IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che
dispone che agli organi di governo spettano, tra l'altro, la
definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la
gestione;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:
l'art. 189, comma 7, il quale prevede che in presenza di vacanze
organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente
effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possano essere
scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o
specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale,
mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro
della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle
prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e'
determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
l'art. 189, comma 9, il quale prevede che il presidente del
Collegio medico-legale possa richiedere l'intervento, con parere
consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al Collegio,
scelti tra specialisti civili, docenti universitari, cui e'
corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
l'art. 190, comma 1, il quale prevede che il Collegio
medico-legale e' articolato in sezioni, che possono essere integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'art. 189;
Considerati gli onorari medi previsti per le prestazioni
professionali medico-legali dai tariffari nazionali, rimodulati per
singola prestazione espressa in parere, sia in tema di pensionistica
che di responsabilita' negli ambiti della giustizia contabile, ai
fini della limitazione della spesa a carico dell'erario;
Considerata la vacanza organica di posizioni di ufficiale medico in
servizio permanente effettivo delle Forze armate presso il Collegio
medico-legale e le sezioni distaccate dello stesso;
Ravvisata la necessita' di garantire la funzionalita' del Collegio
medico-legale e delle sezioni distaccate, nel rispetto di quanto di
quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' delle prestazioni e
i relativi compensi, da adottare ai fini della stipula delle
convenzioni annuali, approvate con decreto del Ministro della difesa,
relative all'integrazione del Collegio medico-legale ovvero delle
sezioni distaccate, di cui all'art. 189, comma 7, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il presente decreto fissa, altresi', ai sensi dell'art. 189,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'entita' del
gettone per l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al
voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti civili,
docenti universitari.