Avvertenza: 
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto  dal  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
  Per gli atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
  A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
  Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025 si  procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note. 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  urgenti  per  lo  svolgimento  dei  giochi  olimpici  e
         ((paralimpici)) invernali «((Milano-Cortina)) 2026» 
 
  1. L'assegnazione e l'uso delle  frequenze  da  utilizzare  per  la
trasmissione   dei   Giochi   olimpici   e   paralimpici    invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito  ai  soggetti
destinatari del rilascio  delle  autorizzazioni  generali  per  l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
dell'articolo  2  comma  4  dell'allegato   12   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto  2003
n. 259. 1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da  utilizzare  per
la  trasmissione  dei  Giochi  olimpici   e   paralimpici   invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito  ai  soggetti
destinatari del rilascio  delle  autorizzazioni  generali  per  l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
((dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259.)) 
  2. Le richieste e il rilascio dei  provvedimenti  autorizzatori  di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. 
  3. Per le  attivita'  di  vigilanza  e  controllo  delle  frequenze
radioelettriche, da svolgere sia in  via  preventiva  che  nel  corso
della manifestazione sulle aree interessate dagli  eventi  ((connessi
ai Giochi di cui al comma  1)),  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
259.261 per l'anno 2025 e di  euro  1.091.845  per  l'anno  2026.  Ai
relativi oneri si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del  bilancio  triennale  2025-2027((,))  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e  del  ((made  in  Italy)).  Per
l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature  ((necessari))  allo
svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale  ((di  conto  capitale))  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027((,)) nell'ambito del programma «Fondi di  riserva
e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle imprese e del ((made in Italy)). 
  4. Le risorse del Fondo unico  a  sostegno  del  potenziamento  del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369,  della
legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   possono   essere   ((destinate
all'assunzione)) di impegni pluriennali diretti a garantire la  messa
a disposizione degli impianti utilizzati  per  i  Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per  eventi  ritenuti  di
interesse  pubblico  individuati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  dell'((Autorita'))  politica  delegata  in
materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del  2017  sono  stabilite  le  modalita'  di
trasferimento delle risorse di cui al presente  comma  ai  competenti
organi o enti. 
  ((4-bis. Per garantire  la  funzionalita'  dell'opera  «Arena  Pala
Italia Santa  Giulia»  per  lo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e
paralimpici  invernali  «Milano-Cortina  2026»,  quale  impianto   di
interesse pubblico di rilevanza statale necessario per  l'evento,  il
comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a
riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa  a
disposizione  dell'opera,   anche   integrando   e   modificando   le
convenzioni in  essere  con  lo  stesso,  i  contributi  economici  a
copertura dei costi per gli oneri di servizio  pubblico,  compresi  i
costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei
lavori  e  quelli  per  le  particolari  esigenze  tecnico-funzionali
relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine  e'  autorizzato  a
favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni  di  euro
per l'anno 2025. 
  4-ter. Il comune di Milano,  d'intesa  con  la  regione  Lombardia,
eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto  responsabile  per
la  realizzazione  e  la  messa  a  disposizione  dell'opera,  previo
rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle  obbligazioni  di
cui al medesimo comma 4-bis da parte del  soggetto  stesso,  relative
anche a specifici  termini  temporali  di  consegna  dell'opera  alla
Fondazione «Milano-Cortina  2026».  Fatti  salvi  eventuali  maggiori
danni, il mancato rispetto  dei  termini  di  cui  al  primo  periodo
determina  l'incameramento   della   garanzia.   Il   contributo   e'
rendicontato al  comune  di  Milano  e  alla  regione  Lombardia  dal
soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e
oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano,  previa  validazione
d'intesa con la regione Lombardia,  ne  trasmette  le  risultanze  al
Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  mancato  rispetto  dei
termini di cui al presente comma comporta la restituzione  di  quanto
ricevuto. 
  4-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  4-bis,
pari a 21 milioni di euro  per  l'anno  2025,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto
degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento
dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il  comune  di
Milano e' autorizzato a modificare,  previa  intesa  con  la  regione
Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti
di Stato, le convenzioni  urbanistiche  in  essere  con  il  soggetto
attuatore  del  Villaggio  olimpico  di  Milano-Cortina  2026,  opera
necessaria per lo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici  e  paralimpici
invernali «Milano-Cortina  2026»,  nonche'  ad  adottare  ogni  altra
iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.))