IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti;
Visto l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, secondo
cui costituisce materia di competenza legislativa esclusiva dello
Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, nonche' il successivo comma 3 dello
stesso art. 117, che assegna alla competenza legislativa concorrente
tra lo Stato le regioni e le province autonome la materia della
tutela della salute;
Visto l'art. 120 della Costituzione, secondo cui il Governo puo'
sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
province e dei comuni, tra l'altro, quando lo richiedono la tutela
dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che ha realizzato
presso il Ministero della salute un Sistema nazionale di verifica e
controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS);
Visto il decreto del Ministero della salute 17 giugno 2006, recante
«Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'art. 1, comma 288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure
urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle
prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 107, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, il quale
prevede che «Al fine di rafforzare le attivita' di controllo del
Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
(SiVeAS), di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato
"Organismo", che opera alle dirette dipendenze del Ministro della
salute [...]»;
Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 2 del decreto-legge n.
73 del 2024, il quale ha attribuito al citato Organismo poteri
sostitutivi in relazione ai compiti affidati alle regioni e al RUAS,
in caso di mancata individuazione del responsabile unico regionale
dell'assistenza sanitaria (RUAS) entro il termine prescritto o nel
caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui al
medesimo decreto-legge n. 73 del 2024, stabilendo che «[...] Tali
poteri sostitutivi sono attivati previo contraddittorio e con le
modalita' e le procedure individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano [...]»;
Vista la nota n. 15107 del 24 ottobre 2024, con la quale il
Ministro della salute ha trasmesso uno schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione delle
modalita' e procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi
riconosciuti all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza
sanitaria istituito dal citato art. 2 del decreto-legge n. 73 del
2024;
Vista la nota prot. n. 3102 del 26 febbraio 2025 con la quale
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso una
nuova versione del provvedimento che recepisce le proposte regionali
condivise nella riunione in pari data;
Considerato di dover disciplinare l'operativita' dell'Organismo di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, tenendo conto
dell'equilibrio costituzionale sotteso all'esercizio delle funzioni
allo stesso demandate;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione delle modalita' e
delle procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi del citato
Organismo, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n.
73 del 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022 con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo
Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione
del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di
cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 51);
Vista la nota prot. n. 3787/C7SAN/CSR dell'11 giugno 2025, con la
quale il Segretario generale della Conferenza delle regioni e delle
province autonome ha trasmesso al Ministero della salute e al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri il provvedimento in oggetto con alcune
modifiche rispetto al testo trasmesso con nota prot. n. 3102 del 26
febbraio 2025;
Vista la nota prot. n. 12666 dell'11 giugno 2025, con la quale
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute ha dato parere
favorevole alla versione del provvedimento trasmesso dalla Conferenza
delle regioni con la nota prot. n. 3787/SAN/CSR dell'11 giugno 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
resa nella seduta del 12 giugno 2025 (Rep. Atti n. 88/CSR);
Su proposta del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua le modalita' e le procedure per
l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti all'Organismo di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (di seguito Organismo)
ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n.
107.
2. La disciplina di cui al presente decreto e' ispirata ai principi
di trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' di leale
collaborazione tra Stato e regioni.