IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come
modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in
legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art.
2, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la
peste suina africana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario
straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio
2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel
cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario
straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per
i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla
Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del
regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati,
nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento
dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione
dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina
africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni,
predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di
cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella
seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre
2023);
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18
dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della
salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 1° luglio 2023, n. 152;
Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato
decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della
peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione
dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della
malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le
azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della
DG-Sante della Commissione europea;
Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare alcune misure
contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025 con particolare
riferimento alle attivita' da porre in essere nella zona di riduzione
di densita' del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza
commissariale n. 3/2025;
Dispone:
Art. 1
Zona di riduzione della densita' del cinghiale
1. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai
sensi del regolamento (UE) 2023/504, nelle unita' di gestione (UDG)
e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella zona
di riduzione della densita' del cinghiale di cui all'art. 5
dell'ordinanza commissariale n. 3/2025, in deroga all'art. 18 della
legge n. 157/1992 e' autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le
sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. Le UDG e i
comuni di cui al presente comma sono riportati nell'allegato 1 alla
presente ordinanza. Le regioni e le province autonome comunicano al
Commissario straordinario eventuali modifiche delle suddette zone
entro il 25 agosto 2025.
2. Le regioni e le provincie autonome possono concordare con il
Commissario straordinario specifiche modalita' di applicazione di
quanto previsto al comma 1 sulla base di particolari esigenze o
caratteristiche territoriali.