IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 32 e 33 della Costituzione  della  Repubblica
italiana; 
  Vista  la  legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   e   successive
modificazioni,   recante   «Istituzione   del   servizio    sanitario
nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 241»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis il quale
prevede che,  nell'ambito  e  con  finalita'  di  salvaguardia  e  di
gestione integrata dei servizi socio sanitari  e  della  tutela  alla
dignita' della persona  umana  e  alla  salute,  sono  attribuite  al
Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela  della  salute  umana  e  di  coordinamento  del
Sistema sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 7, comma 10,  quarto  periodo,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre  2012,  n.  189,  che  ha  previsto  l'istituzione,   presso
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  di  un  Osservatorio  per  la
valutazione delle misure piu' efficaci per contrastare la  diffusione
del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero della salute» ai sensi dell'art. 6-bis del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173; 
  Visto altresi' il decreto ministeriale del 3 gennaio  2024  recante
la disciplina transitoria  dell'assetto  organizzativo  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n.
196; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e in particolare l'art. 1, comma  133,  con  cui
l'Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge  n.  158  del
2012, e' stato trasferito presso il Ministero della salute; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)», e in particolare l'art. 1, comma 946 che  cosi'
recita: «Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP), come definito  dall'Organizzazione  mondiale  della
sanita', presso il Ministero della salute e' istituito il  Fondo  per
il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo  e'  ripartito  tra  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di
criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Per  la
dotazione del Fondo di cui al periodo precedente  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; 
  Visto  il  parere  tecnico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n. 57810 del  24  dicembre
2024, con il quale non sono  state  formulate  osservazioni  ai  fini
dell'ulteriore seguito dell'iter dello schema di decreto del Ministro
della salute di riparto del Fondo GAP per l'anno 2024; 
  Visto, altresi', il parere favorevole della  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano (rep. atti n. 2/CSR del 9 gennaio 2025); 
  Tenuto conto che l'art. 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207 ha soppresso l'Osservatorio per il contrasto della  diffusione
del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; 
  Considerato che l'art. 1, comma 373, della  legge  n.  207  del  30
dicembre 2024 ha abrogato il comma 133 dell'art.  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190; 
  Considerato, altresi', che l'art. 1, comma 374, della legge n.  207
del 30 dicembre 2024 ha abrogato il comma 946 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
  Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 367, della legge  n.  207
del 30 dicembre 2024 ha previsto che «conservano efficacia i  decreti
di ripartizione del Fondo per il  gioco  d'azzardo  patologico,  gia'
adottati, ai sensi dell'art. 1, comma 946, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge»; 
  Considerato che la suddetta legge e' entrata in vigore in  data  1°
gennaio 2025 e che, pertanto, non e' stato  possibile  concludere  il
procedimento di adozione del decreto di riparto  del  Fondo  GAP  per
l'annualita' 2024, a far data dal 1° gennaio 2025; 
  Vista la legge 28 febbraio 2025, n. 20, che ha convertito in legge,
con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2024, n.  208  recante
«Misure  organizzative  urgenti  per   fronteggiare   situazioni   di
particolare emergenza, nonche' per l'attuazione del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza»,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  1°
marzo 2025, n. 50; 
  Considerato che la suddetta  legge  28  febbraio  2025,  n.  20  ha
inserito nel citato decreto-legge 31 dicembre  2024,  n.  208  l'art.
6-ter  (Disposizioni  in  materia  di  efficacia   dei   decreti   di
ripartizione del Fondo per il gioco  d'azzardo  patologico),  con  il
quale e' stata apportata  la  modifica  all'articolo  1,  comma  367,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, inserendo  dopo
le parole «gia'  adottati»  le  parole  «o  il  cui  procedimento  di
adozione risulti gia' avviato»; 
  Considerato che il procedimento di adozione del decreto di  riparto
del Fondo GAP per l'annualita' 2024 era stato gia' avviato; 
  Visto  il  decreto  di  impegno  n.  14848  del  5  dicembre  2024,
registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 dicembre 2024
al nr. 734, con il quale  e'  stata  autorizzata  la  somma  di  euro
44.000.000,00 sul capitolo 4386 polizia giudiziaria  1,  al  fine  di
garantire le  prestazioni  di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione,
rivolte  alle  persone  affette  da  disturbo  da  gioco   d'azzardo,
attraverso il trasferimento  delle  quote  del  Fondo  per  il  gioco
d'azzardo patologico alle Regioni, annualita'  2024,  come  ripartito
nello schema di decreto di riparto; 
  Visto l'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191 che ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre  1989,
n. 386, recante «Norme  per  il  coordinamento  della  finanza  della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano con la riforma  tributaria»,  operata,  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2010,  per  effetto  del  quale  le  Province  autonome  non
partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali; 
  Visti gli articoli 9, 9-bis,  9-ter,  9-quater  e  9-quinquies  del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono  state  introdotte
ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo  del  gioco
d'azzardo (DGA); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n.  136,
con il quale e' stato adottato il regolamento recante adozione  delle
linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione,  cura  e
riabilitazione rivolte  alle  persone  affette  dal  gioco  d'azzardo
patologico (GAP); 
  Tenuto conto che l'art. 2 del medesimo  decreto  prevede  che:  «Le
Regioni provvedono a dare attuazione alle linee di azione  attraverso
l'adozione  di  misure  che,  nell'ambito  dell'autonomia   ad   esse
riconosciuta, favoriscano l'integrazione tra i servizi pubblici e  le
strutture private accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie,
gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete
territoriale locale, potendo  prevedere,  nell'ambito  delle  risorse
finanziarie disponibili,  anche  forme  di  maggiore  tutela  per  la
popolazione»; 
  Visti i decreti del Ministro  della  salute  23  dicembre  2021,  6
ottobre 2022 e 28 dicembre 2023, con i quali e' stato ripartito,  tra
le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Fondo
per il gioco d'azzardo patologico relativo agli  anni  2021,  2022  e
2023 per quote d'accesso; 
  Considerato   necessario   provvedere   con   la   dovuta   urgenza
all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco
d'azzardo patologico (GAP) tra le regioni e le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, le cui risorse, pari ad euro 44.000.000,00, sono
iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 4386  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute, di provenienza  dell'esercizio
finanziario 2024; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  29  dicembre  2023  di
istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze
(SIND); 
  Tenuto conto che l'iter di attuazione e  operativita'  del  decreto
SIND inerente al flusso informativo per  la  rilevazione  dell'utenza
con disturbo da gioco d'azzardo richiede ancora dei tempi tecnici, al
momento non definibili, in quanto  non  tutte  le  regioni  risultano
essere nelle condizioni di poter alimentare il  sistema  con  i  dati
necessari; 
  Ritenuto pertanto, di dover continuare ad avvalersi, quale criterio
di ripartizione del Fondo per il gioco  d'azzardo  patologico,  anche
per l'anno 2024, del criterio per quote  d'accesso,  in  analogia  al
Fondo sanitario nazionale; 
  Tenuto conto che allo  stato  attuale  sono  disponibili  le  quote
d'accesso al fabbisogno  sanitario  indistinto  corrente  per  l'anno
2023, di cui all'Intesa della Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
del 9 novembre 2023  (Rep.  Atti  n.  262/CSR),  sulla  proposta  del
Ministro della salute di deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile concernente
il riparto tra le regioni delle  disponibilita'  finanziarie  per  il
Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che le risorse di cui  all'art.  1,  comma  946,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  conservate  in  bilancio,  risultano
iscritte sul conto dei residui -  anno  di  provenienza  2024  -  del
capitolo 4386, piano gestionale 1, denominato «Fondo per il contrasto
al gioco d'azzardo patologico»  nell'ambito  della  missione  «Tutela
della salute» programma «Tutela della salute, innovazione e politiche
internazionali» azione «Sorveglianza prevenzione  e  controllo  delle
malattie a tutela della salute, anche nelle attivita' sportive» dello
stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2025; 
  Ritenuto necessario definire  i  termini  per  l'esaurimento  della
spesa e la presentazione delle rendicontazioni economiche-finanziarie
riferite alle annualita', 2022, 2023 e 2024; 
  Visto  il  parere  tecnico  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, espresso con nota prot. MEF - GAB n.  22793  del  22  maggio
2025 e, successivamente, con nota prot. MEF -  GAB  n.  29873  del  3
luglio 2025; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 10 luglio 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Criterio di riparto Fondo per il gioco d'azzardo 
                     patologico, annualita' 2024 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, al fine di garantire le prestazioni di  prevenzione,  cura  e
riabilitazione, rivolte alle persone affette  da  disturbo  da  gioco
d'azzardo, la somma complessiva di euro 44 milioni di  euro  iscritta
nel conto dei residui - anno di provenienza 2024 -  del  capitolo  n.
4386  dello  stato  di  previsione  del   Ministero   della   salute,
concernente il Fondo per  il  gioco  d'azzardo  patologico,  relativa
all'anno 2024, e' ripartita tra le regioni e le Province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  in  ragione  della  quota  di  accesso,  come
risultante  dalla  ripartizione  del  fabbisogno  nazionale  standard
indistinto per l'anno 2023, riportata nell'allegata  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 107 e  109,  della
legge 23 dicembre 2009, n.  191,  le  quote  riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.