IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 32  della  Costituzione,  secondo  cui  la  Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione,  secondo
cui costituisce materia di  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato la determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, nonche' il successivo  comma  3  dello
stesso art. 117, che assegna alla competenza legislativa  concorrente
tra lo Stato le regioni e  le  province  autonome  la  materia  della
tutela della salute; 
  Visto l'art. 120 della Costituzione, secondo cui  il  Governo  puo'
sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle
province e dei comuni, tra l'altro, quando lo  richiedono  la  tutela
dell'unita' giuridica o dell'unita' economica  e  in  particolare  la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali  dei  governi
locali; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che ha  realizzato
presso il Ministero della salute un Sistema nazionale di  verifica  e
controllo sull'assistenza sanitaria (SIVeAS); 
  Visto il decreto del Ministero della salute 17 giugno 2006, recante
«Istituzione  del  Sistema  nazionale   di   verifica   e   controllo
sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di  cui  all'art.  1,  comma  288,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 
  Visto il decreto-legge  7  giugno  2024,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti per la riduzione  dei  tempi  delle  liste  di  attesa  delle
prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2024, n. 107, e, in particolare, l'art. 2, comma 1,  il  quale
prevede che «Al fine di rafforzare  le  attivita'  di  controllo  del
Sistema nazionale di verifica e controllo  sull'assistenza  sanitaria
(SiVeAS), di cui all'art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' istituito presso il Ministero della salute l'Organismo  di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato
"Organismo", che opera alle dirette  dipendenze  del  Ministro  della
salute [...]»; 
  Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 2 del decreto-legge  n.
73 del 2024, il  quale  ha  attribuito  al  citato  Organismo  poteri
sostitutivi in relazione ai compiti affidati alle regioni e al  RUAS,
in caso di mancata individuazione del  responsabile  unico  regionale
dell'assistenza sanitaria (RUAS) entro il termine  prescritto  o  nel
caso di ripetute inadempienze  rispetto  agli  obiettivi  di  cui  al
medesimo decreto-legge n. 73 del 2024,  stabilendo  che  «[...]  Tali
poteri sostitutivi sono attivati  previo  contraddittorio  e  con  le
modalita' e le procedure individuate con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano [...]»; 
  Vista la nota n. 15107  del  24  ottobre  2024,  con  la  quale  il
Ministro  della  salute  ha  trasmesso  uno  schema  di  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri recante  la  definizione  delle
modalita'  e  procedure  per  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
riconosciuti all'Organismo di verifica  e  controllo  sull'assistenza
sanitaria istituito dal citato art. 2 del  decreto-legge  n.  73  del
2024; 
  Vista la nota prot. n. 3102 del  26  febbraio  2025  con  la  quale
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della  salute  ha  trasmesso  una
nuova versione del provvedimento che recepisce le proposte  regionali
condivise nella riunione in pari data; 
  Considerato di dover disciplinare l'operativita' dell'Organismo  di
verifica  e  controllo  sull'assistenza  sanitaria,   tenendo   conto
dell'equilibrio costituzionale sotteso all'esercizio  delle  funzioni
allo stesso demandate; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione delle modalita' e
delle procedure per l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  del  citato
Organismo, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n.
73 del 2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022 con il quale e' stata conferita  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  dott.  Alfredo
Mantovano, la delega per la firma  dei  decreti,  degli  atti  e  dei
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri
ad esclusione di quelli che richiedono una  preventiva  deliberazione
del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni  di
cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la mancata intesa espressa dalla Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 51); 
  Vista la nota prot. n. 3787/C7SAN/CSR dell'11 giugno 2025,  con  la
quale il Segretario generale della Conferenza delle regioni  e  delle
province autonome  ha  trasmesso  al  Ministero  della  salute  e  al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri il provvedimento  in  oggetto  con  alcune
modifiche rispetto al testo trasmesso con nota prot. n. 3102  del  26
febbraio 2025; 
  Vista la nota prot. n. 12666 dell'11  giugno  2025,  con  la  quale
l'Ufficio di Gabinetto del  Ministro  della  salute  ha  dato  parere
favorevole alla versione del provvedimento trasmesso dalla Conferenza
delle regioni con la nota prot. n. 3787/SAN/CSR dell'11 giugno 2025; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
resa nella seduta del 12 giugno 2025 (Rep. Atti n. 88/CSR); 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua le modalita' e  le  procedure  per
l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  attribuiti  all'Organismo   di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (di seguito Organismo)
ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 7  giugno  2024,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2024,  n.
107. 
  2. La disciplina di cui al presente decreto e' ispirata ai principi
di  trasparenza  dell'azione   amministrativa,   nonche'   di   leale
collaborazione tra Stato e regioni.