Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i
segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuita' produttiva
degli stabilimenti ex ILVA
1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di sostenere
gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalita' e
continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della
societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di garantirne adeguati standard di sicurezza, con decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifica e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di cui
al presente comma, sono erogati uno o piu' finanziamenti a titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2025.
((La societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria)) puo'
procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle,
su richiesta dell'organo commissariale, ((alla societa' Acciaierie
d'Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del vincolo
di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un tasso
di interesse calcolato a condizioni di mercato.
2. L'amministrazione straordinaria della societa' ILVA S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale, interessi
e spese maturate, entro il termine di 120 giorni dalla data di
cessione degli impianti predetti a valere sulle somme corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine di 5 anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche in
deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14.
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207 recante: «Disposizioni urgenti a
tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di
occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231:
«Art. 3 (Efficacia dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
ILVA S.p.A. Controlli e garanzie). - 1. Gli impianti
siderurgici della societa' ILVA s.p.a. costituiscono
stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma
dell'articolo 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo adotta una strategia industriale per la filiera
produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
in data 26 ottobre 2012 alla societa' ILVA S.p.A. con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella
versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le
prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione
dell'attivita' produttiva dello stabilimento siderurgico
della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo
1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per un periodo di trentasei mesi, la
societa' ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o
acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi nel
possesso dei beni dell'impresa e sono in ogni caso
autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui
al comma 2, alla prosecuzione dell'attivita' produttiva
nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti,
ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando
l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel
medesimo decreto.
4.
5.
6..».
- Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante: «Codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155»:
«Art. 222 (Disciplina dei crediti prededucibili). -
1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo III del presente titolo, con
esclusione di quelli non contestati per collocazione e
ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa
del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti
di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati,
devono essere accertati con il procedimento di cui
all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso
degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della
procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi,
esigibili e non contestati per collocazione e per
ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del
procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente
sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei
creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione
deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».