Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video  tra  i
segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni finanziarie per  assicurare  la  continuita'  produttiva
                     degli stabilimenti ex ILVA 
 
  1. Al fine di supportare gli indifferibili e urgenti interventi  di
ripristino e manutenzione, anche straordinaria, nonche' di  sostenere
gli  ulteriori  oneri  diretti  a  preservare  la   funzionalita'   e
continuita' produttiva degli impianti siderurgici di proprieta' della
societa'  ILVA  S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria,  di   cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e
di  garantirne  adeguati  standard  di  sicurezza,  con  decreto  del
Ministro delle imprese e del  made  in  Italy,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  specifica  e
motivata richiesta dei commissari in relazione alle finalita' di  cui
al presente comma, sono erogati uno o  piu'  finanziamenti  a  titolo
oneroso della durata massima di cinque anni, in favore della medesima
societa', nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno  2025.
((La societa' ILVA S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria))  puo'
procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle,
su richiesta dell'organo commissariale,  ((alla  societa'  Acciaierie
d'Italia)) in amministrazione straordinaria nel rispetto del  vincolo
di destinazione. Il finanziamento prevede l'applicazione di un  tasso
di interesse calcolato a condizioni di mercato. 
  2.  L'amministrazione  straordinaria  della  societa'  ILVA  S.p.A.
provvede alla restituzione allo Stato dell'importo corrispondente  ai
finanziamenti concessi ai sensi del comma 1, per capitale,  interessi
e spese maturate, entro il  termine  di  120  giorni  dalla  data  di
cessione degli impianti predetti a  valere  sulle  somme  corrisposte
quale prezzo di vendita o, in mancanza, entro il termine  di  5  anni
dalla data di concessione del prestito, in ogni caso in  prededuzione
rispetto ad ogni altra posizione debitoria della procedura, anche  in
deroga  all'articolo  222  del  codice  della   crisi   d'impresa   e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14. 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 11. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          3 dicembre 2012, n. 207 recante:  «Disposizioni  urgenti  a
          tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei  livelli   di
          occupazione, in caso di crisi di  stabilimenti  industriali
          di  interesse  strategico   nazionale»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231: 
                «Art.  3  (Efficacia  dell'autorizzazione   integrata
          ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla societa'
          ILVA S.p.A.  Controlli  e  garanzie).  -  1.  Gli  impianti
          siderurgici  della  societa'  ILVA   s.p.a.   costituiscono
          stabilimenti di  interesse  strategico  nazionale  a  norma
          dell'articolo 1. 
                1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Governo adotta una strategia industriale per la  filiera
          produttiva dell'acciaio. 
                2. L'autorizzazione integrata  ambientale  rilasciata
          in data 26 ottobre  2012  alla  societa'  ILVA  S.p.A.  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547,  nella
          versione di cui al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  252  del  27  ottobre  2012,   contiene   le
          prescrizioni   volte   ad   assicurare   la    prosecuzione
          dell'attivita' produttiva  dello  stabilimento  siderurgico
          della societa' ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo
          1. 
                3. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per un  periodo  di  trentasei  mesi,  la
          societa'  ILVA  S.p.A.  di  Taranto   e   l'affittuario   o
          acquirente  dei  relativi  stabilimenti  sono  immessi  nel
          possesso  dei  beni  dell'impresa  e  sono  in  ogni   caso
          autorizzati, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui
          al comma 2,  alla  prosecuzione  dell'attivita'  produttiva
          nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti,
          ivi compresi quelli realizzati antecedentemente  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto,  ferma  restando
          l'applicazione  di  tutte  le  disposizioni  contenute  nel
          medesimo decreto. 
                4. 
                5. 
                6..». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  222  del  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante:  «Codice  della
          crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge
          19 ottobre 2017, n. 155»: 
                «Art. 222 (Disciplina dei crediti  prededucibili).  -
          1. I crediti prededucibili devono essere accertati  con  le
          modalita' di cui al  capo  III  del  presente  titolo,  con
          esclusione di quelli  non  contestati  per  collocazione  e
          ammontare, anche se sorti durante l'esercizio  dell'impresa
          del debitore, e di quelli sorti a seguito di  provvedimenti
          di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai  sensi
          dell'articolo 123; in questo ultimo  caso,  se  contestati,
          devono  essere  accertati  con  il  procedimento   di   cui
          all'articolo 124. 
                2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti  per  il
          capitale, gli interessi e le spese con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti, salvo il disposto dell'articolo  223.  Il  corso
          degli interessi cessa al momento del pagamento. 
                3. I crediti  prededucibili  sorti  nel  corso  della
          procedura di  liquidazione  giudiziale  che  sono  liquidi,
          esigibili  e  non  contestati  per   collocazione   e   per
          ammontare, possono  essere  soddisfatti  al  di  fuori  del
          procedimento di  riparto  se  l'attivo  e'  presumibilmente
          sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali  crediti.
          Il pagamento  deve  essere  autorizzato  dal  comitato  dei
          creditori ovvero dal giudice delegato. 
                4. Se l'attivo  e'  insufficiente,  la  distribuzione
          deve avvenire secondo i criteri della graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.».