IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021,
n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.
15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di
depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa
dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei
limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso
specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli
psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo
e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'
parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE
piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore
a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per
accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche
reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite
complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse
determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono
ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto»;
Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite
tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto
riferite all'anno 2021;
Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli
oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale
importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante
«Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di
psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel
quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione
della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i
requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione adottato in
attuazione delle citate disposizioni;
Visto, inoltre, l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
che ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quater, comma 3, del
decreto-legge n. 228 del 2021 di ulteriori 15 milioni di euro per
l'anno 2022 e sostituito la tabella di riparto delle summenzionate
risorse, destinate alle regioni e alle province autonome, di cui
all'ultimo periodo del medesimo comma, adeguandola allo stanziamento
complessivo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022;
Vista la nota prot. MDS-DGPRE-46020 del 9 novembre 2022 del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute,
a firma congiunta del Ragioniere generale dello Stato e del direttore
generale della prevenzione sanitaria, con la quale si chiarisce che
le graduatorie di cui all'art. 5, comma 8, del decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 31 maggio 2022, restano valide fino ad esaurimento delle
risorse di cui all'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, come modificato dal summenzionato art. 25;
Visto l'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
avente ad oggetto «Bilancio di previsione dello stato per l'esercizio
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»,
che rifinanzia il summenzionato fondo per gli anni successivi
prevedendo che all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;
Visto l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 nel
quale si dispone che «il limite massimo di spesa di cui all'art.
1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023»;
Visto il medesimo art. 22-bis nel quale e', inoltre, esplicitato
che «Le risorse di cui al primo periodo che incrementano il livello
di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote
di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a
tutte le regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le
autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia
autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al
presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
Visto l'art. 4, comma 8-quater del decreto-legge 30 dicembre 2023,
n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18,
ove si dispone, tra l'altro, che «il limite massimo di spesa di cui
all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese
relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti
privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le
risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano
il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze»;
Visto il medesimo art. 4, comma 8-quater, del citato decreto-legge
n. 215 del 2023, nel quale e', inoltre, esplicitato che le risorse di
cui al primo periodo sono trasferite a tutte le regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso
della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario
corrente;
Visto l'art. 11 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, introdotto
dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare
il comma 5-bis nel quale si stabilisce che «L'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno
2024», nonche' il successivo comma 5-ter che specifica che «Agli
oneri di cui al comma 5-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai
sensi dell'art. 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 2 milioni
di euro per l'anno 2024»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2023 di
definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonche'
dell'entita' e della validita' del contributo di cui all'art. 1,
comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 10 gennaio 2024, n. 7, ed in
particolare l'art. 2 nel quale si dispone che «a decorrere dall'anno
2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di
euro, sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano sulla base delle quota di accesso, da determinarsi in
accordo con le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio
2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all'art.
3»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 17 dicembre 2024, con il quale
sono assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano le risorse pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 di cui
l'art. 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 344 della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ove si dispone
che: «all'art. 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge
30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 8
milioni di euro per l'anno 2024, di 9,5 milioni di euro per l'anno
2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro
per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di
euro per l'anno 2025, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1
milione di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, che e' incrementato in pari misura mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del
comma 884 del presente articolo»;
Visti, in materia di finanziamento autonomo del fabbisogno
sanitario delle autonomie speciali, l'art. 34, comma 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di
Trento e Bolzano), l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Trento e Bolzano), l'art. 1, comma 144, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Friuli-Venezia Giulia) e l'art. 1, comma 836,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Sardegna), nonche' l'art. 1,
comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa nella
misura del 49,11% la quota di compartecipazione della spesa sanitaria
della Regione Siciliana ;
Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati
personali (registro dei provvedimenti n. 188 del 19 maggio 2022) sul
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022;
Ritenuto, pertanto, necessario ripartire le risorse stanziate per
l'anno 2024 e per l'anno 2025, nonche' assicurare coerenza in materia
di trattamento dei dati personali con quanto fino ad ora
disciplinato, mantenendo ferme le disposizioni degli articoli 2, 3,
6, 7, 9 e 10 del decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonche' quanto
definito nel pertinente allegato tecnico e adeguare la restante
disciplina alle novelle introdotte dal legislatore che, tra l'altro,
hanno reso stabile nel tempo il contributo;
Ritenuto necessario, alla luce del susseguirsi delle modifiche
normative sopra descritte, richiamare le disposizioni attuative
vigenti in un unico testo, al fine di assicurare il prosieguo delle
conseguenti attivita' gestionali nell'ottica della migliore
efficienza dell'azione amministrativa e di garantire una maggiore
accessibilita' e fruizione delle risorse da parte dei cittadini;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 9 novembre 2023 con la quale sono, tra
l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto per l'anno 2023 (rep. atti n. 262/CSR);
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 28 novembre 2024 con la quale sono, tra
l'altro, definite le quote di accesso al finanziamento sanitario
indistinto per l'anno 2024 (rep. atti n. 228/CSR);
Vista la nota prot. PAT/RFA054 del 15 maggio 2024-0370176 inviata
congiuntamente dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in cui
si evidenzia che laddove l'assegnazione delle risorse di cui all'art.
22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 «abbia carattere
straordinario correlato ad uno stato emergenziale, le province
autonome accedono al relativo fondo in deroga alle normative» che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento
sanitario corrente, in caso contrario «non intendono accedere al
fondo»;
Visti i dati trasmessi da INPS, in risposta alla richiesta dello
scrivente Ministero, in forma aggregata, riguardanti il numero di
attestazioni ISEE presentate nell'anno 2023 e 2024, suddivise per
fascia di reddito e regione e provincia autonoma di residenza;
Acquisita altresi' l'intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 7 maggio 2025 (rep. atti n. 69/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto individua le quote spettanti alle regioni e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse, come di
seguito dettagliate.
a. Per l'anno 2024 le risorse sono pari a:
i. 8 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto all'art.
1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
ii. 2 milioni di euro, pari all'incremento del limite massimo di
spesa stabilito dall'art. 4, comma 8-quater del decreto-legge 30
dicembre 2023, n. 215 inserito dalla legge di conversione 23 febbraio
2024, n. 18;
iii. 2 milioni di euro, che integrano l'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 11, comma 5-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, introdotto dalla legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143.
b. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 344 della
legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'esercizio finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027», le risorse per l'anno 2025 sono pari a 9,5
milioni di euro.
2. Il presente decreto richiama, inoltre, le disposizioni vigenti
dei decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, 24 novembre
2023 e 17 dicembre 2024 riguardanti le modalita' di presentazione
della domanda per accedere al contributo nonche' l'entita' dello
stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione per
la parte non modificata dal presente decreto. Resta fermo quanto
previsto nell'allegato tecnico del decreto del Ministro della salute
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio
2022.