LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI 
            E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 
 
  Nella seduta del 30 luglio 2025; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento e  di
Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel
perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede  di
Conferenza Stato-regioni, accordi, al fine di coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  27  marzo  1992,
recante «Atto di  indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  per  la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»; 
  Visto l'«Atto di intesa tra Stato e regioni di  approvazione  delle
Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria  in  applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», che  fornisce
indicazioni su requisiti organizzativi e funzionali  del  sistema  di
emergenza; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia  di
protezione dei dati personali; 
  Visto l'accordo recante «Disposizioni in materia di prelievi  e  di
trapianti di  organi  e  tessuti»,  sancito  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni il 7 marzo 2002 (rep. atti n. 1407/CSR); 
  Visto l'accordo su «Linee guida per  la  gestione  delle  liste  di
attesa e l'assegnazione degli  organi  nel  trapianto  di  fegato  da
donatore cadavere», sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 23
settembre 2004 (rep. atti n. 2090/CSR); 
  Visto l'accordo sul documento recante  «Revisione  e  aggiornamento
dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti
connessi con le  attivita'  trapiantologiche»,  sancito  in  sede  di
Conferenza Stato-regioni il 25 marzo 2015 (rep. atti 55/CSR); 
  Visto il decreto  19  novembre  2015  del  Ministro  della  salute,
recante «Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto ministeriale 19
novembre 2015, recante principi e criteri relativi  al  trasporto  di
organi, il quale, al comma 3, stabilisce che «Con accordo in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, sono  definite  le  specifiche
procedure  operative  volte  a  garantire  l'integrita'   dell'organo
durante il trasporto»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio 2017, su «Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto   l'accordo   sul   documento   recante   «Requisiti   minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi  delle  strutture  sanitarie
per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi  solidi  da
donatore  cadavere.  Criteri  e  procedure  per  l'autorizzazione   e
accreditamento delle strutture sanitarie, singole e afferenti  ad  un
programma regionale di trapianto, comprese le attivita' di  trapianto
pediatrico. Volumi minimi di attivita' e standard di  qualita'  delle
strutture autorizzate», sancito in sede di  Conferenza  Stato-regioni
il 24 gennaio 2018 (rep. atti n. 16/CSR); 
  Vista la nota del 9 maggio 2025, acquisita, in pari data, al  prot.
DAR n. 7873, con la quale il Capo di  gabinetto  del  Ministro  della
salute ha inviato lo schema di  accordo  sul  documento  indicato  in
oggetto, ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno  della  prima
seduta utile di questa conferenza; 
  Visto il citato schema di accordo, nel quale e' evidenziato che: 
    la normativa europea e le norme  nazionali  di  attuazione  hanno
previsto specifiche disposizioni  relativamente  al  trasporto  degli
organi a garanzia della qualita' e sicurezza; 
    l'efficienza  del  sistema  trasporti  di  organi,  delle  equipe
trapiantologiche e dei materiali biologici rappresenta una componente
fondamentale per il buon  funzionamento  della  rete  trapiantologica
nazionale; 
    la   gestione   dei   trasporti   connessi   con   le   attivita'
trapiantologiche compete alle regioni e province autonome; 
    e'  necessario,  al  fine  di  assicurare  una  uniformita'   sul
territorio nazionale, provvedere alla progressiva armonizzazione  dei
modelli  di  trasporto  attualmente  adottati  a  livello  regionale,
individuando la rete  del  sistema  di  emergenza  territoriale  come
riferimento organizzativo; 
    e'  necessario,   altresi',   fornire   indicazioni   dettagliate
relativamente alle attivita' di coordinamento dei trasporti  connessi
con  le  attivita'  trapiantologiche,  e  implementare  gli  standard
operativi  per  il  trasporto  in   sicurezza   di   organi,   equipe
trapiantologiche, materiali biologici e dispositivi di perfusione,  e
per la conservazione, il ricondizionamento  ed  il  trasferimento  di
organi per il trapianto, al fine di assicurare un livello di qualita'
uniforme sul territorio nazionale,  un  sistema  di  controllo  e  il
contenimento dei costi; 
    la attuale organizzazione dell'assetto della rete trapiantologica
e la disponibilita' di nuove tecnologie, strumentazioni e linee guida
internazionali rendono necessaria la revisione e l'aggiornamento  dei
contenuti  dell'accordo  Stato-regioni  25  marzo  2015  (rep.   atti
55/CSR); 
    il documento e' stato predisposto dal gruppo di lavoro  istituito
dal Centro nazionale trapianti, costituito da esperti del  CNT  e  da
alcuni rappresentanti dei Centri regionali trapianti  e  dell'Agenzia
regionale emergenza urgenza (AREU), approvato dalla Consulta  tecnica
permanente per i trapianti, di cui all'art. 9 della legge  1°  aprile
1999, n. 91, nella seduta del 12 marzo 2025; 
  Vista la nota prot. DAR n. 8016 del 13 maggio 2025,  con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita'  della  segreteria  di
questa Conferenza ha diramato la suddetta documentazione alle regioni
e alle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  con  contestuale
convocazione di una riunione tecnica per il giorno 27 maggio 2025; 
  Vista la comunicazione del 26 maggio 2025, acquisita, in pari data,
al prot. DAR n. 8819, con la quale il Ministero dell'economia e delle
finanze ha comunicato che, «considerata la tematica  della  riunione,
strettamente tecnica, e considerato che  nel  testo  e'  presente  la
clausola  di  invarianza  finanziaria»,  nessun  rappresentante   del
Dipartimento  della   Ragioneria   generale   dello   Stato   avrebbe
partecipato alla citata riunione del 27 maggio; 
  Vista la comunicazione in data 26 maggio 2025, acquisita,  in  pari
data, al prot. DAR n. 8828, con la quale la Commissione salute  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome  ha  trasmesso  un
documento contenente alcune osservazioni formulate sul  provvedimento
in  argomento,  con  contestuale  richiesta  di  condividerle  con  i
partecipanti alla riunione; 
  Vista la nota prot. DAR n. 8852 del 27 maggio 2025,  con  la  quale
l'Ufficio per il coordinamento delle attivita'  della  segreteria  di
questa Conferenza ha trasmesso alle  amministrazioni  interessate  le
sopra citate osservazioni della Commissione salute  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome; 
  Vista la nota 5 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot.  DAR
n. 9416, con la quale il  Ministero  della  salute  ha  trasmesso  un
documento,  rappresentando  nella  medesima  nota  che  il   medesimo
documento e' «modificato come concordato  nel  corso  della  riunione
tecnica del 27 maggio 2025»; 
  Vista la nota prot. DAR n. 9426 del 5 giugno 2025, di  trasmissione
della nuova versione del documento in oggetto  alle  regioni  e  alle
Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nonche'  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  con  richiesta  di  fornire  formale
riscontro tecnico sul medesimo testo; 
  Vista la comunicazione del 17 luglio 2025, acquisita, in pari data,
con  prot.  DAR  n.  12480,  con  la  quale  il  coordinamento  della
Commissione salute della Conferenza delle regioni  e  delle  province
autonome,  acquisito  il  parere  favorevole   dell'area   assistenza
ospedaliera,  ha  espresso  assenso  tecnico   sulla   versione   del
provvedimento diramata con nota DAR prot. n. 9426 del 5 giugno 2025; 
  Considerato che, nel corso della  seduta  del  30  luglio  2025  di
questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'accordo; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo: 
 
  Tra il Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, nei termini di seguito indicati: 
    1. E'  approvato  il  documento  relativo  al  coordinamento  dei
trasporti connessi con le attivita' trapiantologiche, comprendente  i
principi  inerenti   al   sistema   di   trasporto   organi,   equipe
trapiantologiche, materiali biologici e dispositivi di perfusione,  e
i requisiti  di  confezionamento,  etichettatura,  rilevazione  della
temperatura,  tracciabilita'  dell'organo,  gestione   informatizzata
delle fasi del trasporto e dei dati clinici relativi all'organo, e le
caratteristiche dell'attivita' di trasporto  di  organi  in  ambiente
aeronautico, ferma restando l'autonomia organizzativa  delle  singole
regioni e province autonome, composto  dagli  allegati  A  e  B,  che
costituiscono parte integrante del presente atto. 
    2. L'allegato A definisce principi, competenze e  funzioni  degli
attori coinvolti, inerenti al sistema  di  trasporto  organi,  equipe
trapiantologiche, materiali biologici e  dispositivi  di  perfusione.
L'allegato B riguarda i modelli di trasporto, i requisiti tecnici  di
confezionamento,  etichettatura,   rilevazione   della   temperatura,
tracciabilita' dell'organo, gestione delle informazioni relative alle
fasi  di  trasporto  e  dei  dati  clinici  relativi   all'organo   e
caratteristiche dell'attivita' di trasporto  di  organi  in  ambiente
aeronautico. 
    3. Il Centro nazionale trapianti, in base allo sviluppo di  nuove
tecnologie  e  conoscenze  scientifiche,  provvede  all'aggiornamento
dell'allegato B e ne  cura  la  diffusione  attraverso  i  canali  di
informazione dei professionisti della Rete nazionale trapianti  e  la
pubblicazione sul sito http://www.trapianti.salute.gov.it 
    4. E' responsabilita' delle regioni/aziende sanitarie  provvedere
all'affidamento  del  servizio  di  trasporto  aereo  attraverso   le
procedure previste dalle normative vigenti. 
    5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le
regioni e le province autonome provvedono al recepimento del presente
accordo, al fine di dare attuazione in modo uniforme  ai  principi  e
alle indicazioni in esso contenuti. 
    6. L'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  sul  documento  recante  «Coordinamento   dei
trasporti connessi con le attivita' trapiantologiche» del 21 dicembre
2006 (rep. atti 2725/CSR) e l'accordo tra il Governo, le regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  sul   documento   recante
«Revisione e aggiornamento dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006  sul
coordinamento   dei   trasporti    connessi    con    le    attivita'
trapiantologiche» del 25 marzo 2015 (rep.  atti  55/CSR)  cessano  di
avere applicazione dalla data di pubblicazione del  presente  accordo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    7. Per l'attuazione del presente accordo si provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,   strutturali,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                                             Il Presidente: Calderoli 
Il Segretario: D'Avena