Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per  l'avvio  di
                         opere indifferibili 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi',
agli interventi che, su indicazione delle  amministrazioni  titolari,
non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla  data  del  31  dicembre
2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.
Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi  dell'articolo
26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e  dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede  all'attuazione  delle
procedure  previste  dall'articolo  8,  comma  3,  del  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  213  del  12  settembre  2022,  nonche'
dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 2023. 
    5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle  risorse
del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili"  di  cui  all'articolo
26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi  di
gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura  di
affidamento ovvero  sia  rilevata  la  mancata  aggiudicazione  degli
appalti per l'esecuzione dei lavori entro  il  31  dicembre  2025  si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari,
alla revoca del contributo concesso.». 
  2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9  agosto  2024,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  ottobre  2024,  n.
143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
    «2-ter. Per gli interventi del  PNRR  che  beneficiano  anche  di
risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17  maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le amministrazioni centrali  titolari  delle  misure  di  riferimento
degli stessi provvedono  ai  trasferimenti  in  favore  dei  soggetti
attuatori dei singoli interventi considerando  il  valore  cumulativo
della quota a carico del PNRR e della quota  a  carico  del  predetto
Fondo assegnata all'intervento stesso,  con  imputazione  prioritaria
alla quota a carico del PNRR. 
    2-quater.  Le  Amministrazioni   centrali   titolari   comunicano
trimestralmente  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, per ciascun intervento  beneficiario,  le  informazioni  sugli
effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio
((di opere indifferibili)). Alla  conclusione  degli  interventi,  le
quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere  indifferibili))
non  corrispondenti   ad   effettivi   fabbisogni   rientrano   nella
disponibilita' del medesimo Fondo.». 
  3. All'articolo  1,  comma  876,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2024, n. 207, dopo le  parole:  «su  proposta  dei  Ministri
interessati» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ovvero,  in  caso  di
contestuale assegnazione delle disponibilita' del  Fondo  relative  a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta dei Ministri interessati». 
  ((3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente: 
  «7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori,  per
gli interventi di  comuni,  citta'  metropolitane  e  province,  gia'
aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e  del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del
contributo del Fondo di cui al  comma  7,  per  i  quali  non  si  e'
provveduto all'effettivo aggiornamento della voce "lavori" del quadro
economico  sulla  base  dell'applicazione  dei  prezzari  vigenti  al
momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino,  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  esigenze
finanziarie connesse con  i  maggiori  costi  dei  materiali  per  il
completamento    dell'opera,    le    amministrazioni    responsabili
dell'attuazione su  istanza  dei  soggetti  attuatori,  entro  il  10
dicembre 2025, possono chiedere al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  la
rideterminazione del contributo  nella  misura  massima  dell'80  per
cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno  o  piu'
decreti  del  Ragioniere  generale  dello   Stato.   Per   gli   enti
inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico  posto
a base di gara per i quali non si sia provveduto  alla  richiesta  di
rideterminazione,  con  successivo  provvedimento   ministeriale   si
provvede alla revoca dell'assegnazione». 
  3-ter. Ai fini  degli  adempimenti  di  cui  al  comma  3-bis,  per
l'adattamento della piattaforma informatica gia' in  uso,  necessario
all'attuazione della procedura di cui al  medesimo  comma  3-bis,  e'
autorizzata per l'anno 2025 la spesa di  500.000  euro.  Ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17  maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  2  marzo  2024,  n.19  recante:   «Ulteriori
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza»,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 aprile 2024,  n.56,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 12  (Ulteriori  misure  di  semplificazione  in
          materia di affidamento dei contratti  pubblici  relativi  a
          interventi previsti dal PNRR  o  non  piu'  finanziati  con
          risorse  del  medesimo  e  in   materia   di   procedimenti
          amministrativi). - 1. Al fine  di  assicurare  l'attuazione
          degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello  di
          avanzamento, non piu' finanziati in  tutto  o  in  parte  a
          valere  sulle  risorse  del  PNRR,  in  applicazione  della
          decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre  2023,  alle
          relative procedure di affidamento ed  ai  contratti  i  cui
          bandi o avvisi  risultino  gia'  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  nonche',  laddove
          non sia prevista la pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
          procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano
          gia' stati inviati gli  inviti  a  presentare  le  offerte,
          continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,  al
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  nonche'
          le  specifiche  disposizioni  legislative   finalizzate   a
          semplificare e agevolare la realizzazione  degli  obiettivi
          stabiliti dal PNRR, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica e nel rispetto,  per  quanto  riguarda  le
          norme  in  materia  di  personale,  dei   relativi   limiti
          temporali. Le disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  si
          applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di
          affidamento congiunto di progettazione  ed  esecuzione  dei
          lavori e ai relativi contratti nonche'  alle  procedure  di
          affidamento di servizi e forniture. 
                2. In relazione agli interventi di  cui  all'Allegato
          IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati  in
          tutto o in  parte  a  valere  sulle  risorse  del  PNRR  in
          applicazione della decisione del  Consiglio  ECOFIN  dell'8
          dicembre  2023,  le  disposizioni  di   cui   al   medesimo
          decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n.  13  del
          2023,  nonche'  le  specifiche   disposizioni   legislative
          finalizzate a semplificare  e  agevolare  la  realizzazione
          degli  obiettivi  stabiliti   dal   PNRR,   continuano   ad
          applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica e nel  rispetto,  per  quanto
          riguarda le norme in materia  di  personale,  dei  relativi
          limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso  si
          intendono le procedure per le quali e'  stato  formalizzato
          l'incarico di progettazione alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto. 
                3. Nel limite delle risorse stanziate a  legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, anche in relazione  agli  interventi  non
          piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle  risorse
          del PNRR in  applicazione  della  decisione  del  Consiglio
          ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni relative al rafforzamento e al supporto  della
          capacita' amministrativa, al reclutamento di personale e al
          conferimento di incarichi, nonche' alle semplificazioni dei
          procedimenti  amministrativi  e  contabili,  contenute  nel
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  luglio  2021,  n.  108,  nel
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2021,  n.  113,  nel
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.  233,  nel
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.  41,  nonche'
          le   ulteriori    specifiche    disposizioni    legislative
          finalizzate ad agevolare il conseguimento  degli  obiettivi
          stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per  quanto  riguarda  le
          norme  in  materia  di  personale,  dei   relativi   limiti
          temporali. 
                4.   Per    gli    adempimenti    di    monitoraggio,
          rendicontazione e controllo  degli  interventi  di  cui  ai
          commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed  i  soggetti
          attuatori   utilizzano   le   funzionalita'   del   sistema
          informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178. Per  gli  interventi  interamente
          definanziati  dal   PNRR,   le   amministrazioni   titolari
          definiscono, laddove possibile, procedure  semplificate  di
          rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo  del
          sistema informatico di cui al primo periodo. 
                5. Per gli interventi non piu'  finanziati  a  valere
          sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione  del
          Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e  del  PNC,  restano
          confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi  dei
          materiali  a  valere  sul  «Fondo  per  l'avvio  di   opere
          indifferibili» di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n.  91,  purche'  detti  interventi   siano   integralmente
          finanziati   a   valere   su   risorse   a   carico   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sulla  base
          delle indicazioni fornite da  parte  delle  amministrazioni
          titolari dei medesimi interventi con  le  modalita'  e  nei
          termini  stabiliti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  e  siano  aggiornati  i  cronoprogrammi  prevedendo
          l'ultimazione    dell'intervento    in     coerenza     con
          l'articolazione temporale degli stanziamenti  di  bilancio.
          Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma
          ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con  le
          procedure previste dai  decreti  ministeriali  adottati  ai
          sensi   dell'articolo   26,   comma   7-bis,   del   citato
          decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma  377,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
                5-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma   5   si
          applicano, altresi', agli interventi  che,  su  indicazione
          delle amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati  a
          valere sulle risorse  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza (PNRR), purche' alla data del 31  dicembre  2025
          siano stati aggiudicati gli appalti  per  l'esecuzione  dei
          lavori. Nelle more dell'adozione dei  decreti  adottati  ai
          sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del  decreto-legge  17
          maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1,  comma  377,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
          Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  all'attuazione
          delle procedure previste  dall'articolo  8,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28
          luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del
          12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma  3,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  10
          febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  58
          del 9 marzo 2023. 
                5-ter. Con riferimento  agli  interventi  beneficiari
          delle   risorse   del   "Fondo   per   l'avvio   di   opere
          indifferibili" di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91, qualora risulti dal corredo informativo  dei  Codici
          identificativi di gara (CIG) la mancanza dei  requisiti  di
          validita'  della  procedura  di  affidamento   ovvero   sia
          rilevata  la  mancata  aggiudicazione  degli  appalti   per
          l'esecuzione dei  lavori  entro  il  31  dicembre  2025  si
          procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
          titolari, alla revoca del contributo concesso. 
                6. All'articolo 13, comma  1,  del  decreto-legge  16
          luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno  2024»
          sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»; 
                  b)  alla  lettera  b),  le  parole:  «entro  trenta
          giorni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  quindici
          giorni». 
                  b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
                    "b-bis)  in  caso  di  dissenso  o  non  completo
          assenso,   le   amministrazioni   coinvolte   indicano   le
          prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano  possibile
          l'assenso, quantificando altresi' i  relativi  costi.  Tali
          prescrizioni sono determinate conformemente ai principi  di
          proporzionalita', efficacia  e  sostenibilita'  finanziaria
          dell'intervento  risultante  dal  progetto  originariamente
          presentato. 
                Le disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  si
          applicano,  senza  deroghe,  a  tutte  le   amministrazioni
          comunque partecipanti alla conferenza di servizi,  comprese
          quelle competenti in  materia  urbanistica,  paesaggistica,
          archeologica e di tutela del patrimonio culturale". 
                7.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13   del
          decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma  6,
          si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze  di
          servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di  cui
          all'articolo 14-bis della legge  7  agosto  1990,  n.  241,
          previste  dal  decreto-legge  31  maggio   2021,   n.   77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n.  108,  dal  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.   13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41, nonche' dalle  specifiche  disposizioni  legislative
          finalizzate a semplificare  e  agevolare  la  realizzazione
          degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC. 
                8. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  17
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, e  dall'articolo  46  del
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  con  riguardo
          agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data
          dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o
          in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le  disposizioni
          di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n.
          77 del 2021 si applicano, con  riferimento  alle  procedure
          afferenti ai settori speciali di cui al capo I  del  titolo
          VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui
          al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  ovvero  al
          libro III del codice dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente  a
          quelle avviate successivamente alla data  di  comunicazione
          della   concessione   del   finanziamento.   Qualora    gli
          investimenti o gli  interventi  di  cui  al  primo  periodo
          abbiano gia' beneficiato di contributi o  di  finanziamenti
          diversi  dal   PNRR,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 17 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e
          dall'articolo 46 del codice  delle  pari  opportunita'  tra
          uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
          n.  198,  le  disposizioni  di  cui  al  primo  periodo  si
          applicano alle sole procedure avviate successivamente  alla
          data di comunicazione della concessione del finanziamento a
          valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR. 
                9. Al fine di consentire la tempestiva  realizzazione
          degli interventi indicati nel  PNRR,  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente   decreto,   le   amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 4, lettera l), del  decreto-legge  n.
          77   del   2021   adottano   i   provvedimenti    necessari
          all'attuazione degli interventi  previsti  dal  PNRR,  come
          modificato a seguito della decisione del  Consiglio  ECOFIN
          dell'8 dicembre 2023. 
                Qualora, al fine di recepire le  modifiche  contenute
          nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre  2023,
          si  renda   necessario   procedere   all'aggiornamento   di
          provvedimenti gia'  adottati,  relativamente  agli  importi
          stanziati,  ai   cronoprogrammi   e   alla   tipologia   di
          interventi, le amministrazioni  di  cui  al  primo  periodo
          procedono all'aggiornamento mediante propri  provvedimenti,
          adottati  in  deroga  alle  disposizioni   di   legge   che
          disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti  da
          aggiornare, ferme  restando  l'acquisizione  dei  pareri  o
          delle intese di cui agli articoli 2,  3  e  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione
          agli organi di controllo,  ove  previsti.  I  provvedimenti
          adottati ai sensi  del  secondo  periodo  sono  comunicati,
          senza ritardo, alla  Struttura  di  missione  PNRR  di  cui
          all'articolo 2 del decreto-legge n.  13  del  2023  e  alla
          Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale  per
          il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge
          n. 77 del 2021. 
                10. All'articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge  19
          settembre 2023,  n.  124,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13  novembre  2023,  n.  162,  le  parole:  "31
          dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2024". 
                11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  "dalla
          legge 3 agosto 2017, n. 123" sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti:  ",  nella  formulazione  vigente  alla  data  di
          entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79". 
                12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
                    "Art.   4-bis    (Semplificazione    di    regimi
          amministrativi  in  materia  di  impresa  artigiana).  - 1.
          L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la
          cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui alle
          tabelle B.I e B.II allegate al presente  decreto  non  sono
          soggette   a    titoli    abilitativi,    segnalazione    o
          comunicazione.  Restano  fermi  i   regimi   amministrativi
          previsti dalla normativa di settore per  l'esercizio  delle
          attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla  legge  8
          agosto 1985, n. 443,  e  quelli  previsti  dalla  normativa
          dell'Unione europea. 
                    2. Ai fini e agli effetti del  presente  decreto,
          per  impresa  artigiana  si  intende   l'impresa   di   cui
          all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985. 
                    3.  Le  pubbliche  amministrazioni,   nell'ambito
          delle  rispettive   competenze,   possono   ricondurre   le
          attivita' non espressamente elencate nelle  tabelle  B.I  e
          B.II,   anche   in   ragione   delle   loro    specificita'
          territoriali, a quelle  corrispondenti,  con  provvedimenti
          pubblicati nei propri siti internet istituzionali"; 
                  b) all'articolo 6: 
                    1) al comma 2, dopo le parole: "si adeguano  alle
          disposizioni" sono  inserite  le  seguenti:  "di  cui  agli
          articoli da 1 a 4"; 
                    2) dopo il comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente: 
                    "2-bis. Le regioni e gli enti locali si  adeguano
          alle disposizioni di cui all'articolo  4-bis  del  presente
          decreto entro il  31  dicembre  2024,  nel  rispetto  delle
          proprie competenze in materia.". 
                  c)  nell'allegato,  sono  aggiunte,  in  fine,   le
          tabelle B.I  e  B.II  di  cui  all'allegato  2  annesso  al
          presente decreto. 
                13. Le disposizioni di cui al comma 12 e  quelle  dei
          provvedimenti  emanati  in  attuazione  dello   stesso   si
          applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
          autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi
          statuti e delle relative  norme  di  attuazione  anche  con
          riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre  2001,  n.
          3. 
                14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi:  "Se  l'istanza  di  cui  al  secondo  periodo  e'
          presentata almeno centoventi giorni  prima  della  scadenza
          del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA,
          il medesimo provvedimento continua a essere  efficace  sino
          all'adozione, da  parte  dell'autorita'  competente,  delle
          determinazioni relative  alla  concessione  della  proroga.
          Entro quindici giorni dalla presentazione  dell'istanza  di
          cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica  la
          completezza della documentazione. Qualora la documentazione
          risulti  incompleta,  l'autorita'  competente  richiede  al
          soggetto istante la documentazione integrativa,  assegnando
          per la presentazione un termine perentorio non superiore  a
          trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante
          non  depositi   la   documentazione   integrativa   ovvero,
          all'esito di una nuova verifica, da  effettuarsi  da  parte
          dell'autorita' competente nel termine  di  quindici  giorni
          dalla  presentazione  delle  integrazioni   richieste,   la
          documentazione  risulti  ancora  incompleta,  l'istanza  si
          intende   ritirata   e   l'autorita'   competente   procede
          all'archiviazione.". 
                14-bis. All'articolo 1-sexies  del  decreto-legge  29
          agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo  il  comma  4-bis.1  e'
          inserito il seguente: 
                  "4-bis.2. L'autorizzazione di cui  al  comma  1  ha
          l'efficacia temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque
          anni,  definita  nel  provvedimento  autorizzatorio  stesso
          tenendo conto dei tempi previsti per la  realizzazione  del
          progetto.  Decorso  il  termine  di   efficacia   temporale
          indicato nel  provvedimento  autorizzatorio  senza  che  il
          progetto  sia  stato   realizzato,   il   procedimento   di
          autorizzazione  deve  essere  reiterato,  fatta  salva   la
          concessione,  su  istanza  del  proponente,  di   specifica
          proroga da parte dell'autorita' competente. 
                  Tranne  il  caso  di  mutamento  del  contesto   di
          riferimento,  il  provvedimento  con  cui  e'  disposta  la
          proroga ai sensi del secondo periodo non reca  prescrizioni
          diverse e ulteriori rispetto a  quelle  gia'  previste  nel
          provvedimento autorizzatorio originario.  Se  l'istanza  di
          cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta  giorni
          prima della scadenza del  termine  di  efficacia  temporale
          definito nel provvedimento di autorizzazione,  il  medesimo
          provvedimento, anche  comprensivo  della  dichiarazione  di
          pubblica utilita' e dell'eventuale apposizione del  vincolo
          preordinato  all'esproprio  dei  beni  in  essa   compresi,
          continua a essere  efficace  sino  all'adozione,  da  parte
          dell'autorita' competente,  delle  determinazioni  relative
          alla concessione della proroga". 
                14-ter.  All'articolo  28,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il  secondo  periodo  e'
          sostituito dai seguenti: "Per tali  attivita',  l'autorita'
          competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel limite  di  spesa
          di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i  proventi
          delle tariffe di cui  all'articolo  33,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le
          risorse  da  riassegnare  annualmente  all'ISPRA   per   le
          attivita' di monitoraggio svolte ai  sensi  del  precedente
          periodo. L'autorita'  competente  puo'  altresi'  avvalersi
          degli altri enti  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016,
          n. 132, dell'Istituto superiore di sanita', per  i  profili
          concernenti la sanita' pubblica, ovvero di  altri  soggetti
          pubblici,  i  quali  informano  tempestivamente  la  stessa
          autorita' competente degli esiti della verifica". 
                15. Fuori dei casi previsti dagli articoli  12  e  13
          del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente
          necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle
          citta' metropolitane, delle province  e  dei  comuni  degli
          obblighi e impegni finalizzati all'attuazione  del  PNRR  e
          del PNC e assunti in qualita' di  soggetti  attuatori,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
          politiche  di  coesione  e  il  PNRR  ovvero  del  Ministro
          competente  in  relazione  all'intervento  da   realizzare,
          possono essere attribuiti ai sindaci, ai  presidenti  delle
          province e  ai  sindaci  metropolitani  i  poteri  previsti
          dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2020,
          n. 41. In caso di adozione del  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  si  applicano,  ai   fini   della   realizzazione
          dell'intervento, le disposizioni di cui al citato  articolo
          7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche'  quelle  di
          cui all'articolo 24, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  24
          febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 21 aprile 2023, n. 41. 
                16. Al fine di assicurare un  ordinato  trasferimento
          alla Struttura di missione  ZES  di  cui  all'articolo  10,
          comma 2, del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei  Commissari
          straordinari  di  cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,  del
          decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.  123,  nonche'
          per consentire la verifica  da  parte  della  Struttura  di
          missione dei  procedimenti  amministrativi,  instaurati  ai
          sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del  2017
          ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124  del
          2023 e non definiti dai citati  Commissari,  i  termini  di
          conclusione dei predetti procedimenti  amministrativi  sono
          sospesi fino al 31 marzo 2024. 
                16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
          obiettivi   previsti   relativamente   alla   Missione   2,
          Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture  di
          ricarica  elettrica",  del  PNRR,   come   modificato   con
          decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per  i
          soli progetti ammessi al finanziamento con le  risorse  del
          medesimo Piano, nei casi  in  cui  non  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici,  culturali  o   imposti   dalla
          normativa dell'Unione europea, l'istanza per  l'occupazione
          del    suolo    pubblico    e    per    la    realizzazione
          dell'infrastruttura di ricarica e delle relative  opere  di
          connessione alla rete di distribuzione sul  suolo  pubblico
          si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla  data
          di  presentazione  dell'istanza  medesima,  non  sia  stato
          comunicato un provvedimento di diniego da  parte  dell'ente
          proprietario  della  strada.  Resta   salva   la   facolta'
          dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni
          successivamente alla  scadenza  del  termine  previsto  dal
          primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via  di
          autotutela nei casi di  cui  all'articolo  21-octies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i  procedimenti  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          il  soggetto  richiedente   ha   facolta'   di   comunicare
          all'amministrazione procedente, entro  dieci  giorni  dalla
          medesima  data  di  entrata  in  vigore,  la  volonta'   di
          avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma. 
                16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge  9  dicembre
          2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater e' inserito il
          seguente: 
                  "9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026,  il  gestore
          della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza  le
          opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
          le quali e'  stata  concessa  l'autorizzazione  ai  gestori
          della rete elettrica di  distribuzione  e  che  sono  state
          ammesse a finanziamento, in tutto  o  in  parte,  a  valere
          sulle  risorse  di  cui  alla  Missione  2,  Componente  2,
          Investimento 2.1  'Rafforzamento  Smart  Grid',  del  PNRR,
          mediante   denuncia   di   inizio   attivita'   ai    sensi
          dell'articolo 1-sexies,  commi  4-sexies  e  seguenti,  del
          decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  ottobre  2003,  n.  290,  a
          condizione  che  tali  opere  di  connessione  abbiano  una
          tensione nominale non superiore a 220 kW  e  una  lunghezza
          non superiore a un chilometro  oppure,  qualora  non  siano
          interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
          paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
          tre chilometri". 
                16-quater. In via transitoria, fino  al  31  dicembre
          2025, l'Agenzia per  l'Italia  digitale  e'  autorizzata  a
          rilasciare   la   certificazione   delle   piattaforme   di
          approvvigionamento digitale  di  cui  all'articolo  26  del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  sulla  base   delle
          dichiarazioni  presentate  dai   soggetti   gestori   delle
          piattaforme ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   attestanti   la
          conformita' delle medesime piattaforme ai requisiti di  cui
          all'articolo 22, comma 2,  del  citato  codice  di  cui  al
          decreto legislativo n. 36 del 2023.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  18-quinquies  del
          decreto-legge  9  agosto  2024,  n.113,  recante:   «Misure
          urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
          ed interventi  di  carattere  economico»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2024,  n.143,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  18-quinquies  (Disposizioni   finanziarie   in
          materia di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la  liquidita'
          di cassa necessaria  per  i  pagamenti  di  competenza  dei
          soggetti attuatori degli interventi del PNRR,  fatta  salva
          la disciplina delle anticipazioni gia'  prevista  ai  sensi
          della  normativa  vigente,  le   Amministrazioni   centrali
          titolari delle misure  provvedono  al  trasferimento  delle
          occorrenti risorse finanziarie, fino al  limite  cumulativo
          del 90 per cento del costo  dell'intervento  a  carico  del
          PNRR, entro il termine di trenta  giorni  decorrenti  dalla
          data di ricevimento delle richieste di trasferimento. 
                2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
          comma 1, i soggetti attuatori attestano  l'ammontare  delle
          spese  risultanti  dagli   stati   di   avanzamento   degli
          interventi  e  l'avvenuto  espletamento  dei  controlli  di
          competenza previsti dal  proprio  ordinamento,  nonche'  le
          verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
          documentazione giustificativa e' conservata agli  atti  dai
          soggetti  attuatori  ed  e'  resa  disponibile  per  essere
          esibita in  sede  di  audit  e  controlli  da  parte  delle
          autorita'  nazionali   ed   europee.   Sulla   base   delle
          attestazioni di cui al primo  periodo,  le  Amministrazioni
          centrali  titolari  delle  misure  provvedono  ai  relativi
          trasferimenti, riservandosi i  successivi  controlli  sulla
          relativa documentazione giustificativa, al piu'  tardi,  in
          sede di erogazione del saldo finale dell'intervento. 
                2-bis. Compatibilmente con le disponibilita'  annuali
          di cassa destinate al finanziamento di ciascun  intervento,
          l'Amministrazione  centrale  titolare   della   misura   e'
          autorizzata a trasferire al soggetto  attuatore,  ai  sensi
          del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al  90  per
          cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo,
          a  condizione  che  il  soggetto  attuatore,   al   momento
          dell'effettuazione della richiesta,  attesti  un  ammontare
          delle  spese  risultanti   dagli   stati   di   avanzamento
          dell'intervento almeno pari  al  50  per  cento  del  costo
          dell'intervento   nonche'   l'avvenuto   espletamento   dei
          controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento  e
          delle verifiche sul rispetto dei  requisiti  specifici  del
          PNRR. 
                2-ter. Per gli interventi del  PNRR  che  beneficiano
          anche di risorse a carico del Fondo per  l'avvio  di  opere
          indifferibili,  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le
          amministrazioni   centrali   titolari   delle   misure   di
          riferimento degli stessi  provvedono  ai  trasferimenti  in
          favore  dei  soggetti  attuatori  dei  singoli   interventi
          considerando il valore cumulativo della quota a carico  del
          PNRR e della quota a carico del  predetto  Fondo  assegnata
          all'intervento stesso,  con  imputazione  prioritaria  alla
          quota a carico del PNRR. 
                2-quater.  Le   Amministrazioni   centrali   titolari
          comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria
          generale dello Stato, per ciascun intervento  beneficiario,
          le informazioni sugli  effettivi  trasferimenti  imputabili
          alle risorse del Fondo per l'avvio di opere  indifferibili.
          Alla conclusione degli interventi, le quote  delle  risorse
          del  Fondo  per  l'avvio   di   opere   indifferibili   non
          corrispondenti  ad  effettivi  fabbisogni  rientrano  nella
          disponibilita' del medesimo Fondo. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'  ai  quali
          le Amministrazioni  centrali  titolari  delle  misure  e  i
          soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di  cui
          ai commi 1 e 2.». 
              - Si riporta il testo del comma 876,  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2024, n.207, recante: «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2025-2027»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «876. Le assegnazioni del fondo di cui al  comma  875
          relative alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
          disposte con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  e  quelle  relative   ai
          Ministeri di cui  all'allegato  VI  annesso  alla  presente
          legge con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  su  proposta  dei  Ministri   interessati,
          ovvero,  in  caso   di   contestuale   assegnazione   delle
          disponibilita' del Fondo relative a due o  piu'  Ministeri,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma
          875  e'  destinato  a  interventi,  anche  gia'  finanziati
          parzialmente, che presentino un cronoprogramma  procedurale
          compatibile con il rispetto dei saldi di finanza  pubblica,
          nei   limiti   delle   risorse   previste   per    ciascuna
          amministrazione  dal  suddetto  allegato  VI.  I   predetti
          decreti  sono  comunicati  alle  Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti. I decreti  prevedono  le
          modalita'  di  monitoraggio  degli  interventi  mediante  i
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto
          nonche' la disciplina  della  revoca  in  caso  di  mancato
          rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al  presente
          comma possono essere destinate anche alla  rimodulazione  o
          riprogrammazione  delle  risorse  previste  a  legislazione
          vigente,  tenuto  conto  dei  tempi  di  realizzazione  del
          singolo intervento.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   26   del
          decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  recante:  «Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla  legge
          15 luglio 2022,  n.  91,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
          anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
          applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
          ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
          previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
                3.  Nelle  more  della  determinazione  dei  prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
                4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                  a) in  relazione  agli  interventi  finanziati,  in
          tutto o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento
          (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          10 febbraio 2021,  e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                  b) in relazione agli interventi diversi  da  quelli
          di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. Sulle istanze presentate ai sensi  della  presente
          lettera il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          svolge controlli, anche a campione. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                  a) la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; 
                  b) la  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
                5-bis. In  relazione  all'organizzazione  dei  Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                5-ter. In relazione agli interventi di cui  al  comma
          4, lettera b), del presente articolo, ai fini  dell'accesso
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
          8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
          limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
          entro il 31 gennaio 2023, con le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al  citato  articolo  1-septies,  comma  8,  secondo
          periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in  luogo
          della copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  il
          prospetto di calcolo del maggiore importo  dello  stato  di
          avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
          presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
          avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
          contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
          dal responsabile unico del procedimento. 
                6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8  e
          9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
          all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
          sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
          entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato,  anche  in
          deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto
          previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016,  applicando,
          in  aumento  o,  per  le  sole   lavorazioni   eseguite   o
          contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione  rispetto  ai
          prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati
          in sede di offerta, i  prezzari  di  cui  al  comma  2  del
          presente   articolo   aggiornati   annualmente   ai   sensi
          dell'articolo 23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi  derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  quinto
          periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
          appaltante  ai  sensi  del  sesto  periodo.   Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento.  Gli  eventuali   minori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari  di  cui  al  primo  periodo
          rimangono nella disponibilita'  della  stazione  appaltante
          fino a quando non siano stati eseguiti i relativi  collaudi
          o emessi i certificati di regolare esecuzione,  per  essere
          utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini  di
          cui al presente comma, le stazioni  appaltanti  utilizzano:
          nel limite del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente
          accantonate per imprevisti nel  quadro  economico  di  ogni
          intervento, fatte salve  le  somme  relative  agli  impegni
          contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori  somme  a
          disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
          annualmente relativamente allo stesso intervento; le  somme
          derivanti da ribassi d'asta, qualora non  ne  sia  prevista
          una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa  autorizzata;  le  somme   derivanti   da   eventuali
          rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
          della programmazione triennale ovvero dell'elenco  annuale.
          In caso di insufficienza delle risorse  di  cui  al  quarto
          periodo, per  gli  anni  2023,  2024  e  2025  le  stazioni
          appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
          comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per  l'anno
          2022, accedono  al  riparto  del  Fondo  di  cui  al  comma
          6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse  al
          medesimo  assegnate.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione per l'anno 2003, entro il 31 gennaio 2024  per
          l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025  per  l'anno  2025,
          sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
          di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 
                6-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
          lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
          relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
          il 1° gennaio 2022  e  il  30  giugno  2023,  nonche'  alle
          concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una   pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine
          compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
          non  abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui   al   comma   7,
          relativamente alle lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle  misure,
          dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2025.  Per  i  citati
          appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui  al
          comma 6-bis, secondo  periodo,  del  presente  articolo  e'
          rideterminata  nella  misura  dell'80  per  cento.  Per  le
          concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
          Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di  cui  al
          comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per  cento  della  sua
          capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli  articoli
          180 e 183 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
          di Eurostat ai fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
          concessione sui saldi di finanza pubblica. 
                6-quater. Per le finalita' di cui ai  commi  6-bis  e
          6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
          termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
          prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
          comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
          dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di  700
          milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per
          l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno  2026,  che
          costituisce  limite  massimo  di  spesa.  Le  richieste  di
          accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono  assegnate
          e trasferite  alle  stazioni  appaltanti  secondo  l'ordine
          cronologico  di  presentazione  delle  richieste,  fino   a
          concorrenza del citato limite di spesa e su tali  richieste
          il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  svolge
          controlli, anche a campione. 
                6-quinquies.  Nelle   more   dell'aggiornamento   dei
          prezzari di cui al  comma  6-bis,  le  stazioni  appaltanti
          utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
          infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
          aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
          pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
          dell'aggiornamento del prezzario. 
                6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
          e  6-ter  del  presente  articolo  non  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25. 
                7. In caso di insufficienza delle risorse di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          "Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili",  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                  a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                  b)  la  societa'  Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                  c) l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
                7-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                  a) fissazione di un termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                  b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                  c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                  d)  effettuazione  dei  trasferimenti  secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                  e) determinazione delle modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                  f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
                7-ter.  Per  gli   interventi   degli   enti   locali
          finanziati  con  risorse  previste  dal  regolamento   (UE)
          2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti  di
          cui al comma 7-bis puo' essere assegnato  direttamente,  su
          proposta delle Amministrazioni  statali  finanziatrici,  un
          contributo per fronteggiare i  maggiori  costi  di  cui  al
          comma 7, tenendo conto  dei  cronoprogrammi  procedurali  e
          finanziari  degli  interventi  medesimi,  e  sono  altresi'
          stabilite   le   modalita'   di    verifica    dell'importo
          effettivamente spettante, anche  tenendo  conto  di  quanto
          previsto dal comma 6. 
                7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'  incrementato
          di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
          l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
          milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma
          7-bis e relativamente  alle  procedure  di  affidamento  di
          lavori delle opere avviate  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
          entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
          l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
          periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
          utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
                7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei
          lavori, per gli interventi di comuni, citta'  metropolitane
          e province, gia' aggiudicati,  finanziati  a  valere  sulle
          risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
          complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo
          di cui al comma  7,  per  i  quali  non  si  e'  provveduto
          all'effettivo aggiornamento della voce «lavori» del  quadro
          economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti
          al momento della pubblicazione del  bando  di  gara  e  che
          presentino, alla data di entrata in vigore  della  presente
          disposizione, esigenze finanziarie connesse con i  maggiori
          costi dei materiali per  il  completamento  dell'opera,  le
          amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei
          soggetti attuatori, entro  il  10  dicembre  2025,  possono
          chiedere al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  la
          rideterminazione  del  contributo  nella   misura   massima
          dell'80 per cento dell'importo gia'  assegnato,  a  cui  si
          provvede con uno o piu'  decreti  del  Ragioniere  generale
          dello Stato.  Per  gli  enti  inadempienti  all'obbligo  di
          aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per
          i  quali  non  si  sia   provveduto   alla   richiesta   di
          rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale
          si provvede alla revoca dell'assegnazione. 
                8. Fino  al  31  dicembre  2025,  in  relazione  agli
          accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del  codice
          dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50
          del 2016, con termine finale di presentazione  dell'offerta
          entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai  fini
          della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2025, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
                10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo  2022,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
                11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
                12.  Le  disposizioni  del  presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2025. La disposizione di cui  al  secondo  periodo
          non si applica agli  interventi  di  cui  all'articolo  18,
          comma  2,  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,
          n. 136. 
                12-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
                13. In  considerazione  delle  istanze  presentate  e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
                14.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   5   e   7,
          quantificati in 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
          euro per l'anno 2026, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          58.».