Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2025 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1
Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e
((paralimpici)) invernali «((Milano-Cortina)) 2026»
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la
trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti
destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003
n. 259. 1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per
la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
«Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti
destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso
temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e
((dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259.))
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di
cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attivita' di vigilanza e controllo delle frequenze
radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso
della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi ((connessi
ai Giochi di cui al comma 1)), e' autorizzata la spesa di euro
259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai
relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027((,)) nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del ((made in Italy)). Per
l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature ((necessari)) allo
svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo e' autorizzata la
spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale ((di conto capitale)) iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2025-2027((,)) nell'ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle imprese e del ((made in Italy)).
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del
movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere ((destinate
all'assunzione)) di impegni pluriennali diretti a garantire la messa
a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di
interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'((Autorita')) politica delegata in
materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma
369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalita' di
trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti
organi o enti.
((4-bis. Per garantire la funzionalita' dell'opera «Arena Pala
Italia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e
paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale impianto di
interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il
comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, e' autorizzato a
riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a
disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le
convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a
copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i
costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei
lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali
relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine e' autorizzato a
favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro
per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia,
eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per
la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo
rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di
cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative
anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla
Fondazione «Milano-Cortina 2026». Fatti salvi eventuali maggiori
danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo
determina l'incameramento della garanzia. Il contributo e'
rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal
soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e
oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione
d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei
termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto
ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis,
pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto
degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento
dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di
Milano e' autorizzato a modificare, previa intesa con la regione
Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti
di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto
attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera
necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali «Milano-Cortina 2026», nonche' ad adottare ogni altra
iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi.))