IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito
«decreto di massima) e successive modifiche con il quale sono state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di
regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la
cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto
riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,
come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della
Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto
forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626
della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini
di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023,
concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25
luglio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 87.851 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal
1° gennaio 2024 la delega al Dirigente Generale Capo della Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita'
dell'azione amministrativa;
Visti i propri decreti in data 29 aprile, 29 maggio e 27 giugno
2025, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 2
maggio 2025 e scadenza 1° ottobre 2035;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,60%, avente godimento 2 maggio 2025
e scadenza 1° ottobre 2035. L'emissione della predetta tranche viene
disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di
3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,60%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno
di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla
prima cedola, in scadenza il 1° ottobre 2025, sara' pari
all'1,495082% lordo, corrispondente a un periodo di centocinquantadue
giorni su un semestre di centottantatre giorni.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di
rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.