IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2473  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto  legislativo,
come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  100,  che
prevede l'istituzione del  «Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della
pesca e dell'acquacoltura»; 
  Visto l'art. 23 del predetto  decreto  legislativo  che  abroga  la
legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72  e  la
legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8; 
  Visto il decreto legislativo  18  maggio  2001,  n.  226,  recante:
«Orientamento  e  modernizzazione   del   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo  2001,  n.
57»; 
  Visto il decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione
dei criteri e delle priorita' per l'assegnazione del contributo  alle
aziende danneggiate, a valere sul  Fondo  di  solidarieta'  nazionale
della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 16 giugno 2021, n. 278180  che  definisce,  per  l'anno
2021 e per le successive  annualita',  i  criteri  di  priorita'  per
l'assegnazione del contributo compensativo  a  valere  sul  Fondo  di
solidarieta'  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  di  cui
all'art. 14  del  decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge n. 213 del 30 dicembre  2023,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2024-2026,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 con la quale viene disposto  lo
stanziamento di euro 4.000.000,00  per  gli  anni  2024  e  2025  sul
relativo capitolo di  parte  corrente  1476  «Fondo  di  solidarieta'
nazionale»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2025-2027»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024; 
  Ritenuto  necessario   individuare   con   decreto   del   Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  ai
sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26  maggio  2004,
n. 154,  i  criteri  annuali  di  priorita'  per  l'assegnazione  del
contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta'  nazionale
della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza,
differenziazione  e  sussidiarieta'  di  cui   all'art.   118   della
Costituzione, per gli interventi compensativi  di  cui  all'art.  14,
comma 2, lettera c) del suindicato decreto legislativo; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 10 luglio 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma
2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154 e successive modificazioni, citato nelle premesse. 
  2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente
a  quanto  disposto  dal  regolamento  (UE)  2022/2473.  In  caso  di
contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui
al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme  di  quest'ultimo,
salvo nel caso in cui  le  norme  del  presente  decreto  siano  piu'
restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.