IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare l'art. 6,
comma 1, «Autonomia delle Universita'»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di
organizzazione delle universita', di personale accademico e di
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012, come da ultimo modificato con
decreto rettorale n. 498/2024 del 4 marzo 2024;
Visto la delibera del Senato accademico n. 3/2025 del 24 gennaio
2025, con la quale sono state approvate le modifiche al testo dello
statuto subordinatamente all'acquisizione del parere di competenza
del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
Vista la delibera n. 8/2025 del 29 gennaio 2025, con il quale il
consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole sulla
proposta di modifiche;
Dato atto che, con nota prot. n. 18341/2025 del 13 febbraio 2025,
le proposte di modifica allo statuto sono state trasmesse al
Ministero dell'universita' e della ricerca, per i controlli previsti
dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della succitata
legge, il Ministro puo' per una sola volta, con proprio decreto,
rinviare gli statuti e i regolamenti all'universita', indicando le
norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre
quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il
Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando
la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate;
Vista la nota del Ministero prot. n. 0005014 del 14 aprile 2025,
con la quale sono state formulati alcuni rilievi;
Dato atto che con riferimento alle proposte di modifica contenute
negli articoli 1 («Natura e fini»), 2 («Valori fondamentali») e 4
(«Attivita' di ricerca»), in cui sono stati inseriti:
all'art. 1, comma 1: «[l'Universita'] Promuove una cultura di
pace, il rispetto dei diritti umani e l'impegno per lo sviluppo
sostenibile»;
all'art. 2, comma 1-bis: «[l'Universita'] Riconosce la pace quale
principio fondamentale e si impegna a promuoverne l'applicazione
nell'ambito di tutte le proprie attivita' istituzionali», e al comma
10: ««[l'Universita'] Imposta le proprie attivita' su un criterio di
responsabilita' verso l'impatto che queste possono avere su societa'
e ambiente, nel rispetto dei valori e dei principi sopra enunciati»;
all'art. 4, comma 5: «Valuta la qualita' delle ricerche
applicando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunita'
scientifiche nazionali e internazionali, e si ispira ai principi
della ricerca e innovazione responsabili» e comma 8: «non sostiene e
non partecipa ad alcuna attivita' finalizzata alla produzione, allo
sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra»;
il MUR ha evidenziato che lo statuto di un Ateneo reca la
disciplina in «materia di organizzazione e di organi di governo
dell'universita'» (art. 2, comma 1, legge n. 240/2010), e che,
pertanto, le citate disposizioni sembrerebbero trovare la loro sede
normativa appropriata nel codice etico di Ateneo che, ai sensi
dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 e' chiamato a
individuare, tra l'altro, «i valori fondamentali della comunita'
universitaria», invitando l'Ateneo a valutare l'opportunita' del loro
inserimento all'interno del codice etico dell'Universita' anziche'
nello statuto;
Dato atto che relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo
dello statuto (il rettore), in cui e' previsto che: «Il rettore dura
in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»,
il MUR ha segnalato che tale disposizione appare in contrasto con
l'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010, che prevede
«la durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni,
non rinnovabile», chiedendo all'Ateneo di espungere il termine
«accademici» dall'art. 12, comma 3, dello statuto;
Dato atto che in merito all'art. 20 (Collegio di disciplina) il MUR
ha rilevato che, in ossequio a quanto raccomandato nelle Linee guida
formulate dall'A.N.A.C. e dal Ministero - rispettivamente in sede di
aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione del 2017 e nell'Atto
d'indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione del citato
aggiornamento - sarebbe opportuno inserire all'art. 20 un'apposita
disposizione statutaria secondo cui, nei casi di illeciti imputabili
al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare sia posta in capo
al Decano dell'Ateneo;
Considerato che la segnalazione di cui sopra potrebbe ritenersi
assorbita da quanto gia' stabilito nell'art. 41, comma 1, (Il
procedimento disciplinare), laddove si prescrive che:
«L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti
spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti
interni o esterni all'Universita'. Per i procedimenti disciplinari
nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le
altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al
decano dei professori ordinari dell'Ateneo»;
Vista la delibera n. 100/2025 del 21 maggio 2025 con la quale il
Senato accademico ha ritenuto di non accogliere il rilievo di merito
relativamente agli articoli 1, 2 e 4, valutando opportuno che i
valori fondamentali dell'Ateneo siano espressamente richiamati nello
statuto, quale fonte di riferimento per tutta la comunita' accademica
e in considerazione del fatto che il valore della pace e la volonta'
di non sostenere e non partecipare ad alcuna attivita' finalizzata
alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi
d'arma da guerra hanno acquisito un significato etico e politico
preminente; ha ritenuto di accogliere il rilievo all'art. 12, comma
3, e, conseguentemente, di eliminare «accademici» dalla frase «Il
rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non
rinnovabile»; ha ritenuto di accogliere comunque il rilievo all'art.
20 e, conseguentemente, di aggiungere dopo «a carico dei professori e
ricercatori universitari,» la specificazione «avviati secondo la
procedura di cui all'art. 41»;
Vista la delibera n. 204/2025 del 6 giugno 2025 con la quale il
consiglio di amministrazione ha espresso relativamente agli articoli
1 («Natura e fini»), 2 («Valori fondamentali») e 4 («Attivita' di
ricerca»), parere non favorevole ad accogliere il rilievo di merito,
mantenendo pertanto nello statuto le proposte di modifica;
relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo dello statuto
(Il rettore), parere favorevole ad accogliere il rilievo di
legittimita' e a eliminare «accademici» dalla frase «Il rettore dura
in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»;
relativamente all'art. 20 (Collegio di disciplina), parere favorevole
ad accogliere il rilievo e ad aggiungere dopo «a carico dei
professori e ricercatori universitari,» la specificazione «avviati
secondo la procedura di cui all'art. 41»;
Decreta:
Art. 1
1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita'
di Pisa:
Art. 1 (Natura e fini). - alla fine del comma 1, e' inserita la
seguente frase «Promuove una cultura di pace, il rispetto dei diritti
umani e l'impegno per lo sviluppo sostenibile»;
Art. 2 (Valori fondamentali). - dopo il comma 1, e' inserito un
nuovo comma «1.bis Riconosce la pace quale principio fondamentale e
si impegna a promuoverne l'applicazione nell'ambito di tutte le
proprie attivita' istituzionali.»;
dopo il comma 9, e' inserito un nuovo comma «10. Imposta le
proprie attivita' su un criterio di responsabilita' verso l'impatto
che queste possono avere su societa' e ambiente, nel rispetto dei
valori e dei principi sopra enunciati.»;
Art. 3 (Attivita' istituzionali). - dopo il comma 4, e' inserito
un nuovo comma «4.bis Condivide i principi della ricerca e
innovazione responsabili.»;
Art. 4 (Attivita' di ricerca). - al comma 5 dopo la parola
«valuta» sono inserite le parole «la qualita' del»; le parole
«unicamente sotto il profilo della loro qualita' scientifica
utilizzando» sono eliminate e inserita la parola «applicando»; dopo
la parola «internazionali» e' inserita una virgola e le parole «e si
ispira ai principi della ricerca e innovazione responsabili.»;
dopo il comma 7, e' inserito un nuovo comma «8. Non sostiene e
non partecipa ad alcuna attivita' finalizzata alla produzione, allo
sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra.»;
Art. 12 (Il Rettore). - Al comma 3, dopo le parole «Sei anni»
eliminare la parola «accademici»;
Art. 13 (Il Senato accademico). - al comma 3, alla fine della
lettera d) e' inserita la seguente frase «con riguardo ai regolamenti
didattici dei corsi di studio, le modifiche aventi a oggetto il
numero dei curricula, i requisiti di ammissione, le propedeuticita',
la modalita' di determinazione del voto finale;»;
al comma 3, la lettera f. e' abrogata;
Art. 14 (Il Consiglio di amministrazione). - al comma 2, la
lettera m. e' abrogata;
Art. 15 (Il Nucleo di valutazione). - al comma 1 la frase «In
tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e
indicatori, la cui approvazione compete al consiglio di
amministrazione, previo parere del Senato accademico.» e' eliminata;
Art. 20 (Il Collegio di disciplina). - al comma 1, aggiungere
dopo le parole «a carico dei professori e ricercatori universitari»
tra due virgole e le parole «, avviati secondo la procedura di cui
all'art. 41,»;
Art. 25 (Il Consiglio del dipartimento). - al comma 2, alla fine
della lettera j e' inserita la seguente frase «approvare le modifiche
dei regolamenti didattici dei corsi di studio, con esclusione di
quelle aventi a oggetto il numero dei curricula, i requisiti di
ammissione, le propedeuticita', la modalita' di determinazione del
voto finale;
Art. 30 (Il Consiglio della scuola). - dopo il comma 2, e'
inserito un nuovo comma «2.bis Se delegato dal Consiglio di
Dipartimento di riferimento e dagli altri consigli di Dipartimento
interessati in caso di corsi interdipartimentali, il Consiglio della
Scuola puo':
approvare le modifiche dei regolamenti didattici dei corsi di
studio, con esclusione di quelle di competenza del Senato accademico;
proporre al Senato accademico le modifiche dei regolamenti
didattici dei corsi di studio aventi a oggetto il numero dei
curricula, i requisiti di ammissione, le propedeuticita', la
modalita' di determinazione del voto finale.»;
Art. 34 (Il Consiglio del corso di studio). - al comma 1, lettera
e, le parole «sentito il» sono sostituite con le parole «anche
avvalendosi del»;
Art. 36 (Le commissioni paritetiche). - al comma 9.bis, la
virgola e le parole «, sulla base del monitoraggio di cui all'art.
34, comma 1, lettera e» sono eliminate e inserite le parole «e la
sottopone all'approvazione del Consiglio di dipartimento o della
Scuola».