IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  dei
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive  modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice della  protezione  civile»
(di seguito «codice»); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
luglio 2024, visto e annotato al n.  3065  in  data  25  luglio  2024
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio  2024,
con il quale e' stato conferito al dott. Fabio  Ciciliano,  ai  sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  nonche'
dell'art.  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi  della  fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Visto il decreto  del  Ministro  per  la  protezione  civile  e  le
politiche del mare 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione  interna
del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte  dei
conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025; 
  Vista la nota della  Commissione  permanente  per  il  conferimento
delle benemerenze della protezione civile del 28 novembre 2024; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante «Istituzione del  distintivo
di  partecipazione  ad   attivita'   di   protezione   civile   quale
attestazione del Dipartimento della  protezione  civile  a  carattere
commemorativo» (di seguito «decreto  istitutivo»),  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
121 del 27 maggio 2025; 
  Considerato che, in particolare, gli articoli 3, 5 e 6 del  decreto
istitutivo hanno demandato ad un successivo  provvedimento  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile  la  regolamentazione  delle
caratteristiche delle insegne e dei diplomi, degli aspetti di  natura
procedurale e degli oneri concernenti il distintivo e il  diploma  di
partecipazione ad attivita' di protezione civile  quale  attestazione
del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Presentazione delle richieste 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto  istitutivo
che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attivita'
di protezione civile individuate ai sensi del comma  2  del  presente
articolo,   interessati   alla   concessione   del   distintivo    di
partecipazione,  richiedono  all'organizzazione  di  appartenenza  di
provvedere  alla  trasmissione  dei  dati  indicati  nell'art.  3  al
Dipartimento  della  protezione  civile  attraverso  la   piattaforma
informatica di cui all'art. 2. 
  2. Le organizzazioni che possono provvedere alla  trasmissione  dei
dati indicati nell'art. 3 sono le amministrazioni, gli enti  pubblici
e privati, le istituzioni e le organizzazioni che  rientrano  tra  le
componenti e le strutture operative nazionali di cui agli articoli  4
e 13 del codice, esclusivamente se  in  possesso  di  codice  fiscale
ovvero di partita IVA. 
  3. Le richieste di cui al comma 1  possono  essere  presentate,  ai
sensi degli articoli 2 e  3,  a  seguito  dell'adozione  del  singolo
provvedimento del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  di
cui all'art. 2 del decreto istitutivo.