IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza dei
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice della protezione civile»
(di seguito «codice»);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato alla Corte dei conti al n. 2100 in data 25 luglio 2024,
con il quale e' stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi
degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche'
dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le
politiche del mare 18 dicembre 2024, recante «Organizzazione interna
del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei
conti al n. 55 in data 8 gennaio 2025;
Vista la nota della Commissione permanente per il conferimento
delle benemerenze della protezione civile del 28 novembre 2024;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 9 maggio 2025, rep. n. 1225, recante «Istituzione del distintivo
di partecipazione ad attivita' di protezione civile quale
attestazione del Dipartimento della protezione civile a carattere
commemorativo» (di seguito «decreto istitutivo»), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
121 del 27 maggio 2025;
Considerato che, in particolare, gli articoli 3, 5 e 6 del decreto
istitutivo hanno demandato ad un successivo provvedimento del Capo
del Dipartimento della protezione civile la regolamentazione delle
caratteristiche delle insegne e dei diplomi, degli aspetti di natura
procedurale e degli oneri concernenti il distintivo e il diploma di
partecipazione ad attivita' di protezione civile quale attestazione
del Dipartimento della protezione civile a carattere commemorativo;
Decreta:
Art. 1
Presentazione delle richieste
1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto istitutivo
che abbiano fornito il loro contributo nella gestione delle attivita'
di protezione civile individuate ai sensi del comma 2 del presente
articolo, interessati alla concessione del distintivo di
partecipazione, richiedono all'organizzazione di appartenenza di
provvedere alla trasmissione dei dati indicati nell'art. 3 al
Dipartimento della protezione civile attraverso la piattaforma
informatica di cui all'art. 2.
2. Le organizzazioni che possono provvedere alla trasmissione dei
dati indicati nell'art. 3 sono le amministrazioni, gli enti pubblici
e privati, le istituzioni e le organizzazioni che rientrano tra le
componenti e le strutture operative nazionali di cui agli articoli 4
e 13 del codice, esclusivamente se in possesso di codice fiscale
ovvero di partita IVA.
3. Le richieste di cui al comma 1 possono essere presentate, ai
sensi degli articoli 2 e 3, a seguito dell'adozione del singolo
provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile di
cui all'art. 2 del decreto istitutivo.