Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di
opere indifferibili
1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi',
agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari,
non sono piu' finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre
2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori.
Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai sensi dell'articolo
26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo
1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle
procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonche'
dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 58 del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse
del "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" di cui all'articolo
26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di
gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validita' della procedura di
affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli
appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari,
alla revoca del contributo concesso.».
2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.
143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di
risorse a carico del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili)), di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento
degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti
attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo
della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto
Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria
alla quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano
trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli
effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio
((di opere indifferibili)). Alla conclusione degli interventi, le
quote delle risorse del Fondo per l'avvio ((di opere indifferibili))
non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella
disponibilita' del medesimo Fondo.».
3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri
interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di
contestuale assegnazione delle disponibilita' del Fondo relative a
due o piu' Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri interessati».
((3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 7-quater e' inserito il seguente:
«7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per
gli interventi di comuni, citta' metropolitane e province, gia'
aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del
contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si e'
provveduto all'effettivo aggiornamento della voce "lavori" del quadro
economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al
momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze
finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il
completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili
dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10
dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la
rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per
cento dell'importo gia' assegnato, a cui si provvede con uno o piu'
decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti
inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto
a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di
rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si
provvede alla revoca dell'assegnazione».
3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per
l'adattamento della piattaforma informatica gia' in uso, necessario
all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, e'
autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n.56, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in
materia di affidamento dei contratti pubblici relativi a
interventi previsti dal PNRR o non piu' finanziati con
risorse del medesimo e in materia di procedimenti
amministrativi). - 1. Al fine di assicurare l'attuazione
degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di
avanzamento, non piu' finanziati in tutto o in parte a
valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle
relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui
bandi o avvisi risultino gia' pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche', laddove
non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano
gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le specifiche disposizioni legislative finalizzate a
semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano alle procedure di affidamento di lavori ovvero di
affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei
lavori e ai relativi contratti nonche' alle procedure di
affidamento di servizi e forniture.
2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non piu' finanziati in
tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in
applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8
dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo
decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del
2023, nonche' le specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad
applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto
riguarda le norme in materia di personale, dei relativi
limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si
intendono le procedure per le quali e' stato formalizzato
l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non
piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse
del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio
ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le
disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della
capacita' amministrativa, al reclutamento di personale e al
conferimento di incarichi, nonche' alle semplificazioni dei
procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonche'
le ulteriori specifiche disposizioni legislative
finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le
norme in materia di personale, dei relativi limiti
temporali.
4. Per gli adempimenti di monitoraggio,
rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai
commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti
attuatori utilizzano le funzionalita' del sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente
definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari
definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di
rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del
sistema informatico di cui al primo periodo.
5. Per gli interventi non piu' finanziati a valere
sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del
Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano
confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei
materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere
indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, purche' detti interventi siano integralmente
finanziati a valere su risorse a carico delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni
titolari dei medesimi interventi con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo
l'ultimazione dell'intervento in coerenza con
l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma
ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le
procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai
sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si
applicano, altresi', agli interventi che, su indicazione
delle amministrazioni titolari, non sono piu' finanziati a
valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), purche' alla data del 31 dicembre 2025
siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei
lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti adottati ai
sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione
delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del
12 settembre 2022, nonche' dall'articolo 12, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10
febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo 2023.
5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari
delle risorse del "Fondo per l'avvio di opere
indifferibili" di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,
n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici
identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di
validita' della procedura di affidamento ovvero sia
rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per
l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si
procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
titolari, alla revoca del contributo concesso.
6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;
b) alla lettera b), le parole: «entro trenta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici
giorni».
b-bis) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) in caso di dissenso o non completo
assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le
prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile
l'assenso, quantificando altresi' i relativi costi. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di
proporzionalita', efficacia e sostenibilita' finanziaria
dell'intervento risultante dal progetto originariamente
presentato.
Le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni
comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese
quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica,
archeologica e di tutela del patrimonio culturale".
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6,
si applicano, se piu' favorevoli, anche alle conferenze di
servizi decisorie da espletare secondo le modalita' di cui
all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41, nonche' dalle specifiche disposizioni legislative
finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione
degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo
agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data
dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o
in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni
di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n.
77 del 2021 si applicano, con riferimento alle procedure
afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo
VI della parte II del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al
libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a
quelle avviate successivamente alla data di comunicazione
della concessione del finanziamento. Qualora gli
investimenti o gli interventi di cui al primo periodo
abbiano gia' beneficiato di contributi o di finanziamenti
diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
dall'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano alle sole procedure avviate successivamente alla
data di comunicazione della concessione del finanziamento a
valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione
degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.
77 del 2021 adottano i provvedimenti necessari
all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come
modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN
dell'8 dicembre 2023.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute
nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,
si renda necessario procedere all'aggiornamento di
provvedimenti gia' adottati, relativamente agli importi
stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di
interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo
procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti,
adottati in deroga alle disposizioni di legge che
disciplinano le modalita' di adozione dei provvedimenti da
aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o
delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione
agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti
adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per
il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge
n. 77 del 2021.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "31
dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024".
11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: "dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: ", nella formulazione vigente alla data di
entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79".
12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Semplificazione di regimi
amministrativi in materia di impresa artigiana). - 1.
L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la
cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui alle
tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto non sono
soggette a titoli abilitativi, segnalazione o
comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi
previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle
attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8
agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa
dell'Unione europea.
2. Ai fini e agli effetti del presente decreto,
per impresa artigiana si intende l'impresa di cui
all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
3. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono ricondurre le
attivita' non espressamente elencate nelle tabelle B.I e
B.II, anche in ragione delle loro specificita'
territoriali, a quelle corrispondenti, con provvedimenti
pubblicati nei propri siti internet istituzionali";
b) all'articolo 6:
1) al comma 2, dopo le parole: "si adeguano alle
disposizioni" sono inserite le seguenti: "di cui agli
articoli da 1 a 4";
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente:
"2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano
alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente
decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle
proprie competenze in materia.".
c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le
tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei
provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Se l'istanza di cui al secondo periodo e'
presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza
del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA,
il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino
all'adozione, da parte dell'autorita' competente, delle
determinazioni relative alla concessione della proroga.
Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di
cui al secondo periodo, l'autorita' competente verifica la
completezza della documentazione. Qualora la documentazione
risulti incompleta, l'autorita' competente richiede al
soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando
per la presentazione un termine perentorio non superiore a
trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante
non depositi la documentazione integrativa ovvero,
all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte
dell'autorita' competente nel termine di quindici giorni
dalla presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.".
14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 e'
inserito il seguente:
"4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso
tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del
progetto. Decorso il termine di efficacia temporale
indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il
progetto sia stato realizzato, il procedimento di
autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la
concessione, su istanza del proponente, di specifica
proroga da parte dell'autorita' competente.
Tranne il caso di mutamento del contesto di
riferimento, il provvedimento con cui e' disposta la
proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni
diverse e ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel
provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di
cui al secondo periodo e' presentata almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine di efficacia temporale
definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo
provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di
pubblica utilita' e dell'eventuale apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi,
continua a essere efficace sino all'adozione, da parte
dell'autorita' competente, delle determinazioni relative
alla concessione della proroga".
14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: "Per tali attivita', l'autorita'
competente puo' avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa
di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi
delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le
risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le
attivita' di monitoraggio svolte ai sensi del precedente
periodo. L'autorita' competente puo' altresi' avvalersi
degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Istituto superiore di sanita', per i profili
concernenti la sanita' pubblica, ovvero di altri soggetti
pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa
autorita' competente degli esiti della verifica".
15. Fuori dei casi previsti dagli articoli 12 e 13
del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente
necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle
citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli
obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e
del PNC e assunti in qualita' di soggetti attuatori, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro
competente in relazione all'intervento da realizzare,
possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle
province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti
dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,
n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo
periodo, si applicano, ai fini della realizzazione
dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo
7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonche' quelle di
cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41.
16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento
alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2023, n. 162, delle funzioni di titolarita' dei Commissari
straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonche'
per consentire la verifica da parte della Struttura di
missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai
sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017
ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del
2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di
conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono
sospesi fino al 31 marzo 2024.
16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi previsti relativamente alla Missione 2,
Componente 2, Investimento 4.3 "Sviluppo infrastrutture di
ricarica elettrica", del PNRR, come modificato con
decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i
soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del
medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli
ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla
normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione
del suolo pubblico e per la realizzazione
dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di
connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico
si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data
di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente
proprietario della strada. Resta salva la facolta'
dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni
successivamente alla scadenza del termine previsto dal
primo periodo nonche' di assumere determinazioni in via di
autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
il soggetto richiedente ha facolta' di comunicare
all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla
medesima data di entrata in vigore, la volonta' di
avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre
2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater e' inserito il
seguente:
"9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore
della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le
opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per
le quali e' stata concessa l'autorizzazione ai gestori
della rete elettrica di distribuzione e che sono state
ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere
sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 2.1 'Rafforzamento Smart Grid', del PNRR,
mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a
condizione che tali opere di connessione abbiano una
tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza
non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano
interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale,
paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a
tre chilometri".
16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre
2025, l'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata a
rilasciare la certificazione delle piattaforme di
approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle
dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle
piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la
conformita' delle medesime piattaforme ai requisiti di cui
all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 36 del 2023.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.143, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in
materia di PNRR). - 1. Al fine di assicurare la liquidita'
di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei
soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva
la disciplina delle anticipazioni gia' prevista ai sensi
della normativa vigente, le Amministrazioni centrali
titolari delle misure provvedono al trasferimento delle
occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo
del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del
PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
2. In sede di presentazione delle richieste di cui al
comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle
spese risultanti dagli stati di avanzamento degli
interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di
competenza previsti dal proprio ordinamento, nonche' le
verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La
documentazione giustificativa e' conservata agli atti dai
soggetti attuatori ed e' resa disponibile per essere
esibita in sede di audit e controlli da parte delle
autorita' nazionali ed europee. Sulla base delle
attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni
centrali titolari delle misure provvedono ai relativi
trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla
relativa documentazione giustificativa, al piu' tardi, in
sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.
2-bis. Compatibilmente con le disponibilita' annuali
di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento,
l'Amministrazione centrale titolare della misura e'
autorizzata a trasferire al soggetto attuatore, ai sensi
del comma 1, risorse finanziarie corrispondenti al 90 per
cento del costo a carico del PNRR dell'intervento medesimo,
a condizione che il soggetto attuatore, al momento
dell'effettuazione della richiesta, attesti un ammontare
delle spese risultanti dagli stati di avanzamento
dell'intervento almeno pari al 50 per cento del costo
dell'intervento nonche' l'avvenuto espletamento dei
controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e
delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del
PNRR.
2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano
anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio di opere
indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le
amministrazioni centrali titolari delle misure di
riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in
favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi
considerando il valore cumulativo della quota a carico del
PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata
all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla
quota a carico del PNRR.
2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari
comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario,
le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili
alle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili.
Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse
del Fondo per l'avvio di opere indifferibili non
corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella
disponibilita' del medesimo Fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' ai quali
le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i
soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui
ai commi 1 e 2.».
- Si riporta il testo del comma 876, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n.207, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», come
modificato dalla presente legge:
«876. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875
relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai
Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente
legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati,
ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle
disponibilita' del Fondo relative a due o piu' Ministeri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma
875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati
parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale
compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
nei limiti delle risorse previste per ciascuna
amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti
decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le
modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto
nonche' la disciplina della revoca in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente
comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o
riprogrammazione delle risorse previste a legislazione
vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del
singolo intervento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2022, n. 91, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli
di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse. Sulle istanze presentate ai sensi della presente
lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolge controlli, anche a campione.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, ai fini dell'accesso
alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono,
entro il 31 gennaio 2023, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo
della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il
prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del
presente articolo rispetto all'importo dello stato di
avanzamento dei lavori determinato alle condizioni
contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato
dal responsabile unico del procedimento.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e
9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a
contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione
entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei
lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e' adottato, anche in
deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto
previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando,
in aumento o, per le sole lavorazioni eseguite o
contabilizzate nell'anno 2025, in diminuzione rispetto ai
prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati
in sede di offerta, i prezzari di cui al comma 2 del
presente articolo aggiornati annualmente ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento nei limiti delle risorse di cui al quinto
periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante ai sensi del sesto periodo. Il relativo
certificato di pagamento e' emesso contestualmente e
comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di
avanzamento. Gli eventuali minori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo
rimangono nella disponibilita' della stazione appaltante
fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi
o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere
utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Ai fini di
cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata; le somme derivanti da eventuali
rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonche'
della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto
periodo, per gli anni 2023, 2024 e 2025 le stazioni
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al
comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno
2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma
6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al
medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione per l'anno 2003, entro il 31 gennaio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025,
sono stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i criteri
di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del
presente articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1,
lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori,
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base
di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, nonche' alle
concessioni di lavori in cui e' parte una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine
compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7,
relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure,
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Per i citati
appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'
rideterminata nella misura dell'80 per cento. Per le
concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al
comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per cento della sua
capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli
180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della
concessione sui saldi di finanza pubblica.
6-quater. Per le finalita' di cui ai commi 6-bis e
6-ter del presente articolo sono utilizzate, anche in
termini di residui, le risorse del Fondo per la
prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che e' ulteriormente incrementato con una
dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 700
milioni di euro per l'anno 2024, di 300 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026, che
costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di
accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate
e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle richieste, fino a
concorrenza del citato limite di spesa e su tali richieste
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge
controlli, anche a campione.
6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei
prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti
utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure a seguito
dell'aggiornamento del prezzario.
6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
e 6-ter del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b),
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2022, n. 25.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
"Fondo per l'avvio di opere indifferibili", con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di
cui al comma 7-bis puo' essere assegnato direttamente, su
proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un
contributo per fronteggiare i maggiori costi di cui al
comma 7, tenendo conto dei cronoprogrammi procedurali e
finanziari degli interventi medesimi, e sono altresi'
stabilite le modalita' di verifica dell'importo
effettivamente spettante, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato
di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi
del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma
7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di
lavori delle opere avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti
l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo
periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei
lavori, per gli interventi di comuni, citta' metropolitane
e province, gia' aggiudicati, finanziati a valere sulle
risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo
di cui al comma 7, per i quali non si e' provveduto
all'effettivo aggiornamento della voce «lavori» del quadro
economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti
al momento della pubblicazione del bando di gara e che
presentino, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori
costi dei materiali per il completamento dell'opera, le
amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei
soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono
chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la
rideterminazione del contributo nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo gia' assegnato, a cui si
provvede con uno o piu' decreti del Ragioniere generale
dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di
aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per
i quali non si sia provveduto alla richiesta di
rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale
si provvede alla revoca dell'assegnazione.
8. Fino al 31 dicembre 2025, in relazione agli
accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini
della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2025, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2025. La disposizione di cui al secondo periodo
non si applica agli interventi di cui all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023,
n. 136.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del triennio
2022-2024 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,
quantificati in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022,
2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo
58.».