IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge
n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura
di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi
unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato
articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine
per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema
tributario mediante adozione di testi unici»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni
legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi
indiretti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 10 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' approvato l'allegato testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° agosto 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della legge 9
agosto 2023, n. 111, recante: «Delega al Governo per la
riforma fiscale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 14 agosto 2023.
«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il
riordino del sistema tributario mediante la redazione di
testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025,
uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
che regolano il sistema tributario, mediante la redazione
di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) puntuale individuazione delle norme vigenti,
organizzandole per settori omogenei, anche mediante
l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la
coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche
conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1;
c) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili ovvero non piu' attuali.
2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il
riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario
per la raccolta di esse in un codice articolato in una
parte generale, recante la disciplina unitaria degli
istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale,
contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di
semplificare il sistema tributario e accrescere la
chiarezza e la conoscibilita' delle norme fiscali, la
certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la
disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212;
b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione
tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina
dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in
materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;
c) previsione di un monitoraggio periodico della
legislazione tributaria codificata.».
- La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del
termine per il riordino organico delle disposizioni che
regolano il sistema tributario mediante adozione di testi
unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
agosto 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».