IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale»; 
  Visti, in particolare,  i  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023,  n.  111,
che prevede la «riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia
impiegata in  investimenti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili  di
partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in
tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi
alla sua produzione»; 
  Visto l'art. 1, commi da 436 a 444, della legge 30  dicembre  2024,
n. 207, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il  triennio  2025-2027»,
che, in «attesa dell'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9  agosto  2023,  n.
111», introduce, per il periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2024, una riduzione  dell'aliquota  dell'imposta
sul  reddito  delle  societa',   subordinandola   al   ricorrere   di
determinate condizioni di accesso, e, in particolare,  il  comma  444
che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
l'emanazione  delle  relative  disposizioni  di   attuazione   e   di
coordinamento con altre  norme  dell'ordinamento  tributario  nonche'
l'individuazione delle «modalita' di recupero  dell'agevolazione  nei
casi di decadenza dal beneficio»; 
  Visti gli  articoli  6  e  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  recanti,  rispettivamente,  la
disciplina relativa alla riduzione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone giuridiche per alcune particolari categorie di soggetti e  la
disciplina delle agevolazioni per  le  cooperative  di  produzione  e
lavoro; 
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  Visti gli articoli da 9 a 16 del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, recanti  la  disciplina  delle  integrazioni  salariali
ordinarie e i relativi obblighi contributivi; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e,  in  particolare,  gli
allegati A e B annessi alla medesima legge, recanti, rispettivamente,
i beni funzionali alla trasformazione tecnologica  e  digitale  delle
imprese secondo il modello  «Industria  4.0»  e  i  beni  immateriali
(software, sistemi e system integration, piattaforme e  applicazioni)
connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»; 
  Visto l'art. 1, comma 35, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
recante la disciplina della sostituzione dei beni di cui all'art.  1,
comma 30, della medesima legge n. 205 del 2017 e all'art. 1, comma 9,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
  Visto l'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha istituto
il piano c.d. «Transizione 5.0»  riconoscendo  un  credito  d'imposta
alle  imprese  che  effettuano  nuovi   investimenti   in   strutture
produttive  ubicate  nel  territorio  dello  Stato,  nell'ambito   di
progetti di innovazione da cui consegua  una  riduzione  dei  consumi
energetici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) TUIR: il testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    b) IRES: l'imposta  sul  reddito  delle  societa',  di  cui  agli
articoli 72 e seguenti del TUIR; 
    c) investimenti rilevanti: gli investimenti in  beni  strumentali
nuovi, acquisiti anche mediante contratti di  locazione  finanziaria,
indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, nonche' nell'art. 38 del decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56; 
    d) condizioni di accesso: condizioni da rispettare  per  accedere
alla  riduzione  dell'aliquota   IRES   relative   all'accantonamento
dell'utile,   all'effettuazione   degli    investimenti    rilevanti,
all'incremento occupazionale  e  all'assenza  della  fruizione  della
cassa integrazione guadagni; 
    e) cause di decadenza: ipotesi che comportano la decadenza  dalla
riduzione dell'aliquota IRES riguardanti la distribuzione  dell'utile
accantonato,  l'estromissione  o  la  delocalizzazione  in  strutture
produttive localizzate all'estero dei beni oggetto degli investimenti
rilevanti; 
    f) periodo di sorveglianza: l'intervallo di tempo che decorre dal
momento in cui sono realizzati gli  investimenti  rilevanti  fino  al
termine del quinto periodo d'imposta successivo; 
    g) operazioni  di  riorganizzazione  aziendale:  le  fusioni,  le
scissioni e i conferimenti d'azienda cui si applica il  principio  di
neutralita' fiscale, di cui al Titolo III, Capi III e IV, del TUIR.