IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in
particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di
aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive nel settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
«Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto, in particolare l'art. 14, del predetto decreto legislativo,
come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che
prevede l'istituzione del «Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca e dell'acquacoltura»;
Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la
legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la
legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante:
«Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato delle politiche
agricole alimentari e forestali 6 maggio 2016 recante «Individuazione
dei criteri e delle priorita' per l'assegnazione del contributo alle
aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale
della pesca e dell'acquacoltura» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2016;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 16 giugno 2021, n. 278180 che definisce, per l'anno
2021 e per le successive annualita', i criteri di priorita' per
l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e
successive modificazioni;
Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 con la quale viene disposto lo
stanziamento di euro 4.000.000,00 per gli anni 2024 e 2025 sul
relativo capitolo di parte corrente 1476 «Fondo di solidarieta'
nazionale»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024;
Ritenuto necessario individuare con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, i criteri annuali di priorita' per l'assegnazione del
contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale
della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza,
differenziazione e sussidiarieta' di cui all'art. 118 della
Costituzione, per gli interventi compensativi di cui all'art. 14,
comma 2, lettera c) del suindicato decreto legislativo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma
2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.
2. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi conformemente
a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2473. In caso di
contrasto tra le norme contenute nel presente decreto e quelle di cui
al regolamento (UE) 2022/2473, prevalgono le norme di quest'ultimo,
salvo nel caso in cui le norme del presente decreto siano piu'
restrittive rispetto a quelle contenute nel regolamento.