IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 agosto  2023,  n.  111,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; 
  Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge
n. 111 del 2023,  a  norma  del  quale  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo la  procedura
di cui all'articolo 1, per il riordino  organico  delle  disposizioni
che regolano il sistema tributario, mediante la  redazione  di  testi
unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato
articolo 21, comma 1; 
  Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del  termine
per il riordino organico delle disposizioni che regolano  il  sistema
tributario mediante adozione di testi unici»; 
  Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni
legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi
indiretti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 2025; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 10 luglio 2025; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2025; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'allegato  testo   unico   delle   disposizioni
legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi
indiretti. 
  2. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21  della  legge  9
          agosto 2023, n. 111, recante: «Delega  al  Governo  per  la
          riforma fiscale», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          189 del 14 agosto 2023. 
                «Art.  21  (Principi  e  criteri  direttivi  per   il
          riordino del sistema tributario mediante  la  redazione  di
          testi unici e di un codice del diritto tributario). - 1. Il
          Governo e' delegato a adottare, entro il 31 dicembre  2025,
          uno o piu' decreti legislativi, secondo la procedura di cui
          all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni
          che regolano il sistema tributario, mediante  la  redazione
          di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                  a) puntuale  individuazione  delle  norme  vigenti,
          organizzandole  per  settori   omogenei,   anche   mediante
          l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; 
                  b)  coordinamento,  sotto  il  profilo  formale   e
          sostanziale, delle norme vigenti, anche  di  recepimento  e
          attuazione della normativa dell'Unione europea,  apportando
          le necessarie modifiche, garantendone  e  migliorandone  la
          coerenza giuridica, logica  e  sistematica,  tenendo  anche
          conto delle disposizioni  recate  dai  decreti  legislativi
          eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; 
                  c)   abrogazione   espressa   delle    disposizioni
          incompatibili ovvero non piu' attuali. 
                2. Il Governo e' delegato ad  attuare,  entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei
          decreti legislativi di cui  all'articolo  1,  comma  6,  il
          riassetto delle vigenti disposizioni di diritto  tributario
          per la raccolta di esse in  un  codice  articolato  in  una
          parte  generale,  recante  la  disciplina  unitaria   degli
          istituti comuni del sistema fiscale, e una parte  speciale,
          contenente la disciplina delle singole imposte, al fine  di
          semplificare  il  sistema  tributario   e   accrescere   la
          chiarezza e  la  conoscibilita'  delle  norme  fiscali,  la
          certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato
          dell'Amministrazione finanziaria. Per  quanto  riguarda  la
          disciplina della parte generale, il Governo si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) recepimento dei principi contenuti nello statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla legge  27  luglio
          2000, n. 212; 
                  b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti
          i  tributi,   del   soggetto   passivo,   dell'obbligazione
          tributaria, delle sanzioni e del  processo;  la  disciplina
          dell'obbligazione tributaria prevede principi e  regole  in
          materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; 
                  c) previsione di un  monitoraggio  periodico  della
          legislazione tributaria codificata.». 
              - La legge 8 agosto 2024, n. 122, recante: «Proroga del
          termine per il riordino  organico  delle  disposizioni  che
          regolano il sistema tributario mediante adozione  di  testi
          unici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23
          agosto 2024. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».