IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale»;
Visti, in particolare, i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111,
che prevede la «riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia
impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli
qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di
partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in
tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi
alla sua produzione»;
Visto l'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024,
n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»,
che, in «attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n.
111», introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2024, una riduzione dell'aliquota dell'imposta
sul reddito delle societa', subordinandola al ricorrere di
determinate condizioni di accesso, e, in particolare, il comma 444
che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione e di
coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario nonche'
l'individuazione delle «modalita' di recupero dell'agevolazione nei
casi di decadenza dal beneficio»;
Visti gli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recanti, rispettivamente, la
disciplina relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche per alcune particolari categorie di soggetti e la
disciplina delle agevolazioni per le cooperative di produzione e
lavoro;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visti gli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, recanti la disciplina delle integrazioni salariali
ordinarie e i relativi obblighi contributivi;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, gli
allegati A e B annessi alla medesima legge, recanti, rispettivamente,
i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello «Industria 4.0» e i beni immateriali
(software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»;
Visto l'art. 1, comma 35, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
recante la disciplina della sostituzione dei beni di cui all'art. 1,
comma 30, della medesima legge n. 205 del 2017 e all'art. 1, comma 9,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha istituto
il piano c.d. «Transizione 5.0» riconoscendo un credito d'imposta
alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di
progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi
energetici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) IRES: l'imposta sul reddito delle societa', di cui agli
articoli 72 e seguenti del TUIR;
c) investimenti rilevanti: gli investimenti in beni strumentali
nuovi, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria,
indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nonche' nell'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
d) condizioni di accesso: condizioni da rispettare per accedere
alla riduzione dell'aliquota IRES relative all'accantonamento
dell'utile, all'effettuazione degli investimenti rilevanti,
all'incremento occupazionale e all'assenza della fruizione della
cassa integrazione guadagni;
e) cause di decadenza: ipotesi che comportano la decadenza dalla
riduzione dell'aliquota IRES riguardanti la distribuzione dell'utile
accantonato, l'estromissione o la delocalizzazione in strutture
produttive localizzate all'estero dei beni oggetto degli investimenti
rilevanti;
f) periodo di sorveglianza: l'intervallo di tempo che decorre dal
momento in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti fino al
termine del quinto periodo d'imposta successivo;
g) operazioni di riorganizzazione aziendale: le fusioni, le
scissioni e i conferimenti d'azienda cui si applica il principio di
neutralita' fiscale, di cui al Titolo III, Capi III e IV, del TUIR.