IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, lettera c), della legge 26 luglio 1965, n. 966,
recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei
compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento» e successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 3110/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga il
regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni
urgenti per la funzionalita' dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,
n. 89;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in
particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu'
decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad
individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n
151, concernente «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 10 marzo 1998 recante
«Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26
agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante
«Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021,
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022,
concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2022;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023,
concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 11 settembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 giugno 2024, recante
«Ridefinizione degli incarichi di funzione ai dirigenti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024,
recante «Modifiche al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante
"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2024;
Considerato che la qualificazione della figura del manutentore
antincendio e' oggetto di continue evoluzioni, dovute ai costanti
aggiornamenti delle normative tecniche di settore;
Considerate le difficolta' connesse alle modalita' di
qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che
richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di
particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano
ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale;
Rilevata l'esigenza di portare a compimento l'implementazione della
specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento
relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore
qualificato;
Considerata la complessita' ed i tempi occorrenti per le
valutazioni dei requisiti specifici di cui all'allegato II, punto 4,
del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021 da parte
delle commissioni esaminatrici;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di differire il termine della
qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime
opportunita' agli operatori del settore;
Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1°
settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno
1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «25 settembre 2026».