La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui  alla  legge
  15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo 
 
  1. All'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio  2022,  n.
106, le parole: «trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31  dicembre
2026». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  2,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  15
          luglio 2022, n. 106, recante: «Delega al  Governo  e  altre
          disposizioni in materia di  spettacolo»,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  3  agosto   2022,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Deleghe al Governo  per  il  riordino  delle
          disposizioni di legge in materia di  spettacolo  e  per  il
          riordino e la revisione  degli  strumenti  di  sostegno  in
          favore  dei  lavoratori  del   settore   nonche'   per   il
          riconoscimento di nuove tutele in materia di  contratti  di
          lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi).  - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, entro  il  31  dicembre
          2026, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e
          il riordino delle disposizioni  legislative  vigenti  e  di
          quelle regolamentari adottate ai  sensi  dell'articolo  24,
          comma 3-bis, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2016, n.
          160, in materia di  attivita',  organizzazione  e  gestione
          delle fondazioni lirico-sinfoniche  e  degli  enti  di  cui
          aldecreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  e  di  cui
          allalegge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma,
          la revisione e il riassetto della  vigente  disciplina  nei
          settori  del  teatro,  della  musica,  della  danza,  degli
          spettacoli  viaggianti,  delle  attivita'   circensi,   dei
          carnevali storici e delle rievocazioni  storiche,  mediante
          la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
          dello spettacolo», al  fine  di  conferire  al  settore  un
          assetto piu' efficace, organico e conforme ai  principi  di
          semplificazione   delle    procedure    amministrative    e
          ottimizzazione  della  spesa  e  volto  a   promuovere   il
          riequilibrio  di  genere  e  a   migliorare   la   qualita'
          artistico-culturale  delle  attivita',  incentivandone   la
          produzione, l'innovazione, nonche' la  fruizione  da  parte
          della    collettivita',    con     particolare     riguardo
          all'educazione       permanente,       in       conformita'
          allaraccomandazione  del  Consiglio,  del  22  maggio  2018
          (2018/C  189/01).  Tenuto  conto  dei   principi   di   cui
          all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n.  175,  come
          modificato dall'articolo 1 della presente legge, il Governo
          esercita la delega secondo i principi e i criteri direttivi
          di cui all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5)  della
          lettera b), 3 e 4, della medesima legge n.  175  del  2017e
          secondo il procedimento di cui allo stessoarticolo 2, commi
          5 e 7. 
                2. Con riguardo  alle  fondazioni  lirico-sinfoniche,
          fermo restando quanto previsto dall'articolo  2,  comma  3,
          della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
          di cui  al  comma  1  sono  adottati  altresi'  secondo  il
          seguente principio  e  criterio  direttivo:  revisione  dei
          requisiti necessari per il reclutamento del  sovrintendente
          e del direttore artistico attraverso  nuove  procedure  che
          prevedano in particolare: 
                  a) l'assenza  di  conflitto  di  interessi  con  le
          funzioni   svolte   all'interno   della   fondazione    dal
          sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da  tutti
          i componenti degli organi di gestione delle fondazioni; 
                  b)   l'adozione   di    bandi    pubblici,    anche
          internazionali, che consentano  la  consultazione  pubblica
          del curriculum dei partecipanti. 
                3. Al fine di valorizzare la funzione  sociale  della
          musica originale eseguita dal vivo e  degli  spazi  in  cui
          questa forma d'arte performativa  si  realizza,  i  decreti
          legislativi di cui al comma 1 recano  disposizioni  per  il
          riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano  in
          modo  prevalente  per  la  promozione   e   diffusione   di
          produzioni musicali contemporanee,  vocali  o  strumentali,
          dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'. 
                4. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il  31
          dicembre 2026, secondo il procedimento di cui  all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo  recante  disposizioni  in  materia  di
          contratti di  lavoro  nel  settore  dello  spettacolo,  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) riconoscimento delle specificita' del  lavoro  e
          del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
          lavorative nel settore dello spettacolo,  indipendentemente
          dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto  e
          dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto  dalle
          parti; 
                  b)  riconoscimento  di  un'indennita'  giornaliera,
          quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso  o  della
          retribuzione, in caso  di  obbligo  per  il  lavoratore  di
          assicurare la  propria  disponibilita'  su  chiamata  o  di
          garantire una prestazione esclusiva; 
                  c) previsione di  specifiche  tutele  normative  ed
          economiche per i casi di contratto di lavoro  intermittente
          o di prestazione occasionale di lavoro; 
                  d) previsione di tutele specifiche per  l'attivita'
          preparatoria  e  strumentale  all'evento  o  all'esibizione
          artistica. 
                5. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  il  31
          dicembre 2026, secondo il procedimento di cui  all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo
          compenso per i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi
          compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal
          vivo, di cui all'articolo  4,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                  a) determinazione di parametri retributivi  diretti
          ad assicurare ai lavoratori autonomi la  corresponsione  di
          un equo  compenso,  proporzionato  alla  quantita'  e  alla
          qualita' del lavoro  svolto,  nonche'  al  contenuto,  alle
          caratteristiche e alla complessita' della prestazione; 
                  b) obbligo  per  le  amministrazioni  pubbliche  di
          retribuire  ogni  prestazione  di  lavoro  autonomo   nello
          spettacolo derivante da bandi o procedure selettive. 
                6.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo
          2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,  n.  175,  un
          decreto legislativo per il riordino e  la  revisione  degli
          ammortizzatori e delle indennita' e per  l'introduzione  di
          un'indennita'   di   discontinuita',    quale    indennita'
          strutturale e permanente, in favore dei lavoratori  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei  lavoratori
          discontinui  del  settore  dello  spettacolo  di  cui  alla
          lettera b) del predetto comma 1,  individuati  con  decreto
          adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro della cultura,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. 
                Il decreto legislativo e' adottato tenuto  conto  del
          carattere  strutturalmente  discontinuo  delle  prestazioni
          lavorative, nonche' nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                  a) aggiornamento e  definizione  dei  requisiti  di
          accesso agli strumenti di sostegno, anche  in  ragione  del
          carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
          su: 
                    1)  limite  massimo  annuo  di  reddito  riferito
          all'anno solare precedente a quello di  corresponsione  dei
          sostegni; 
                    2)  limite  minimo  di   prestazioni   lavorative
          effettive  nell'anno  solare   precedente   a   quello   di
          corresponsione dei sostegni; 
                    3) reddito derivante in misura  prevalente  dalle
          prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo; 
                  b)   determinazione   dei   criteri   di    calcolo
          dell'indennita' giornaliera, della sua entita'  massima  su
          base  giornaliera  e  del  numero   massimo   di   giornate
          indennizzabili   e   oggetto   di   tutela   economica    e
          previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7; 
                  c)   incompatibilita'   con   eventuali   sostegni,
          indennita' e assicurazioni gia' esistenti; 
                  d) individuazione  di  misure  dirette  a  favorire
          percorsi di formazione e di aggiornamento per i  percettori
          dei sostegni; 
                  e) determinazione degli oneri contributivi a carico
          dei  datori  di  lavoro,  nonche'  di  un   contributo   di
          solidarieta' a carico dei soli lavoratori che  percepiscono
          retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
          per  gli  iscritti  al  Fondo  pensione  lavoratori   dello
          spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
          comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  sola
          quota di retribuzioni  o  compensi  eccedente  il  predetto
          massimale. 
                7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  6
          si provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
          delle risorse iscritte sul Fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma  352,  della  legge  30  dicembre   2021,   n.   234,
          incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
          lettera e) del  comma  6  nonche'  dalla  revisione  e  dal
          riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'. 
                8.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   comma   7,
          dall'attuazione delle deleghe di cui al  presente  articolo
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione al proprio interno, essi sono  adottati  solo
          successivamente o contestualmente alla data di  entrata  in
          vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le
          occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
          17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».