IL DIRIGENTE 
         dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica 
                      e rapporti con le regioni 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come da ultimo modificato dal decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie  generale  n.  11  del  15
gennaio 2024»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  e  della  nuova  dotazione  organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto del 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro della funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»,   e   successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del 5 aprile 2024 del Ministro  della  salute  con
cui, a decorrere dalla data dello stesso, il  prof.  Robert  Giovanni
Nistico'   e'   stato   nominato   Presidente   del   consiglio    di
amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.
7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,  n.
245 e successive modifiche; 
  Visto il decreto del 9 febbraio 2024 del Ministero della salute con
cui e' stato nominato  il  dott.  Pierluigi  Russo,  quale  direttore
tecnico-scientifico  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  ai  sensi
dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute del  20
settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 122 del 2024 con cui e' stato  conferito
alla dott.ssa Claudia Bernardini l'incarico di dirigente dell'Ufficio
monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con  le  regioni,  a
decorrere dal 2 dicembre 2024; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,
recante  «Attuazione  della  direttiva   2001/83/CE   (e   successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario  concernente
i medicinali per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE»,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (AIC) decadute siano pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, come modificato  dall'art.  10,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le linee guida Sunset Clause in vigore dal 1° settembre 2015,
pubblicate sul Portale AIFA in data 3 marzo  2015,  secondo  cui,  al
fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il  giorno  in
cui risulta  l'immissione  del  medicinale  nel  canale  distributivo
nazionale dopo la sua  produzione,  in  conformita'  all'orientamento
reso  dalla  Commissione  europea  con  riferimento  al   Notice   to
applicants (Volume  2A,  Procedures  for  marketing  authorisation  -
CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2); 
  Vista la determina n.  3  del  29  aprile  2025,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, relativa all'elenco dei
medicinali la  cui  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo del 24  aprile
2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nella  quale
e' inserito, tra gli altri, il seguente medicinale: 
 
=====================================================================
|  A.I.C.   |    Farmaco     |   Titolare A.I.C.   | Data decadenza |
+===========+================+=====================+================+
|           |                |     Laboratorio     |                |
|           |                |  Farmaceutico C.T.  |                |
|  025513   |    CHEMACIN    |       S.r.l.        |   1/11/2024    |
+-----------+----------------+---------------------+----------------+
 
    Considerato che il titolare della  A.I.C.,  successivamente  alla
data di pubblicazione della richiamata determina n. 3 del  29  aprile
2025, ha trasmesso ad AIFA idonea documentazione comprovante  la  non
applicabilita' al suddetto medicinale dell'art. 38, commi 5 e 7,  del
succitato decreto legislativo; 
  Ritenuto, pertanto, non applicabile al suddetto  medicinale  l'art.
38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
21-nonies legge  n.  241  del  1990  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni escludere tale  medicinale  dall'elenco  dei  medicinali
decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla
determina  n.  3  del  29  aprile  2025,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge,  la  determina
n. 3 del 29 aprile 2025, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025  nella  parte  in  cui,
nell'Allegato  alla  medesima,  risulta  inserito  il  medicinale  di
seguito riportato: 
 
=====================================================================
|  A.I.C.   |    Farmaco    |   Titolare A.I.C.    | Data decadenza |
+===========+===============+======================+================+
|           |               |      Laboratorio     |                |
|           |               |  farmaceutico C.T.   |                |
|  025513   |   Chemacin    |        S.r.l.        |   1/11/2024    |
+-----------+---------------+----------------------+----------------+