IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 4, comma 1,  che
dispone  che  agli  organi  di  governo  spettano,  tra  l'altro,  la
definizione di direttive generali per l'azione  amministrativa  e  la
gestione; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare: 
    l'art. 189, comma 7, il quale prevede che in presenza di  vacanze
organiche nei ruoli degli ufficiali  medici  in  servizio  permanente
effettivo delle Forze armate, i membri del  Collegio  possano  essere
scelti, fino a un quarto dell'organico, fra  docenti  universitari  o
specializzati,  preferibilmente  competenti   in   medicina   legale,
mediante convenzione annuale,  approvata  con  decreto  del  Ministro
della  difesa,  dalla  quale  devono  risultare  le  modalita'  delle
prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile  e'
determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
    l'art. 189, comma 9, il  quale  prevede  che  il  presidente  del
Collegio medico-legale  possa  richiedere  l'intervento,  con  parere
consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei  al  Collegio,
scelti  tra  specialisti  civili,  docenti   universitari,   cui   e'
corrisposto un gettone di presenza, la  cui  misura  e'  fissata  con
decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
    l'art.  190,  comma  1,  il  quale  prevede   che   il   Collegio
medico-legale e' articolato in sezioni, che possono essere  integrate
temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'art. 189; 
  Considerati  gli  onorari  medi   previsti   per   le   prestazioni
professionali medico-legali dai tariffari nazionali,  rimodulati  per
singola prestazione espressa in parere, sia in tema di  pensionistica
che di responsabilita' negli ambiti  della  giustizia  contabile,  ai
fini della limitazione della spesa a carico dell'erario; 
  Considerata la vacanza organica di posizioni di ufficiale medico in
servizio permanente effettivo delle Forze armate presso  il  Collegio
medico-legale e le sezioni distaccate dello stesso; 
  Ravvisata la necessita' di garantire la funzionalita' del  Collegio
medico-legale e delle sezioni distaccate, nel rispetto di  quanto  di
quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' delle prestazioni  e
i  relativi  compensi,  da  adottare  ai  fini  della  stipula  delle
convenzioni annuali, approvate con decreto del Ministro della difesa,
relative all'integrazione del  Collegio  medico-legale  ovvero  delle
sezioni distaccate,  di  cui  all'art.  189,  comma  7,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  2. Il presente decreto fissa, altresi',  ai  sensi  dell'art.  189,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'entita'  del
gettone per l'intervento, con parere consultivo e  senza  diritto  al
voto, di medici estranei al Collegio, scelti tra specialisti  civili,
docenti universitari.