IL RETTORE 
 
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, in particolare  l'art.  6,
comma 1, «Autonomia delle Universita'»; 
  Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e  di
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo statuto dell'Universita'  di  Pisa,  emanato  con  decreto
rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012, come da ultimo modificato con
decreto rettorale n. 498/2024 del 4 marzo 2024; 
  Visto la delibera del Senato accademico n. 3/2025  del  24  gennaio
2025, con la quale sono state approvate le modifiche al  testo  dello
statuto subordinatamente all'acquisizione del  parere  di  competenza
del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile; 
  Vista la delibera n. 8/2025 del 29 gennaio 2025, con  il  quale  il
consiglio di amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole  sulla
proposta di modifiche; 
  Dato atto che, con nota prot. n. 18341/2025 del 13  febbraio  2025,
le  proposte  di  modifica  allo  statuto  sono  state  trasmesse  al
Ministero dell'universita' e della ricerca, per i controlli  previsti
dall'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma  10,  della  succitata
legge, il Ministro puo' per una  sola  volta,  con  proprio  decreto,
rinviare gli statuti e i regolamenti  all'universita',  indicando  le
norme illegittime e quelle da  riesaminare  nel  merito.  Gli  organi
competenti dell'universita' possono non  conformarsi  ai  rilievi  di
legittimita' con deliberazione adottata  dalla  maggioranza  dei  tre
quinti  dei  suoi  componenti,  ovvero  ai  rilievi  di  merito   con
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta.  In  tal  caso  il
Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di
giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimita'.  Quando
la  maggioranza  qualificata  non  sia  stata  raggiunta,  le   norme
contestate non possono essere emanate; 
  Vista la nota del Ministero prot. n. 0005014 del  14  aprile  2025,
con la quale sono state formulati alcuni rilievi; 
  Dato atto che con riferimento alle proposte di  modifica  contenute
negli articoli 1 («Natura e fini»), 2  («Valori  fondamentali»)  e  4
(«Attivita' di ricerca»), in cui sono stati inseriti: 
    all'art. 1, comma 1: «[l'Universita']  Promuove  una  cultura  di
pace, il rispetto dei diritti  umani  e  l'impegno  per  lo  sviluppo
sostenibile»; 
    all'art. 2, comma 1-bis: «[l'Universita'] Riconosce la pace quale
principio fondamentale e  si  impegna  a  promuoverne  l'applicazione
nell'ambito di tutte le proprie attivita' istituzionali», e al  comma
10: ««[l'Universita'] Imposta le proprie attivita' su un criterio  di
responsabilita' verso l'impatto che queste possono avere su  societa'
e ambiente, nel rispetto dei valori e dei principi sopra enunciati»; 
    all'art.  4,  comma  5:  «Valuta  la  qualita'   delle   ricerche
applicando i criteri generalmente adottati  dalle  diverse  comunita'
scientifiche nazionali e internazionali,  e  si  ispira  ai  principi
della ricerca e innovazione responsabili» e comma 8: «non sostiene  e
non partecipa ad alcuna attivita' finalizzata alla  produzione,  allo
sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra»; 
    il MUR ha evidenziato  che  lo  statuto  di  un  Ateneo  reca  la
disciplina in «materia di  organizzazione  e  di  organi  di  governo
dell'universita'» (art. 2,  comma  1,  legge  n.  240/2010),  e  che,
pertanto, le citate disposizioni sembrerebbero trovare la  loro  sede
normativa appropriata nel  codice  etico  di  Ateneo  che,  ai  sensi
dell'art.  2,  comma  4,  della  legge  n.  240/2010  e'  chiamato  a
individuare, tra l'altro,  «i  valori  fondamentali  della  comunita'
universitaria», invitando l'Ateneo a valutare l'opportunita' del loro
inserimento all'interno del codice  etico  dell'Universita'  anziche'
nello statuto; 
  Dato atto che relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo
dello statuto (il rettore), in cui e' previsto che: «Il rettore  dura
in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»,
il MUR ha segnalato che tale disposizione  appare  in  contrasto  con
l'art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 240/2010,  che  prevede
«la durata della carica di rettore per un unico mandato di sei  anni,
non  rinnovabile»,  chiedendo  all'Ateneo  di  espungere  il  termine
«accademici» dall'art. 12, comma 3, dello statuto; 
  Dato atto che in merito all'art. 20 (Collegio di disciplina) il MUR
ha rilevato che, in ossequio a quanto raccomandato nelle Linee  guida
formulate dall'A.N.A.C. e dal Ministero - rispettivamente in sede  di
aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione del 2017 e  nell'Atto
d'indirizzo del 14 maggio 2018, adottato in applicazione  del  citato
aggiornamento - sarebbe opportuno inserire  all'art.  20  un'apposita
disposizione statutaria secondo cui, nei casi di illeciti  imputabili
al rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare sia posta  in  capo
al Decano dell'Ateneo; 
  Considerato che la segnalazione di  cui  sopra  potrebbe  ritenersi
assorbita da  quanto  gia'  stabilito  nell'art.  41,  comma  1,  (Il
procedimento disciplinare), laddove si prescrive che: 
    «L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei  docenti
spetta al Rettore, d'ufficio o su segnalazione  scritta  di  soggetti
interni o esterni all'Universita'. Per  i  procedimenti  disciplinari
nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le
altre funzioni connesse di cui  ai  commi  successivi,  competono  al
decano dei professori ordinari dell'Ateneo»; 
  Vista la delibera n. 100/2025 del 21 maggio 2025 con  la  quale  il
Senato accademico ha ritenuto di non accogliere il rilievo di  merito
relativamente agli articoli 1, 2  e  4,  valutando  opportuno  che  i
valori fondamentali dell'Ateneo siano espressamente richiamati  nello
statuto, quale fonte di riferimento per tutta la comunita' accademica
e in considerazione del fatto che il valore della pace e la  volonta'
di non sostenere e non partecipare ad  alcuna  attivita'  finalizzata
alla produzione, allo sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi
d'arma da guerra hanno acquisito  un  significato  etico  e  politico
preminente; ha ritenuto di accogliere il rilievo all'art.  12,  comma
3, e, conseguentemente, di eliminare  «accademici»  dalla  frase  «Il
rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato  non
rinnovabile»; ha ritenuto di accogliere comunque il rilievo  all'art.
20 e, conseguentemente, di aggiungere dopo «a carico dei professori e
ricercatori universitari,»  la  specificazione  «avviati  secondo  la
procedura di cui all'art. 41»; 
  Vista la delibera n. 204/2025 del 6 giugno 2025  con  la  quale  il
consiglio di amministrazione ha espresso relativamente agli  articoli
1 («Natura e fini»), 2 («Valori fondamentali»)  e  4  («Attivita'  di
ricerca»), parere non favorevole ad accogliere il rilievo di  merito,
mantenendo  pertanto  nello  statuto   le   proposte   di   modifica;
relativamente all'art. 12, comma 3, secondo paragrafo  dello  statuto
(Il  rettore),  parere  favorevole  ad  accogliere  il   rilievo   di
legittimita' e a eliminare «accademici» dalla frase «Il rettore  dura
in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile»;
relativamente all'art. 20 (Collegio di disciplina), parere favorevole
ad  accogliere  il  rilievo  e  ad  aggiungere  dopo  «a  carico  dei
professori e ricercatori universitari,»  la  specificazione  «avviati
secondo la procedura di cui all'art. 41»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita'
di Pisa: 
    Art. 1 (Natura e fini). - alla fine del comma 1, e'  inserita  la
seguente frase «Promuove una cultura di pace, il rispetto dei diritti
umani e l'impegno per lo sviluppo sostenibile»; 
    Art. 2 (Valori fondamentali). - dopo il comma 1, e'  inserito  un
nuovo comma «1.bis Riconosce la pace quale principio  fondamentale  e
si impegna a  promuoverne  l'applicazione  nell'ambito  di  tutte  le
proprie attivita' istituzionali.»; 
    dopo il comma 9, e' inserito  un  nuovo  comma  «10.  Imposta  le
proprie attivita' su un criterio di responsabilita'  verso  l'impatto
che queste possono avere su societa' e  ambiente,  nel  rispetto  dei
valori e dei principi sopra enunciati.»; 
    Art. 3 (Attivita' istituzionali). - dopo il comma 4, e'  inserito
un  nuovo  comma  «4.bis  Condivide  i  principi  della   ricerca   e
innovazione responsabili.»; 
    Art. 4 (Attivita' di ricerca).  -  al  comma  5  dopo  la  parola
«valuta» sono  inserite  le  parole  «la  qualita'  del»;  le  parole
«unicamente  sotto  il  profilo  della  loro   qualita'   scientifica
utilizzando» sono eliminate e inserita la parola  «applicando»;  dopo
la parola «internazionali» e' inserita una virgola e le parole «e  si
ispira ai principi della ricerca e innovazione responsabili.»; 
    dopo il comma 7, e' inserito un nuovo comma «8.  Non  sostiene  e
non partecipa ad alcuna attivita' finalizzata alla  produzione,  allo
sviluppo e al perfezionamento di armi e sistemi d'arma da guerra.»; 
    Art. 12 (Il Rettore). - Al comma 3, dopo  le  parole  «Sei  anni»
eliminare la parola «accademici»; 
    Art. 13 (Il Senato accademico). - al comma  3,  alla  fine  della
lettera d) e' inserita la seguente frase «con riguardo ai regolamenti
didattici dei corsi di studio,  le  modifiche  aventi  a  oggetto  il
numero dei curricula, i requisiti di ammissione, le  propedeuticita',
la modalita' di determinazione del voto finale;»; 
    al comma 3, la lettera f. e' abrogata; 
    Art. 14 (Il Consiglio di  amministrazione).  -  al  comma  2,  la
lettera m. e' abrogata; 
    Art. 15 (Il Nucleo di valutazione). - al comma  1  la  frase  «In
tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri  e
indicatori,   la   cui   approvazione   compete   al   consiglio   di
amministrazione, previo parere del Senato accademico.» e' eliminata; 
    Art. 20 (Il Collegio di disciplina). -  al  comma  1,  aggiungere
dopo le parole «a carico dei professori e  ricercatori  universitari»
tra due virgole e le parole «, avviati secondo la  procedura  di  cui
all'art. 41,»; 
    Art. 25 (Il Consiglio del dipartimento). - al comma 2, alla  fine
della lettera j e' inserita la seguente frase «approvare le modifiche
dei regolamenti didattici dei corsi  di  studio,  con  esclusione  di
quelle aventi a oggetto il  numero  dei  curricula,  i  requisiti  di
ammissione, le propedeuticita', la modalita'  di  determinazione  del
voto finale; 
    Art. 30 (Il Consiglio della  scuola).  -  dopo  il  comma  2,  e'
inserito  un  nuovo  comma  «2.bis  Se  delegato  dal  Consiglio   di
Dipartimento di riferimento e dagli altri  consigli  di  Dipartimento
interessati in caso di corsi interdipartimentali, il Consiglio  della
Scuola puo': 
      approvare le modifiche dei regolamenti didattici dei  corsi  di
studio, con esclusione di quelle di competenza del Senato accademico; 
      proporre al Senato  accademico  le  modifiche  dei  regolamenti
didattici dei  corsi  di  studio  aventi  a  oggetto  il  numero  dei
curricula,  i  requisiti  di  ammissione,  le   propedeuticita',   la
modalita' di determinazione del voto finale.»; 
    Art. 34 (Il Consiglio del corso di studio). - al comma 1, lettera
e, le parole «sentito  il»  sono  sostituite  con  le  parole  «anche
avvalendosi del»; 
    Art. 36 (Le  commissioni  paritetiche).  -  al  comma  9.bis,  la
virgola e le parole «, sulla base del monitoraggio  di  cui  all'art.
34, comma 1, lettera e» sono eliminate e inserite  le  parole  «e  la
sottopone all'approvazione del  Consiglio  di  dipartimento  o  della
Scuola».