IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
contrasto delle attivita' illecite in materia di rifiuti, che
interessano l'intero territorio nazionale, con particolare
riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contrastare il
fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono
in pericolo la vita e l'incolumita' delle persone, compromettendo
altresi' la salubrita' dell'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare il
contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti
evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la
cessazione dello stato di emergenza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare
lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da
eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre
2022;
Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 212, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che
esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi
tenuta, non risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori
ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui al
Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto,
e' soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica
violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99
del codice penale, si applica la sanzione accessoria della
cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con
divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
b) all'articolo 255:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero
li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con
l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono
o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a
motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro
mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione
II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i
titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle
acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»;
3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1,
lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli
articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
di una somma da 80 euro a 320 euro.»;
4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis
puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini
riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno
dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la
violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della
correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Abbandono di
rifiuti non pericolosi»;
c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi
particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2,
abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che,
ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o
depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del
divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la
reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al
Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque,
in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,
226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti
pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena e' della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita'
delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono
puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando
ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena e' della
reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;
d) all'articolo 256:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «e' punito:» sono sostituite
dalle seguenti: «e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti riguardano
rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.»;
1.2) le lettere a) e b) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo,
e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da
due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e
1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al
conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi, secondo
le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo
utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.»;
3) il comma 2 e' abrogato;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e
sei mesi se la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi.»;
5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non
autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede,
la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi, la pena e' della reclusione da due anni e sei
mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla
quale e' realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a
persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»;
6) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 3-bis,»;
7) al comma 5, le parole: «di cui al comma 1, lettera b)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro»;
e) all'articolo 256-bis:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli
articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti
reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.»;
2) il comma 3 e' abrogato;
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi e' punita
con la reclusione da tre a sei anni, quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,
della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque
sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno
dei casi di cui al periodo che precede, e' punita con la reclusione
da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio,
le pene ivi previste sono aumentate sino alla meta'.»;
4) al comma 4, le parole: «il fatto di cui al comma 1 e'
commesso» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti di cui ai commi 1
e 3-bis sono commessi»;
5) al comma 6, il primo periodo e' soppresso;
f) all'articolo 258:
1) al comma 2, primo periodo, le parole: «da duemila a
diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da quattromila a
ventimila euro»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2
consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta
di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di
rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
All'accertamento della violazione consegue altresi' la sospensione
dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212
per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non
pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda
rifiuti pericolosi.»;
3) al comma 4, secondo periodo, le parole: «la pena
dell'articolo 483 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti:
«la pena della reclusione da uno a tre anni»;
4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.»;
g) all'articolo 259:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente
spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE)
n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile
2024, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena e'
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spedizione
illegale di rifiuti»;
h) dopo l'articolo 259 sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis (Aggravante dell'attivita' di impresa). - 1. Le
pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono
aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito
dell'attivita' di un'impresa o comunque di un'attivita' organizzata.
Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attivita' comunque
organizzata e' responsabile anche sotto l'autonomo profilo
dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto
comunque riconducibili all'impresa o all'attivita' stessa. Ai
predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attivita' si
applicano altresi' le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.».