   delle
informazioni, l'esecuzione delle procedure di  classificazione  e  la
registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l'art. 2, comma  1,
che ha indicato l'elenco dei  comuni  ritenuti  prioritari  ai  fini'
dello svolgimento delle indagini, per una superficie  interessata  di
107.614  ettari,  nell'ambito   della   quale   sono   emerse   1.562
segnalazioni di aree sospette, per  una  superficie  pari  a  1.146,6
ettari adibiti a terreni agricoli; 
  Considerato che con l'art. 1, comma 2, della citata  direttiva  del
23 dicembre 2013 e' stato costituito un gruppo di lavoro, di  seguito
«Gruppo di lavoro», successivamente modificato ed  integrato  con  le
direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma  3,  lettera  c,  della
richiamata direttiva del 23 dicembre 2013, il Gruppo di  lavoro,  tra
gli altri obiettivi,  provvede  alla  «predisposizione,  nei  termini
previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge  n.  136  del  2013,
delle relazioni  con  i  risultati  delle  indagini  svolte  e  delle
metodologie tecniche usate con  le  relative  proposte  operative  ai
Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell'art.
2 del medesimo decreto-legge»; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 136  del  2013
il quale prevede anche «azioni e interventi di monitoraggio e  tutela
nei terreni della Regione Campania»; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
secondo cui gli Enti presentano ai  ministri  «una  relazione  con  i
risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente
anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi  e
sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda,  indicati  come
prioritari dalla medesima direttiva»; 
  Vista la relazione presentata  in  data  10  marzo  2014  ai  sensi
dell'art. 1, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n.  136
del 2013, e, in particolare, la parte in cui si dispone la  divisione
dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio; 
  Visto il decreto interministeriale dell'11 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo  2014,  con  il  quale  i
Ministri, sulla base della predetta  relazione  del  10  marzo  2014,
hanno disposto indagini  dirette  sui  siti  della  Regione  Campania
ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2,  come  individuate  nella
medesima relazione; 
  Vista la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015  con  la  quale  il
coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la «Relazione inerente
all'individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe
di rischio presunto 2c (Aree vaste) degli 88 comuni ed individuazione
delle particelle non agricole della classe di rischio 5»; 
  Visto il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18   marzo   2016,   recante
«Individuazione  di  ulteriori  terreni  della  Regione  Campania  da
sottoporre ad indagini dirette nonche' modificazioni  al  decreto  11
marzo 2014»; 
  Vista  la  direttiva  dei  ministri  del  7  aprile  2017,  recante
«Aggiornamento  della  composizione  del  gruppo  di  lavoro  di  cui
all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»; 
  Vista la  direttiva  dei  Ministri  dell'11  maggio  2022,  recante
«Aggiornamento  della  composizione  del  gruppo  di  lavoro  di  cui
all'art. 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»; 
  Vista la relazione trasmessa dal coordinatore del gruppo di  lavoro
in data 20 dicembre 2018,  di  seguito  «relazione  del  20  dicembre
2018», recante la  «Proposta  di  classificazione  ai  fini  dell'uso
agricolo dei terreni di cui al decreto 26  febbraio  2016,  ricadenti
nella cosiddetta Area vasta «Lo Uttaro» - primo stralcio»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentali e
forestali, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica  e
del Ministro della salute 8 giugno 2021, n.  239,  recante  «Adozione
della classificazione ai fini dell'uso agricolo dei terreni ricadenti
nell'Area vasta «Lo Uttaro» - primo stralcio»; 
  Vista la relazione della segreteria del gruppo  di  lavoro  del  14
luglio  2022,  acquisita  in  data  20  novembre  2023,  di   seguito
«relazione  del  14   luglio   2022»,   recante   la   «Proposta   di
classificazione ai fini dell'uso  agricolo  dei  terreni  di  cui  al
decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area  vasta  «Lo
Uttaro» - secondo stralcio»; 
  Considerato che nella  suddetta  relazione  e'  stato  proposto  di
adottare un secondo stralcio  dell'intera  Area  vasta  «Lo  Uttaro»,
seguente al primo adottato con il citato decreto n. 239 del 2021  per
una superficie di circa settantuno ettari; 
  Considerato altresi' che in data 22 marzo 2024 il Gruppo di  lavoro
ha trasmesso una nuova tabella relativa alla classificazione ai  fini
dell'uso agricolo dei terreni ricadenti nell'Area vasta «Lo Uttaro» -
secondo stralcio; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 136 del  2013,
il quale prevede che  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla
presentazione dei risultati delle indagini dirette, con  uno  o  piu'
decreti dei ministri sono indicati, anche tenendo conto dei  principi
di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio  2002,  i  terreni
della  Regione  Campania  che  non  possono  essere  destinati   alla
produzione agroalimentare ma  esclusivamente  a  colture  diverse  in
considerazione delle capacita' fitodepurative, ovvero  i  terreni  da
destinare solo a determinate produzioni agroalimentari; 
  Ritenuto quindi necessario procedere a tale  individuazione  per  i
terreni  sopra  indicati,  recependo  i  risultati  riportati   nella
relazione del 14 luglio 2022 e meglio  precisati  in  data  22  marzo
2024; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
          Disposizioni in merito alla cosiddetta Area vasta 
                   «Lo Uttaro» - secondo stralcio 
 
  1. Relativamente all'Area vasta «Lo Uttaro» di cui  all'Allegato  1
al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro della salute del 26 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le  cui  particelle
di terreno sono riportate nell'Allegato 2  al  medesimo  decreto,  e'
adottata la  classificazione  ai  fini  dell'uso  agricolo  riportata
nell'Allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'Allegato 1 costituisce parte integrante del presente decreto.