IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni  di
depressione,  ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,   a   causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano  erogano,  nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo  per  sostenere
le  spese  relative  a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili   presso
specialisti   privati   regolarmente   iscritti   nell'elenco   degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo
e' stabilito nell'importo massimo di  600  euro  per  persona  ed  e'
parametrato  alle  diverse  fasce  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE  superiore
a 50.000 euro.  Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i  requisiti,  anche
reddituali, per  la  sua  assegnazione  sono  stabiliti,  nel  limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022,  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le  risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»; 
  Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono  ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla
base delle  quote  di  accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto
riferite all'anno 2021; 
  Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che  agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari  a  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sul   livello   di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per  l'anno  2022,  che  e'  incrementato  di  tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della  regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31  maggio  2022  recante
«Contributo  per  sostenere  le  spese   relative   a   sessioni   di
psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022  nel
quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di  presentazione
della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e  i
requisiti, anche reddituali, per  la  sua  assegnazione  adottato  in
attuazione delle citate disposizioni; 
  Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022,  n.  142,
che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma  3,  del
decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e sostituito la tabella di  riparto  delle  summenzionate
risorse, destinate alle regioni e  alle  province  autonome,  di  cui
all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo  stanziamento
complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Vista la  nota  prot.  MDS-DGPRE-46020  del  9  novembre  2022  del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore
generale della prevenzione sanitaria, con la quale si  chiarisce  che
le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 31 maggio 2022, restano  valide  fino  ad  esaurimento  delle
risorse di cui all'art.  1-quater,  comma  3,  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni  dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25; 
  Visto l'art. 1, comma 538 della legge  29  dicembre  2022,  n.  197
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,
che  rifinanzia  il  summenzionato  fondo  per  gli  anni  successivi
prevedendo che  all'art.  1-quater,  comma  3  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di  1.500  euro  per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»; 
  Visto l'art. 22-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2023,  n.  145
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel
quale si dispone che «il limite massimo  di  spesa  di  cui  all'art.
1-quater, comma 3, quinto  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»; 
  Visto il medesimo art. 22-bis nel quale  e',  inoltre,  esplicitato
che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano  il  livello
di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre  lo  Stato
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote
di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite  a
tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,  in
deroga  alle  disposizioni  legislative  che  stabiliscono,  per   le
autonomie speciali, il  concorso  della  regione  o  della  provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente.  All'onere  di  cui  al
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
  Visto l'art. 4, comma 8-quater del decreto-legge 30 dicembre  2023,
n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024,  n.  18,
ove si dispone, tra l'altro, che «il limite massimo di spesa  di  cui
all'art. 1-quater, comma  3,  quinto  periodo  del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla  legge  25
febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese
relative a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili  presso  specialisti
privati, e' incrementato di 2 milioni di euro  per  l'anno  2024.  Le
risorse di cui al primo periodo del presente comma  che  incrementano
il  livello  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato sono assegnate  alle  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu'  decreti  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze»; 
  Visto il medesimo art. 4, comma 8-quater, del citato  decreto-legge
n. 215 del 2023, nel quale e', inoltre, esplicitato che le risorse di
cui al primo periodo sono  trasferite  a  tutte  le  regioni  e  alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il  concorso
della regione o della provincia autonoma al  finanziamento  sanitario
corrente; 
  Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, introdotto
dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, e  in  particolare
il comma 5-bis nel quale si stabilisce che «L'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno
2024», nonche' il successivo comma  5-ter  che  specifica  che  «Agli
oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante  utilizzo  del  fondo  di  parte  corrente
iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  della  salute  ai
sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196. Conseguentemente il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni
di euro per l'anno 2024»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24   novembre   2023   di
definizione  dei  tempi  di  presentazione  della  domanda,   nonche'
dell'entita' e della validita' del  contributo  di  cui  all'art.  1,
comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'esercizio finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio  2024,  n.  7,  ed  in
particolare l'art. 2 nel quale si dispone che «a decorrere  dall'anno
2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni  di
euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano sulla base delle quota di accesso,  da  determinarsi  in
accordo con le regioni e le province autonome, entro il  28  febbraio
2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui  all'art.
3»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2024, con il quale
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno  2023  di  cui
l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023,  n.  145  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; 
  Visto l'art. 1, comma 344 della legge 30  dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ove si dispone
che: «all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo,  del  decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "e di 8 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  di  8
milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di  euro  per  l'anno
2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9  milioni  di  euro
per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno  2026  e  a  1
milione di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato,  che  e'  incrementato  in  pari  misura  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi  del
comma 884 del presente articolo»; 
  Visti,  in  materia  di  finanziamento  autonomo   del   fabbisogno
sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province  autonome  di
Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Trento e Bolzano),  l'art.  1,  comma  144,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma  836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna),  nonche'  l'art.  1,
comma 830, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  che  fissa  nella
misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria
della Regione Siciliana ; 
  Visto il parere  reso  dal  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022)  sul
decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ripartire le risorse  stanziate  per
l'anno 2024 e per l'anno 2025, nonche' assicurare coerenza in materia
di  trattamento  dei  dati  personali  con   quanto   fino   ad   ora
disciplinato, mantenendo ferme le disposizioni degli articoli  2,  3,
6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonche' quanto
definito nel pertinente  allegato  tecnico  e  adeguare  la  restante
disciplina alle novelle introdotte dal legislatore che, tra  l'altro,
hanno reso stabile nel tempo il contributo; 
  Ritenuto necessario, alla  luce  del  susseguirsi  delle  modifiche
normative  sopra  descritte,  richiamare  le  disposizioni  attuative
vigenti in un unico testo, al fine di assicurare il  prosieguo  delle
conseguenti   attivita'   gestionali   nell'ottica   della   migliore
efficienza dell'azione amministrativa e  di  garantire  una  maggiore
accessibilita' e fruizione delle risorse da parte dei cittadini; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 9 novembre  2023  con  la  quale  sono,  tra
l'altro, definite le quote  di  accesso  al  finanziamento  sanitario
indistinto per l'anno 2023 (rep. atti n. 262/CSR); 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024  con  la  quale  sono,  tra
l'altro, definite le quote  di  accesso  al  finanziamento  sanitario
indistinto per l'anno 2024 (rep. atti n. 228/CSR); 
  Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio  2024-0370176  inviata
congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in  cui
si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art.
22-bis del decreto-legge 18 ottobre  2023,  n.  145  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia  carattere
straordinario  correlato  ad  uno  stato  emergenziale,  le  province
autonome accedono al relativo fondo in  deroga  alle  normative»  che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento
sanitario corrente, in caso  contrario  «non  intendono  accedere  al
fondo»; 
  Visti i dati trasmessi da INPS, in risposta  alla  richiesta  dello
scrivente Ministero, in forma aggregata,  riguardanti  il  numero  di
attestazioni ISEE presentate nell'anno 2023  e  2024,  suddivise  per
fascia di reddito e regione e provincia autonoma di residenza; 
  Acquisita altresi'  l'intesa  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2025 (rep. atti n. 69/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le quote spettanti alle regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, come  di
seguito dettagliate. 
  a. Per l'anno 2024 le risorse sono pari a: 
    i. 8 milioni di euro, in attuazione di quanto  disposto  all'art.
1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197  recante  «Bilancio
di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
    ii. 2 milioni di euro, pari all'incremento del limite massimo  di
spesa stabilito dall'art. 4,  comma  8-quater  del  decreto-legge  30
dicembre 2023, n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio
2024, n. 18; 
    iii. 2 milioni di euro, che integrano l'autorizzazione  di  spesa
di cui all'art. 11, comma 5-bis del decreto-legge 9 agosto  2024,  n.
113, introdotto dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143. 
  b. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1,  comma  344  della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale per  il
triennio 2025-2027», le risorse per  l'anno  2025  sono  pari  a  9,5
milioni di euro. 
  2. Il presente decreto richiama, inoltre, le  disposizioni  vigenti
dei decreti del Ministro della salute, adottati di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio  2022,  24  novembre
2023 e 17 dicembre 2024 riguardanti  le  modalita'  di  presentazione
della domanda per accedere  al  contributo  nonche'  l'entita'  dello
stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua  assegnazione  per
la parte non modificata dal  presente  decreto.  Resta  fermo  quanto
previsto nell'allegato tecnico del decreto del Ministro della  salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  31  maggio
2022.