IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica
italiana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis il quale
prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla
dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del
Sistema sanitario nazionale;
Visto l'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, che ha previsto l'istituzione, presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la
valutazione delle misure piu' efficaci per contrastare la diffusione
del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173;
Visto altresi' il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 recante
la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
196;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 133, con cui
l'Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del
2012, e' stato trasferito presso il Ministero della salute;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)», e in particolare l'art. 1, comma 946 che cosi'
recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il Fondo per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo e' ripartito tra le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle
finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 57810 del 24 dicembre
2024, con il quale non sono state formulate osservazioni ai fini
dell'ulteriore seguito dell'iter dello schema di decreto del Ministro
della salute di riparto del Fondo GAP per l'anno 2024;
Visto, altresi', il parere favorevole della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano (rep. atti n. 2/CSR del 9 gennaio 2025);
Tenuto conto che l'art. 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della diffusione
del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
Considerato che l'art. 1, comma 373, della legge n. 207 del 30
dicembre 2024 ha abrogato il comma 133 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
Considerato, altresi', che l'art. 1, comma 374, della legge n. 207
del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 946 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208;
Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 367, della legge n. 207
del 30 dicembre 2024 ha previsto che «conservano efficacia i decreti
di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, gia'
adottati, ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge»;
Considerato che la suddetta legge e' entrata in vigore in data 1°
gennaio 2025 e che, pertanto, non e' stato possibile concludere il
procedimento di adozione del decreto di riparto del Fondo GAP per
l'annualita' 2024, a far data dal 1° gennaio 2025;
Vista la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha convertito in legge,
con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante
«Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», pubblicata nella Gazzetta ufficiale 1°
marzo 2025, n. 50;
Considerato che la suddetta legge 28 febbraio 2025, n. 20 ha
inserito nel citato decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 l'art.
6-ter (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di
ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico), con il
quale e' stata apportata la modifica all'articolo 1, comma 367,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, inserendo dopo
le parole «gia' adottati» le parole «o il cui procedimento di
adozione risulti gia' avviato»;
Considerato che il procedimento di adozione del decreto di riparto
del Fondo GAP per l'annualita' 2024 era stato gia' avviato;
Visto il decreto di impegno n. 14848 del 5 dicembre 2024,
registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 dicembre 2024
al nr. 734, con il quale e' stata autorizzata la somma di euro
44.000.000,00 sul capitolo 4386 polizia giudiziaria 1, al fine di
garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione,
rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo,
attraverso il trasferimento delle quote del Fondo per il gioco
d'azzardo patologico alle Regioni, annualita' 2024, come ripartito
nello schema di decreto di riparto;
Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989,
n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e
Bolzano con la riforma tributaria», operata, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, per effetto del quale le Province autonome non
partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;
Visti gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono state introdotte
ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco
d'azzardo (DGA);
Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136,
con il quale e' stato adottato il regolamento recante adozione delle
linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo
patologico (GAP);
Tenuto conto che l'art. 2 del medesimo decreto prevede che: «Le
Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione attraverso
l'adozione di misure che, nell'ambito dell'autonomia ad esse
riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e le
strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie,
gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete
territoriale locale, potendo prevedere, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, anche forme di maggiore tutela per la
popolazione»;
Visti i decreti del Ministro della salute 23 dicembre 2021, 6
ottobre 2022 e 28 dicembre 2023, con i quali e' stato ripartito, tra
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo
per il gioco d'azzardo patologico relativo agli anni 2021, 2022 e
2023 per quote d'accesso;
Considerato necessario provvedere con la dovuta urgenza
all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP) tra le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le cui risorse, pari ad euro 44.000.000,00, sono
iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 4386 dello stato di
previsione del Ministero della salute, di provenienza dell'esercizio
finanziario 2024;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023 di
istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze
(SIND);
Tenuto conto che l'iter di attuazione e operativita' del decreto
SIND inerente al flusso informativo per la rilevazione dell'utenza
con disturbo da gioco d'azzardo richiede ancora dei tempi tecnici, al
momento non definibili, in quanto non tutte le regioni risultano
essere nelle condizioni di poter alimentare il sistema con i dati
necessari;
Ritenuto pertanto, di dover continuare ad avvalersi, quale criterio
di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, anche
per l'anno 2024, del criterio per quote d'accesso, in analogia al
Fondo sanitario nazionale;
Tenuto conto che allo stato attuale sono disponibili le quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno
2023, di cui all'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 9 novembre 2023 (Rep. Atti n. 262/CSR), sulla proposta del
Ministro della salute di deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile concernente
il riparto tra le regioni delle disponibilita' finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale;
Considerato che le risorse di cui all'art. 1, comma 946, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, conservate in bilancio, risultano
iscritte sul conto dei residui - anno di provenienza 2024 - del
capitolo 4386, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico» nell'ambito della missione «Tutela
della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche
internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione e controllo delle
malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive» dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025;
Ritenuto necessario definire i termini per l'esaurimento della
spesa e la presentazione delle rendicontazioni economiche-finanziarie
riferite alle annualita', 2022, 2023 e 2024;
Visto il parere tecnico del Ministero dell'economia e delle
finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 22793 del 22 maggio
2025 e, successivamente, con nota prot. MEF - GAB n. 29873 del 3
luglio 2025;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Criterio di riparto Fondo per il gioco d'azzardo
patologico, annualita' 2024
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco
d'azzardo, la somma complessiva di euro 44 milioni di euro iscritta
nel conto dei residui - anno di provenienza 2024 - del capitolo n.
4386 dello stato di previsione del Ministero della salute,
concernente il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, relativa
all'anno 2024, e' ripartita tra le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in ragione della quota di accesso, come
risultante dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard
indistinto per l'anno 2023, riportata nell'allegata Tabella 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province
autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.